Un condomino cita in giudizio il condominio e l’impresa costruttrice dell’immobile chiedendo ai convenuti di vincolare un posto macchina per i visitatori. A sostegno delle sue pretese l’attore precisa che la ditta costruttrice dell’edificio, con dichiarazione unilaterale, si era impegnato nei confronti del Comune per ottenere il rilascio dell’abitabilità, alla realizzazione di un posto auto macchina per visitatori in base alla previsione contenuta nell’art. 11 delle norme di attuazione del Piano urbanistico comunale.
L’attore inoltre ha puntualizzato che la ditta costruttrice aveva provveduto alla realizzazione di un ulteriore posto auto riservato ai visitatori ma che l’alienazione in favore del condominio non si era perfezionata a causa del mancato consenso di tutti i condomini.
Preso atto di tali circostanze, tenendo conto che tutti i condomini erano interessati al vincolo del posto auto riservato ai visitatori, ed a fronte del persistente inadempimento del condominio, l’attore si è rivolto al giudice.
Instaurato il giudizio i convenuti, ditta costruttrice e condominio, insistono per il rigetto delle pretese dell’attore evidenziando che un vincolo che impone la realizzazione di un posto auto riservato ai visitatori non può essere disposto da norme di rango secondario fra cui si collocano le norme di attuazione del Puc.