Violenza domestica in condominio: l’omertà è un reato?

da studiocataldi.it

Quello della violenza domestica è un allarme sempre acceso e le recenti storie di cronaca confermano che, purtroppo, la famiglia non per tutti rappresenta un porto sicuro nel quale rifugiarsi ma che anzi troppo spesso diviene un luogo dal quale fuggire.

Il ruolo dei vicini di casa

Specie nei condomini sono tante, troppe, le persone che sanno e non agiscono, che preferiscono chiudere gli occhi, tappare le orecchie e fingere di non sapere che al di là del muro ci sono storie di donne maltrattate o bambini ai quali viene quotidianamente rubato un pezzo di infanzia.

Invece, molte volte gettare lo sguardo oltre i confini del proprio appartamento e tentare di intervenire nelle vicende familiari altrui non è una mancanza di rispetto o una violazione della privacy, ma un atto dovuto che può evitare tante tragedie. E ciò anche se il dovere è solo morale e non giuridico.

Niente reato per l’omertà

Il nostro sistema penalistico, infatti, non considera l’omertà come un reato, salvo alcuni casi specifici ed eccezionali in cui l’omessa denuncia assume rilevanza giuridica.

Di conseguenza, a tacere non si rischia niente o meglio: non si rischia di dover fare i conti con la legge. Magari, però, con la propria coscienza sì.

Si evitano, insomma, beghe con la giustizia e con i vicini ma non sempre si riesce a evitare il rimorso di non aver agito e di non aver provato a combattere contro qualcosa che, magari, poteva essere vinto.

L’omessa denuncia

Si è detto che in alcuni casi eccezionali l’omessa denuncia diventa penalmente rilevante.

Per completezza va allora precisato che tale fattispecie di reato è integrata dal pubblico ufficiale quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o a un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.

 

Se il regolamento di condominio vieta il barbecue

da laleggepertutti.it

Vivo in un condominio a corte, al piano terra, unità di testa più esterna. Ho un giardino verso la corte di 60 mq e il punto più lontano del mio giardino è a 8 metri dai muri e balconi. Il regolamento cita “È vietato, sui balconi, produrre fumi derivanti da cottura alla brace di carne, pesce o altro (barbecue) fatta eccezione per le unità poste all’ultimo piano, dotati di terrazzo a lastrico solare”. Io uso regolarmente il bbq chiuso e avviso sempre, limitando fumi di accensione e utilizzando tecniche indirette (non direttamente sulla brace ma uso il coperchio come se fosse un forno) e i fumi sono bianchi e rarefatti come una pentola d’acqua, mettendomi il più lontano possibile nel mio giardino. Il regolamento pone un limite a chi ha il giardino, oltre a quello stabilito dal codice civile?

La norma del regolamento condominiale riportata dal lettore è alquanto chiara: essa vieta di produrre fumi derivanti da cottura alla brace sui balconi (tranne che sui terrazzi dell’ultimo piano).

In base perciò alla norma del regolamento condominiale non si può in ogni caso sui balconi condominiali produrre fumi derivanti da cottura alla brace.

Naturalmente, però, le norme vanno anche interpretate (verificando quale sia lo scopo per cui esse sono state scritte) per cui si potrebbe anche dire che ciò che in effetti la norma vuole vietare non è la produzione di fumo ma che venga prodotto un fumo capace di arrecare effettivo disturbo ai vicini.

Bisogna precisare che questa è un’interpretazione “elastica” della norma che, invece, così come è scritta vieta puramente e semplicemente che si producano fumi sui balconi indipendentemente dal fatto che essi siano o meno fastidiosi.

continua a leggere

Pareti da abbattere: serve l’ok «statico»

da ilsole24ore.com

“Il mio vicino di casa ha iniziato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento e della porzione di sottotetto di sua proprietà. Infastidito dai forti colpi alle pareti che sento da parecchi giorni (sembrava che volessero abbattere i muri), ho chiesto agli operai di potere accedere all’appartamento del vicino e ho notato che tutte le pareti divisorie, non so dire se portanti o meno, sono state buttate giù per formare un unico “open space”. Credo che si voglia realizzare anche una “terrazza a tasca” sul tetto comune. Ho subito avvertito l’amministratore del condominio, che mi ha assicurato un suo pronto intervento. E se non facesse nulla?”
C. B. – ANCONA

