Nel caso in cui un condomino, moroso nel pagamento delle quote condominiali, venda il proprio appartamento a un’altra persona, contro chi il condominio deve rivalersi per recuperare le somme non corrisposte dal primo? Il tema della ripartizione tra venditore e acquirente degli oneri condominiali arretrati in caso di vendita della casa è di frequente affrontato dalla giurisprudenza, da ultimo dalla Cassazione che, con una recente ordinanza [1], ripete il consolidato orientamento in materia. La questione deve essere, più in particolare, affrontata con riferimento sia alle spese della gestione ordinaria del condominio (quali, ad esempio, quelle per la pulizia delle scale, la manutenzione quotidiana, i consumi e le utenze, i fornitori, ecc.), sia alle spese straordinarie (quelle, per esempio, relative ai lavori di ristrutturazione sui balconi, di rifacimento della copertura del lastrico solare, di pulizia della facciata, ecc.).