L’autogestione amministrativa sembra essere una tendenza in continua ascesa negli edifici condominiali medio-piccoli, grazie anche al legislatore che, con l’art. 1129 c.c., inspiegabilmente, ha innalzato il numero minimo dei condòmini (da quattro a otto) oltre il quale è obbligatoria la nomina dell’amministratore.
In altri termini la legge prevede che gli edifici condominiali, con meno di otto proprietari, possano essere gestiti senza l’amministratore, anche se nessuna norma vieta ai condòmini in numero inferiore a nove, di poter nominare comunque un amministratore.In effetti il legislatore sembra aver fatto di più, per incoraggiare l’autogestione, se si pensa che si è sforzato anche ad inventare una misteriosa figura amministrativa, con “funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”, ossia un facente funzioni delegato dai condòmini ad occuparsi del fabbricato.
In tale prospettiva sono davvero tanti i condòmini, che allettati dall’idea di non pagare l’onorario dell’amministratore esterno, preferiscono organizzarsi, in via amichevole, nominando un referente interno, addetto ad occuparsi della gestione condominiale.