Abbandono di animali: cosa dice la legge

da ilsecoloxix.it

L’abbandono di animali è una fattispecie prevista dal codice penale. E’ un reato previsto all’articolo 727 c.p.: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Non è solo il codice penale però a occuparsi dell’abbandono e del maltrattamento degli animali. Nel 2004, con la legge 189, il legislatore ha inserito nel nostro ordinamento giuridico una regolamentazione più cogente che riguarda proprio la tutela degli animali. In questa legge è l’articolo 544-ter che prevede una sanzione più grave e introduce il reato di maltrattamento degli animali, i “delitti di uccisione di animali”, il divieto di spettacoli che provochino sofferenza e di combattimento tra animali.

Animali in condominio? Vietato vietarli

da coratoviva.it

Le discussioni in condominio sono sempre molto frequenti. La presenza di animali è tra le cause principali di liti condominiali, e spesso ci si vede in tribunale.

La legge n. 220/2012 di riforma del condominio, entrata in vigore dal 18 giugno 2013, ha aggiunto un ultimo comma all’art. 1138 c.c., specificando che nessun tipo di regolamento, contrattuale o assembleare, può vietare ai singoli condomini di possedere un animale domestico. Tale divieto, infatti, comporterebbe una limitazione dei diritti delle persone agli affetti familiari.

Che cosa accade se il divieto è contenuto all’interno di un regolamento antecedente la riforma? In tal caso, in forza del principio di irretroattività della legge, il divieto resta tale. L’unica soluzione possibile per consentire ai condomini di possedere un animale domestico è quindi la modifica del regolamento.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la norma riformata autorizza di fatto l’utilizzo delle parte condominiali comuni, perché proprietà di tutti i condomini. Come non si può vietare al condomino di possedere un animale, non gli si può nemmeno vietare, ad esempio, l’uso dell’ascensore o del giardino condominiale, purché non sporchi ed emetta odori particolari. Con riferimento alle parti comuni, infatti, trova applicazione l’art. 1102 c.c., che impone di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, garantendo il pieno e libero uso e godimento da parte di ciascuno senza, però, abusi in danno agli altri.

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Condominio: è possibile adibire il cortile ad area di sgambamento cani?

da studiocataldi.it

Oggi sono tantissime le famiglie che hanno deciso di adottare un amico a quattro zampe e, anche in ragione di ciò, nelle città si stanno moltiplicando le aree di sgambamento cani, ovverosia parchi, giardini e altri luoghi verdi in cui tali animali hanno la possibilità di giocare e correre liberamente insieme ai loro simili.

I servizi delle aree di sgambamento

Tali aree hanno il grande vantaggio di contemperare i bisogni e il benessere del cane con il rispetto della legge e della sicurezza dei cittadini e, per poter restare comunque dei luoghi civili, sono dotati di servizi fondamentali, come delle bacheche informative delle regole per il loro corretto utilizzo, delle fontanelle ove gli animali possono abbeverarsi, dei cassonetti ove poter buttare gli escrementi dei cani e, in alcuni casi, anche dei distributori di palette e buste per la loro raccolta.

Le aree per cani in condominio

Nei condomini in cui sono tanti i proprietari che possiedono un cane, potrebbe essere un’idea quella di adibire una parte degli spazi comuni condominiali ad area di sgambamento, ove gli amici a quattro zampe possono correre liberamente e giocare insieme. Oltre a un vantaggio per l’animale, una simile soluzione potrebbe rappresentare un beneficio per tutti coloro che, anziani o con problemi di salute, fanno fatica ad allontanarsi troppo da casa per regalare agli amici a quattro zampe le meritate passeggiatine quotidiane.

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Quanti animali è possibile tenere in un appartamento condominiale?

da condominioweb.com

Come sappiamo la legge di riforma 212/2012 ha fornito un’apertura verso quei condomini che vogliono tenere gli animali in appartamento. Difatti l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. prevede che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Da una prima lettura, la norma è alquanto chiara: rappresenta il pensiero del legislatore in un clima del concetto di animale “oggi” (valorizzazione dell’animale dal punto di vista del rapporto uomo/animale).

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