Come ripartire il compenso dell’amministratore condominiale

da fiscoetasse.com

Secondo quale criterio si suddividono tra i condòmini le spese relative al compenso dell’amministratore?

Molti sono gli elementi da tenere in considerazione per poter dare una risposta:

  • in base alla proprietà
  • in base all’uso

tenendo conto che l’attività dell’amministratore è svolta nell’interesse comune.

Poi bisogna considerare l’immobile dato in locazione o quello detenuto in qualità di usufrutturario, ricordando che dopo la riforma la responsabilità tra usufruttuario e nudo proprietario è in solido.

Ma vediamo nel dettaglio:

Criteri legali di riparto delle spese in condominio

Ricordiamo che i criteri previsti dalla legge con riferimento al riparto delle spese condominiali sono quello “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione“, e quello in “proporzione dell’uso che ciascuno può farne“; il primo si applica alle “spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza”, mentre il secondo  per le “cose destinate a servire i condomini in misura diversa”; inoltre, nel caso di condominio parziale, cioè “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità” (v. art. 1123 c.c.).

L’attività dell’amministratore è un servizio esercitato nell’interesse comune

L’attività dell’amministratore costituisce senz’altro un servizio svolto nell’interesse comune.
In qualità di mandatario, egli gestisce il condominio nell’interesse di tutti: come si evince dai compiti conferitigli dalla legge (v. in particolare artt. 1129 e 1130 c.c) l’attività dell’amministratore di condominio è in ultima analisi sostanzialmente deputata alla gestione e tutela delle parti comuni.
Inoltre, nello svolgimento delle proprie competenze, l’amministratore agisce in nome e per conto di tutti.
Dunque, non v’è alcun dubbio che la sua opera riguardi l’interesse comune.
Pertanto, il riparto della spesa dovrà essere effettuato in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (ex art. 1123 co.1, c.c.), salvo una diversa convenzione, la quale deve essere assunta dai condòmini all’unanimità.

Riparto del compenso dell’amministratore e locazione

L’art. 9 L. 392/1978 (Legge intitolata “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”) non include il compenso dell’amministratore tra gli oneri che spetta al conduttore pagare.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia locata, dunque, nel silenzio della legge, secondo la giurisprudenza il pagamento spetta al locatore.

Riparto compenso amministratore e usufrutto

Nel caso sull’immobile sia stato costituito diritto di usufrutto, il riparto sarà quello indicato dagli artt. 1004 e 1005 c.c.: il compenso sarà dunque dovuto dall’usufruttuario per quanto concerne la gestione e la manutenzione ordinaria e non per la manutenzione straordinaria. Salvo, però, a parere di chi scrive, egli non abbia votato per l’esecuzione di alcuni interventi di carattere straordinario, come ammesso, a seguito dalla riforma dall’art. 67, co. 7, Disp. att. e trans. c.c. In tal caso, sempre secondo chi scrive, salvo il rimborso previsto dalle norme richiamate dall’art. 67, co. 7 (artt. 1006, 985 e 986 c.c.), le spese dovranno essere poste in capo all’usufruttuario.
Per quanto complicato, in realtà si tratta di un falso problema, giacchè dopo la riforma usufruttuario e nudo proprietario sono oggi responsabili in solido verso il condominio.
Infine, ricordiamo che nel caso di condominio parziale troverà applicazione anche  per il compenso dell’amministratore l’art. 1123, co.3: dunque, nel caso di attività svolta nel solo interesse del condominio parziale (ad es. attività straordinaria per manutenzione straordinaria), le spese andranno ripartite solo tra i condomini interessati.”

Come chiedere il rispetto degli orari di riposo in condominio

da laleggepertutti.it

Sentiamo un caso: abito in un condominio e nell’appartamento sopra al mio abita una famiglia di 4 persone di cui un bambino di 10 anni all’incirca, autistico, che fa molto rumore. Più volte abbiamo chiesto ai genitori di prendere dei provvedimenti ma nulla di fatto. Posso ottenere qualcosa rivolgendomi ad un legale essendo il bambino autistico?

A parere dello scrivente, con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza prevalente, nonostante la condizione di salute del ragazzino autistico, dei cui comportamenti rispondono comunque i suoi genitori, per la risoluzione della problematica il lettore potrà:

– investire della questione l’amministratore del condominio, affinchè provveda a fare rispettare gli orari di silenzio e di riposo, magari discutendone anche in assemblea per verificare se la situazione di disturbo riguarda anche altri condomini, intimando ai genitori del bambino di attivarsi in tal senso.

– Rivolgersi ad un legale, per la redazione di una lettera di diffida, chiedendo ai genitori del bambino di mettere in atto i provvedimenti promessi e mai posti in essere.