Il diritto di proprietà su un’unità immobiliare in condominio va esercitato non solo in funzione dell’interesse individuale, ma anche in accordo con le esigenze di convivenza dovute alla sovrapposizione verticale o alla contiguità orizzontale delle unità immobiliari o delle parti comuni. In altri termini, l’acquisto di un appartamento in un condominio esige che il proprietario, nel godimento dell’immobile, tenga conto degli interessi riguardanti le proprietà altrui, nonché quelle condominiali.
La legge (articolo 1122 del Codice civile) vieta dunque al singolo condomino di eseguire nel suo appartamento opere che possano arrecare danno alle parti comuni. Motivo per cui occorre sempre informare l’amministratore prima di dar luogo a interventi in grado di determinare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

continua a leggere

Proprietario del solo posto auto è condòmino a tutti gli effetti

da altalex.it

Anche il proprietario del singolo posto auto scoperto è un condòmino a tutti gli effetti e non può essere escluso dall’uso e dal godimento delle parti comuni. Non è configurabile alcuna servitù in quanto ogni condomino ha il diritto di utilizzare e godere dei beni comuni. Come tale, quindi, anche il proprietario del posto auto scoperto è tenuto a provvedere a sostenere i relativi costi in ragione dei millesimi posseduti.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civ., con l’ordinanza 16 gennaio 2018, n. 884.

continua a leggere

Ristrutturazione condominio 2018: agevolazioni fiscali

da laleggepertutti.it

La legge prevede il diritto di portare in detrazione Irpef le spese per ristrutturazioni degli immobili, anche quando queste riguardano il condominio e, più precisamente, le parti comuni dell’edificio (per esempio scale, portoni di ingresso, cortile, tetto ecc.). In questi casi, un ruolo importante è svolto dall’amministratore di condominio, il quale deve occuparsi della tenuta di tutta la documentazione utile affinché i singoli condomini possano beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Vediamo come funzionano le agevolazioni fiscali 2018 per la ristrutturazione nei condomini.

continua a leggere

 

Hotel e condominio insieme: così si recuperano gli alberghi in crisi

da ilcambiamento.it

Sono stati battezzati “condhotel” e potranno diventare realtà nel nostro paese dal 21 marzo, giorno in cui entrerà in vigore il decreto numero 13 del 2018 che introduce la possibilità di realizzare una sorta di ibrido tra condominio e albergo. La finalità è quella di “diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio”. E anche gli hotel che risentono della crisi del turismo possono “ripensarsi” e contribuire alla risoluzione del problema casa che in non poche persone hanno.

Che cos’è il condhotel
Nella formula del condhotel, il proprietario di un albergo può vendere una camera (con cucina) in modo che l’ospite sia indipendente e autonomo. Chi acquista questo genere di camera potrà utilizzarla esclusivamente per scopi propri, ad esempio per trascorrere le vacanze estive o natalizie, e darla in affitto in “periodi morti”, affidando l’incarico al gestore della struttura alberghiera, con cui dividerà il guadagno totale. «Il proprietario della struttura alberghiera può decidere di trasformare in appartamenti da vendere con la formula del condhotel una porzione della struttura esistente, fino a un massimo del 40% della superficie – spiegano dallo studio legale Cataldi che sta seguendo il provvedimento – Oppure aggregare a un hotel esistente un certo numero di appartamenti ubicati nelle immediate vicinanze (massimo 200 metri lineari)».

Da un lato, possono trarne beneficio i turisti particolarmente affezionati a un hotel o a un luogo di vacanza, dall’altro ci sono gli albergatori che potrebbero incamerare risorse da investire sullo svecchiamento delle strutture.

