La buona fede del soggetto passivo non salva la detrazione dell’Iva se l’operazione che gli è stata fatturata è inesistente; per negare il diritto alla detrazione, quindi, è sufficiente che l’amministrazione finanziaria dimostri che la cessione di beni o la prestazione di servizi non è stata realizzata. È quanto ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 27 giugno 2018, cause riunite C-459/17 e C-460/17, risolvendo la questione pregiudiziale sottoposta dal consiglio di stato francese, che aveva chiesto di sapere se, in base alle disposizioni dell’articolo 17 della sesta direttiva in vigore all’epoca dei fatti, il cui contenuto è stato poi trasfuso, sostanzialmente identico, nella direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), l’amministrazione, al fine di rifiutare la detrazione dell’Iva menzionata sulla fattura emessa in relazione ad operazioni inesistenti, debba anche accertare la carenza di buona fede del soggetto passivo.
Al riguardo, la Corte osserva che, nel sistema dell’Iva, il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, per cui tale diritto non può sorgere in assenza della cessione o prestazione. Ricorda, poi, di avere precisato che l’esercizio del diritto in esame non si estende a un’imposta dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata in una fattura (ovvero sulla base del c.d. principio di cartolarità sancito dall’art. 203 della direttiva Iva).
Pertanto, la circostanza che il soggetto passivo che invoca la detrazione sia o meno in buona fede non incide sulla questione se l’operazione sia stata effettuata: dalla giurisprudenza della Corte, infatti, emerge che il sistema comune si basa su una definizione uniforme delle operazioni imponibili, definizione che ha carattere obiettivo e deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata ad indagare per accertare la volontà del soggetto passivo, oppure a tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni.