Casa vacanza affittata in nero, ecco i rischi e le sanzioni

da idealista.net

Il proprietario della casa vacanza che affitta in nero, senza stipulare con l’inquilino un contratto di locazione breve, rischia di incorrere in sanzioni fiscali e conseguenze civili.

La mancata registrazione, infatti, viene considerata evasione fiscale e pertanto può portare a sanzione che vanno dal 120% al 240% dell’imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione del canone d’affitto nella dichiarazione dei redditi, e dal 200% al 400% in caso di inferiore del canone d’affitto (dichiarazione infedele).

Ma non solo, perché dal punto di vista giuridico l’affitto in nero è considerato nullo. Pertanto questo implica anche che il proprietario della casa vacanze non può usufruire della procedura di sfratto, così da non poter riottenere in tempi brevi il proprio appartamento.

Inoltre l’inquilino può rifiutarsi di pagare l’affitto e chiedere eventualmente la restituzione dei pagamenti già effettuati, non essendo stato stipulato alcun tipo di contratto. E sono previste sanzioni anche per i ritardi: il 30% dell’imposta versata in ritardo; 35 euro per risolvere un contratto con 30 giorni di ritardo; 67 euro per risolvere un contratto con oltre 30 giorni di ritardo.

Come pagare l’affitto della casa, quello che serve sapere

da idealista.it

Quando si stipula un contratto di affitto è importante sapere esattamente in che modo è possibile pagare l’importo dovuto ogni mese. Ecco quali sono le modalità consentite.

L’affitto può essere saldato in contanti (nel rispetto del limite dei 2.999,00 euro), con bonifico bancario online o a sportello, con assegno o vaglia postale.

Nel caso si paghi l’affitto di casa in contanti è importante rispettare il limite previsto dalla normativa attuale (articolo 49 del D. Lgs. 231/2007), secondo la quale i pagamenti in contanti non possono superare il limite massimo di 2.999,00 euro, e su richiesta dell’inquilino c’è l’obbligo di quietanza (articolo 1199 del codice civile) con marca da bollo da 2 euro.

Nel caso, invece, si paghi l’affitto di casa con il bonifico bancario (online o a sportello) bisogna prestare attenzione alla causale: ove rechi una causale specifica, il bonifico consentirà all’inquilino di utilizzare la relativa contabile di pagamento alla stregua della quietanza normalmente rilasciata dal proprietario.

Condominio: via libera ai contributi per chi non riesce a pagare l’affitto

da studiocataldi.it

Al via l’erogazione dei contributi a favore degli inquilini morosi che, per perdita o riduzione intervenuta del reddito non riescono più a far fronte al canone di locazione. Il fondo ammonta a 45,84 milioni di euro e il decreto del ministero delle infrastrutture di concerto con quello dell’economia e delle finanze, per il riparto tra le regioni, ha ricevuto l’ok in questi giorni dalla conferenza unificata. Lo ha reso noto il ministero

Cos’è il Fondo per la Morosità incolpevole

Il fondo per morosità incolpevole, istituito con dl n. 102/2013, è uno strumento di sostegno per le categorie sociali più deboli e consiste nell’erogazione di contributi a favore di coloro che, a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare sono impossibilitati a pagare il canone di locazione della propria abitazione.

Si tratta, si legge nella nota del Mit, “di uno strumento a forte valenza sociale da intendere come ammortizzatore, che facilita il pagamento dei canoni di locazioneriducendo, al contempo, il fenomeno della morosità”.

Le risorse del fondo, ammontanti quest’anno a 45,84 milioni, vengono ripartite con decreto del Ministero dei trasporti (di concerto con quello dell’economia), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per cui, il ministero non distribuisce direttamente i fondi ai cittadini ma ripartisce le risorse alle regioni, le quali, a loro volta, le ripartiscono ai comuni in base alle esigenze.

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