Legge 104, in arrivo il bonus da 1.900 euro per chi assiste familiari con disabilità

da quifinanza.it

È attualmente all’esame del Senato il nuovo Testo Unico in materia di caregivers familiari, con nuovi benefici fiscali e detrazioni per i familiari che assistono un disabile, ai quali si aggiunge il bonus di 1.900 erogato dall’Inps.
Si tratta di un testo che non è ancora stato approvato in via definitiva e che nasce dalla fusione di ben tre disegni di legge presentati al fine di introdurre nuove misure a favore di chi assiste un proprio familiare disabile. Quali sono le novità?

BONUS DA 1900 EURO – Nel confermare le agevolazioni fiscali vigenti, il Testo Unico in materia di assistenza disabili ne introduce anche di nuove. Nel dettaglio:

  • bonus disabili di euro 1.900 annui, erogato o sotto forma di contributo economico o di detrazioni fiscali per chi assiste un familiare disabile avente età pari o superiore agli 80 anni;
  • contributi previdenziali figurativi per la pensione;
  • possibilità di richiesta di part-time e telelavoro da casa;
  • riconoscimento della qualifica di caregiver familiare;
  • tutela per le malattie ed assicurazione del caregiver;
  • permessi legge 104;
  • ferie solidali.

COS’È – Il bonus assistenza familiari rientra nel pacchetto di misure previste in favore di coloro che assistono un proprio familiare con disabilità, più tecnicamente noti come “caregivers”. Il bonus, di importo pari ad euro 1.900 è riservato a chi presta assistenza ad un proprio familiare disabile di età pari o superiore agli 80 anni.

COME VIENE EROGATO – Può essere erogato in due modalità differenti:

  • sotto forma di detrazione fiscale, per coloro che assistono un familiare disabile ottantenne entro il terzo grado di parentela, a condizione che sia senza reddito o abbia un reddito Isee inferiore ad euro 25mila all’anno. L’erogazione, in questo modo, comporta una riduzione dell’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’assistenza, fino ad un massimo di 10mila euro annui. Per l’ottenimento del bonus, il caregiver è tenuto a presentare ed a conservare lo stato di famiglia contenente il nominativi dell’assistito, nonché l’Isee;
  • sotto forma di contributo monetario erogato dall’Inps, avente durata di 1 anno.

A CHI SPETTA – Il bonus viene riconosciuto:

  • ai caregivers che prestano cura ed assistenza ad un parente entro il terzo grado di parentela, di età pari o superiore a 80 anni;
  • ai caregivers in possesso dello stato di famiglia e dell’Isee 2018;
  • ai caregivers senza reddito o con reddito Isee inferiore a euro 25mila annui, per fruire del bonus in forma di detrazione fiscale;
  • ai caregivers privi di reddito o totalmente o parzialmente incapienti, per fruire del bonus come contributo in soldi erogato dall’Istituto di previdenza sociale.

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Flat tax, chi pagherà meno tasse

da orizzontescuola.it

In cosa consiste la nuova Flat tax?

La riforma fiscale giallo-verde messa a punto in queste settimane p unta su due aliquote secche: una del 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e una del 20% per i redditi superiori.

Quante tasse pagheremo?

La riforma dell’Irpef sembra aver raggiunto una sua prima forma da presentare ai cittadini. Innanzitutto, ad essere modificato è il concetto di “soggetto da tassare”. Infatti, con il nuovo sistema le aliquote saranno applicate a tutto il nucleo familiare, infatti bisognerà distinguere tre tipologie: i single, le famiglie monoreddito e le famiglie con due redditi, come riporta il Sole24Ore

Single

Per i single che guadagneranno tra i 20mila e i 30  mila euro annui, l’Irpef attuale prevede una tassazione di 3.461 euro nel primo caso e di 6.814 nel secondo.

Con la riforma i redditi di 20mila euro pagherebbero 2.550 euro con un risparmio del 4,6%, mentre per i redditi di 30mila euro la tassazione passerebbe a 4.050 con un risparmio del 9,2% sull’Irpef

Alzando i redditi, aumentano i risparmi:

40mila, risparmio 12,4%

50mila, risparmio 15,3%

60mila, risparmio 17,1%

80 mila, risparmio 19,5%

100mila, risparmio 16,2%

200mila, risparmio 19,6%

300 mila, risparmio 20,7%

Famiglie monoreddito

Per le famiglie monoreddito il risparmio sarebbe dell’1,9% per la fascia 20mila euro, mentre salirebbe a 7,7% sull’irpef  per i redditi fascia 30mila

Anche in questo caso il risparmio sale aumentando il reddito

50mila, risparmio 15,1%

60mila, risparmio 16%

80mila, risparmio 19,3%

100mila, risparmio 16,2%

200mila, risparmio 19,6%

300mila, risparmio 20,7%

Famiglie con due redditi

Ricordiamo che in questo caso le tasse saranno applicate alla somma dei redditi familiari. Pertanto la casistica che prenderemo sarà più ampia.