Condhotel: i requisiti
Tra le condizioni necessarie per l’esercizio vi sono:

– la presenza di almeno sette camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale;

– la presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell’esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;

– la gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites e delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale;

– l’esecuzione di un intervento di riqualificazione, all’esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;

– il rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale».

Condhotel: obblighi del gestore

«Tra gli obblighi del gestore unico c’è l’impegno a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle rispettive leggi regionali e alle relative direttive di attuazione per il livello in cui il condhotel è classificato» aggiungono dallo studio Cataldi.

Il decreto prevede la semplificazione della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, stabilendo che in questi casi per «interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni».

Condominio: cosa sono le spese personali

da laleggepertutti.it

Può capitare che l’assemblea condominiale approvando il rendiconto annuale vi faccia rientrare, oltre alle spese condominiali vere e proprie (cioè quelle relative alla gestione, conservazione e manutenzione della cosa comune), anche le spese personali addebitate ai singoli condomini.

L’esempio più ricorrente è quello relativo alle spese legali: l’amministratore agisce giudizialmente nei confronti del condomino moroso rivolgendosi ad un avvocato, e addebita al condomino le spese legali. Un altro esempio è quello in cui il condominio addebita al singolo le spese personali a titolo di sanzione per una violazione del regolamento condominiale oppure di riparazione di un bene condominiale danneggiato.

Ebbene, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’assemblea condominiale non può approvare le spese personali, di natura individuale, imputandole al singolo condomino. L’assemblea ha infatti esclusivamente il potere di deliberare le spese condominiali, riguardanti il condominio e da ripartire tra i singoli secondo le tabelle millesimali e i criteri dettati dal regolamento e/o dalla legge.

 Vediamo dunque cosa sono le spese personali e come devono essere gestite in condominio.

Condominio: il vademecum sulle tabelle millesimali

da studiocataldi.it

Tabelle millesimali: di cosa si tratta?

La legge, infatti, stabilisce che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare debba essere espresso in millesimi (art. 68 disp. att. c.c.)e tale valore sarà stabilito facendo riferimento a particolari coefficienti e parametri riguardanti la metratura (superficie, volume, ecc.) e il posizionamento dell’unità immobiliare (piano, esposizione, ecc.).
Tuttavia, precisa la legge, nell’accertamento di tali valori non si terrà conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
La tabella millesimale sarà presente in allegato al regolamento condominiale, laddove questo sia previsto (ovverosia ove vi siano oltre 10 condomini), oppure potrà essere comunque redatta indipendentemente dalla presenza di un regolamento.
 
La ripartizione in millesimi non è affatto di poco conto: basti pensare, ad esempio, che il “peso” dei millesimi incide sui quorum necessari per la regolare costituzione dell’assemblea condominiale, sulle maggioranze richieste affinché vengano adottate le delibere assembleari, nonché sulle decisioni riguardanti le parti comuni e la ripartizione delle spese.
Infatti, l’art. 1118 del codice civile, stabilisce che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
 
L’art. 1123 c.c., invece, soggiunge che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza saranno sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Marciapiedi: se cadi ne risponde il condominio o il comune?

da studiocataldi.it

Custodia dei marciapiedi

Ciò posto, per quanto concerne la custodia dei marciapiedi – ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali – per principio generale la giurisprudenza è da tempo attestata nel ritenere che <<gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell’antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento>> (Cass. n. 16226/2005).

Tanto perché l’art. 14 del Codice della strada, ma anche gli artt. 16 e 28 L. n. 2248/1865 e, per quanto concerne i Comuni, l’art. 5 R.D. 2506/1923, dispongono che per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, la pubblica amministrazione, quale proprietaria, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (Cfr.: Cass. n. 5445/2006).

Tuttavia tale custodia può anche far capo a diversi soggetti, a pari o diverso titolo, e ciò avviene quando per gli stessi coesiste il potere di gestione e di ingerenza sul bene che, come visto sopra, rappresenta ai sensi dell’art. 2051 Cc il criterio di imputabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia.

continua a leggere