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Condominio: chi decide i contratti per i lavori?

da studiocataldi.it

La gestione di un condominio è un’attività tutt’altro che semplice. Ecco perché la recente riforma ha voluto disegnare la figura dell’amministratore come una vera e propria professione. È dall’esercizio continuativo di tali compiti che si maturano le esperienze e i contatti necessari a rendere più semplice ed agevole la gestione degli edifici. In questo modo, peraltro, è possibile avere a riferimento gli stessi interlocutori per i lavori da eseguire nei vari palazzi come, ad esempio, la ditta per la riparazione dell’ascensore, il fabbro per la sostituzione del tamburo della serratura del portone d’ingresso, l’elettricista per la sostituzione delle luci fulminate, per il cancello del garage o per la sbarra metallica del parcheggio, l’impresa che si occupa dello spurgo, il giardiniere, ecc. Si tratta, infatti, di compiti da gestire nel quotidiano che necessitano di interventi rapidi e agevoli, in modo da non compromettere gli interessi dei proprietari degli appartamenti. Convocare l’assemblea per ogni necessità di questo genere sarebbe oltremodo oneroso e defatigante. Ciò detto, è giusto chiedersi: in condominio, chi decide i contratti per i lavori?

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Pareti da abbattere: serve l’ok «statico»

da ilsole24ore.com

“Il mio vicino di casa ha iniziato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento e della porzione di sottotetto di sua proprietà. Infastidito dai forti colpi alle pareti che sento da parecchi giorni (sembrava che volessero abbattere i muri), ho chiesto agli operai di potere accedere all’appartamento del vicino e ho notato che tutte le pareti divisorie, non so dire se portanti o meno, sono state buttate giù per formare un unico “open space”. Credo che si voglia realizzare anche una “terrazza a tasca” sul tetto comune. Ho subito avvertito l’amministratore del condominio, che mi ha assicurato un suo pronto intervento. E se non facesse nulla?”
C. B. – ANCONA

Il diritto di proprietà su un’unità immobiliare in condominio va esercitato non solo in funzione dell’interesse individuale, ma anche in accordo con le esigenze di convivenza dovute alla sovrapposizione verticale o alla contiguità orizzontale delle unità immobiliari o delle parti comuni. In altri termini, l’acquisto di un appartamento in un condominio esige che il proprietario, nel godimento dell’immobile, tenga conto degli interessi riguardanti le proprietà altrui, nonché quelle condominiali.
La legge (articolo 1122 del Codice civile) vieta dunque al singolo condomino di eseguire nel suo appartamento opere che possano arrecare danno alle parti comuni. Motivo per cui occorre sempre informare l’amministratore prima di dar luogo a interventi in grado di determinare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

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Il condominio e la privacy: quali sono le regole da rispettare?

da money.it

Vi sarà capitato molto spesso di chiedervi come vengono trattati i dati personali di ogni singola persona che abita all’interno di un condominio.

Il condominio è un luogo dove convivono numerose persone, per questo motivo le esigenze di privacy riservatezza devono essere bilanciate con gli ulteriori diritti esistenti relativi ai condomini e ad eventuali terzi.

I dati che sono contenuti negli archivi condominiali infatti possono rivelare importanti e delicate informazioni riguardanti gli abitanti del palazzo.

Proprio per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito una breve guida, con i riferimenti pratici e le regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio.

Vediamo quindi quali sono le responsabilità dell’amministratore condominiale e a quali dati possono accedere i condomini.

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Quando l’inquilino diventa amministratore di codominio, quali specifici requisiti deve possedere?

da condominioweb.com

L’autogestione amministrativa sembra essere una tendenza in continua ascesa negli edifici condominiali medio-piccoli, grazie anche al legislatore che, con l’art. 1129 c.c., inspiegabilmente, ha innalzato il numero minimo dei condòmini (da quattro a otto) oltre il quale è obbligatoria la nomina dell’amministratore.

In altri termini la legge prevede che gli edifici condominiali, con meno di otto proprietari, possano essere gestiti senza l’amministratore, anche se nessuna norma vieta ai condòmini in numero inferiore a nove, di poter nominare comunque un amministratore.In effetti il legislatore sembra aver fatto di più, per incoraggiare l’autogestione, se si pensa che si è sforzato anche ad inventare una misteriosa figura amministrativa, con “funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”, ossia un facente funzioni delegato dai condòmini ad occuparsi del fabbricato.

In tale prospettiva sono davvero tanti i condòmini, che allettati dall’idea di non pagare l’onorario dell’amministratore esterno, preferiscono organizzarsi, in via amichevole, nominando un referente interno, addetto ad occuparsi della gestione condominiale.

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