20mila, risparmio 0%

30mila, risparmio 0%

40mila, risparmio 1,6%

50mila, risparmio 4,6%

60 mila, risparmio 6,6%

80mila, risparmio 11,8%

100mila, risparmio 9,8%

200mila, risparmio 16,2%

300mila, risparmio 18,4%

Copertura finanziaria

Tra le ipotesi di copertura finanziaria c’è quella dei tagli alle spese avviando una spending review che permetta di individuare “voci inutili”. Ma non è da escludere anche l’aumento dell’Iva al 24% previsto nelle clausole di salvaguardia.

Calcolo pensione netta: come sottrarre le tasse dall’importo lordo

da money.it

Sapere come si calcola l’importo netto della pensione – sottraendo le tasse alle quali questa è soggetta dall’importo lordo – è molto importante.

Una volta raggiunti i requisiti per la pensione, infatti, a seconda del sistema di calcolo al quale è soggetto il lavoratore, l’INPS procede con il calcolo dell’assegno previdenziale che questo andrà a percepire.

A seconda del regime di calcolo in cui questo rientra (retributivo, misto o contributivo) l’importo della pensione sarà più o meno alto, ma c’è un’importante precisazione da fare: in ogni caso l’importo della pensione è calcolato al lordo e per avere un’idea più precisa di quanto si andrà a percepire bisogna capire quali tasse che ogni mese vengono trattenute.

Aliquote Irpef

Per capire come si calcola la pensione netta da quella lorda, quindi, bisogna partire con l’analizzare le aliquote Irpef.

Queste variano a seconda dello scaglione di reddito al quale fanno riferimento; più questo sarà alto e maggiore sarà l’aliquota Irpef da applicare, ed è per questo che chi percepisce una pensione elevata paga più tasse rispetto a chi ha un assegno più contenuto.

Nel dettaglio, le aliquote Irpef sono le seguenti:

  • reddito inferiore a 15 mila euro: 23%;
  • reddito compreso tra 15mila e 28mila euro: 27%;
  • reddito compreso tra 28mila e 55mila euro: 38%;
  • reddito compreso tra 55mila e 75mila euro: 41%;
  • reddito superiore ai 75mila: 43%.

Ciò non significa però che sul reddito superiore ai 75mila si applica interamente l’aliquota del 43%. Prendiamo ad esempio un assegno di 80mila euro annui. Questo sarà così tassato:

  • i primi 15mila euro al 23%, quindi la tassazione è di 3.450€;
  • i successivi 13mila euro al 27%, per una tassazione di 3.510€;
  • i 27mila euro (fascia di reddito che va dai 28mila ai 55mila euro) al 38%, per una tassazione di 10.260€;
  • altri 20mila euro al 41%, per una tassazione di 8.200€;
  • infine, gli ultimi 5mila euro che eccedono la soglia dei 75mila sono tassati al 43%, per un totale di 2.150€.

Complessivamente, quindi, la tassazione da pagare sugli 80mila euro di reddito annuo è pari a 27.570€. Queste però non sono le sole tasse da pagare sull’importo della pensione poiché ci sono da calcolare anche le addizionali regionali e comunali che, come tali, variano a seconda della zona in cui si risiede.

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Regolamento europeo privacy e condominio: cosa c’è da sapere

da idealista.it

Il 25 maggio è entrato in vigore il Gdpr, il nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali. Ma quali saranno gli effetti della nuova normativa sui condomini e su chi ci abita. A spiegarlo sono i nostri collaboratori di condominioweb.

Dal 25 maggio chiunque effettua operazioni “con o senza l’ausilio di processi automatizzati” su dati personali, è soggetto alla norma e alla sua applicazione.

L’amministratore di condominio utilizza necessariamente i dati dei condomini e di chiunque detiene un diritto reale o di godimento di un immobile presente all’interno del condominio, e svolge ogni giorno operazioni sui dati personali per gestire il bene comune.

Pertanto dovrà preoccuparsi di rispettare il regolamento in ogni sua parte tenuto conto della responsabilità e risarcimento del danno (art. 82 Reg. UE 2016/679) e delle sanzioni (artt. 83-84 Reg. UE 2016/679).

Ma le incombenze del GDPR (General Data Protection Regolation) sono a carico del condominio o dell’amministratore?

Per rispondere a questa domanda ricordiamo quanto stabilito dal Garante con provvedimento del 18 maggio del 2006 doc. Web n. 1297626.

Il Condominio è riconosciuto come “Titolare del trattamento dei dati” cioè colui che assume “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 4 c. 2 lett. f D.Lgs 196/2003).L’amministratore può essere nominato in veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 D.Lgs 196/2003 vale a dire colui che per conto del titolare svolge i compiti assegnati utilizzando i dati personali raccolti dal titolare secondo determinate finalità.

Quindi già dal 2006 il Garante chiariva i compiti, i ruoli e le incombenze per il trattamento dei dati nel mondo condominiale.

In questi anni c’è stata poca preoccupazione e attenzione da parte degli amministratori di condominio anche se sono diversi i provvedimenti del Garante che hanno coinvolto la categoria.

Con il GDPR, l’approccio al trattamento dei dati cambia e non può più essere trascurato questo aspetto. Il Titolare del trattamento dei dati rimane il Condominio che per sua natura, non essendo dotato e organizzato con struttura propria, demanda all’amministratore, quale professionista esterno, quasi tutti i trattamenti.

A differenza del D. Lgs 196/2003, che come da comunicazione del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 verrà abrogato a far data dal 25 maggio 2018 e ” la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del ..….

Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela dellaprivacy”, il Regolamento UE 2016/679 amplia le responsabilità e i doveri del titolare e del responsabile del trattamento. In particolare il titolare, condominio, (art. 24 Reg.

UE 2016/679), attraverso l’assemblea e/o il suo legale rappresentante, dovrà, a seconda del contesto e delle finalità dei trattamenti, valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare il rispetto del Regolamento.

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Condominio, quali poteri ha l’assemblea contro chi non paga?

da ilsalvagente.it

Se nel palazzo ci sono condomini morosi, l’amministratore ha l’obbligo di informare i condomini delle morosità e delle azioni intraprese?

Il punto 9 del comma 1 dell’articolo 1130 del codice civile stabilisce che l’amministratore è tenuto a “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”. Deve, quindi, indicare le morosità nel bilancio, ma non informare i condomini dello stato dei pagamenti, a meno che non siano gli stessi condomini a richiederlo. Il comma 9 dell’art. 1129 lo obbliga poi ad avviare azioni giudiziarie per il recupero delle somme dovute dai morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è compreso.

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Condominio: via libera ai contributi per chi non riesce a pagare l’affitto

da studiocataldi.it

Al via l’erogazione dei contributi a favore degli inquilini morosi che, per perdita o riduzione intervenuta del reddito non riescono più a far fronte al canone di locazione. Il fondo ammonta a 45,84 milioni di euro e il decreto del ministero delle infrastrutture di concerto con quello dell’economia e delle finanze, per il riparto tra le regioni, ha ricevuto l’ok in questi giorni dalla conferenza unificata. Lo ha reso noto il ministero

Cos’è il Fondo per la Morosità incolpevole

Il fondo per morosità incolpevole, istituito con dl n. 102/2013, è uno strumento di sostegno per le categorie sociali più deboli e consiste nell’erogazione di contributi a favore di coloro che, a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare sono impossibilitati a pagare il canone di locazione della propria abitazione.

Si tratta, si legge nella nota del Mit, “di uno strumento a forte valenza sociale da intendere come ammortizzatore, che facilita il pagamento dei canoni di locazioneriducendo, al contempo, il fenomeno della morosità”.

Le risorse del fondo, ammontanti quest’anno a 45,84 milioni, vengono ripartite con decreto del Ministero dei trasporti (di concerto con quello dell’economia), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per cui, il ministero non distribuisce direttamente i fondi ai cittadini ma ripartisce le risorse alle regioni, le quali, a loro volta, le ripartiscono ai comuni in base alle esigenze.

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Liti condominiali: 10 cose da sapere

da laleggepertutti.it

Tra i conflitti condominiali più ricorrenti ci sono quelli relativi ai rumori molesti, all’approvazione e ripartizione delle spese, all’utilizzo delle parti comuni (pianerottoli, ascensore, terrazza) e al recupero delle quote dai morosi. Chi vuol vivere serenamente in condominio non ha, in verità, che da rispettare poche regole, che poi sono le stesse della civile convivenza tra persone  educate. Gli impegni contrattuali, quando si vive “muro a muro”, dovrebbero venire dopo il rispetto reciproco. In questo articolo ti diremo quelli che, sulla base dell’esperienza delle aule giudiziarie, sono gli errori più comunemente commessi all’interno degli edifici e che, di solito, fanno perdere le cause. Vediamo quindi quali sono le cose da sapere sulle liti condominiali.

Vano scala e condominio sicuro: cosa c’è da sapere

da lavorincasa.it

La casa è certamente il luogo per eccellenza in cui vogliamo sentirci sicuri, o almeno così dovrebbe essere. Molto spesso, accade che si abbia estrema cura degli interni delle nostre abitazioni ma poca attenzione all’esterno, soprattutto per chi abita in condominio.

Ogni condominio, infatti, racchiude una serie di potenziali pericoli per la sicurezza di chi ci vive o lavora, legati agli impianti, alla salubrità dell’acqua, alle componenti elettriche che non posso essere trascurati né ignorati.

I beni comuni condominiali

beni comuni sono le parti che compongono il contenitore condominio e delle quali gli abitanti ne detengono la proprietà, nel rispetto dei millesimi di proprietà, ovvero:

  1. il suolo su cui sorge l’edificio e sue pertinenze;
  2. le fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti;
  3. le scale condominiali, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi;
  4. i portici, cortili, giardini;
  5. le facciate;
  6. i locali per i servizi comuni, cioè la portineria, gli stenditoi, le lavanderie, i locali contatori, i sottotetti.

Questi beni, indipendentemente dal loro utilizzo, si usurano nel tempo.
Tutti gli immobili, infatti, anche se realizzati a regola d’arte e con ottimi materiali, sono soggetti a un processo di deterioramento che se non contrastato con controlli e interventi periodici può compromettere l’efficienza degli stessi e la sicurezza di chi ci abita.

Per rendere più vicino a noi il concetto di usura delle parti comuni possiamo pensare al numero di volte in cui il portone di ingresso viene aperto e chiuso nell’arco di una sola giornata o a quante volta venga utilizzato l’interruttore della luce delle scale. L’unica soluzione per contrastare il degrado naturale dei materiali da costruzione e l’usura a cui è sottoposto il manufatto edilizio risiede quindi in una corretta e periodica manutenzione.

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Consumi acqua condominio, quali regole? Come si ripartiscono?

da lentepubblica.it

L’oggetto della richiesta al tribunale consiste nella richiesta di “modifica del Regolamento Condominiale, nella parte relativa al criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua nel condominio, previo accertamento della lesività dei diritti dei condomini.

 

Le spese relative all’erogazione di acqua potabile sarebbero aumentate in misura rilevante. Per questo i condomini hanno chiesto disporsi la sostituzione dell’art 8 del regolamento condominiale – il quale stabilisce che il criterio di riparto delle spese relative all’impianto di acquedotto ed al consumo di acqua potabile è quello dei millesimi – con altro criterio di riparto delle spese che tenga conto della diversa destinazione d’uso delle unità occupate.

 

Ciò nonostante, il Tribunale dispone che tale domanda è del tutto inammissibile. Il regolamento condominiale, che nel caso di specie ha natura contrattuale in quanto predisposto dall’originario unico proprietario, menziona espressamente alla clausola 8 il criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua oggetto dell’odierna contestazione.

 

Non rientra nel potere dell’autorità giudiziaria quello di modificare il regolamento condominiale ed i criteri di riparto ivi stabiliti, non potendosi superare la volontà dell’assemblea dei condomini, che è sovrana.

 

Questo nei casi di contatore condominiale unico. Qualora l’edificio si avvalesse invece di «contatori a discarica», ossia di apparecchi che segnano il consumo di ogni singolo appartamento, si eviterebbero discriminazioni con una misurazione puntuale dei consumi. In tal caso sarebbero gli stessi contatori a segnare quanto ogni singolo proprietario deve pagare per il consumo idrico fatto.

 

Come ripartire il compenso dell’amministratore condominiale

da fiscoetasse.com

Secondo quale criterio si suddividono tra i condòmini le spese relative al compenso dell’amministratore?

Molti sono gli elementi da tenere in considerazione per poter dare una risposta:

  • in base alla proprietà
  • in base all’uso

tenendo conto che l’attività dell’amministratore è svolta nell’interesse comune.

Poi bisogna considerare l’immobile dato in locazione o quello detenuto in qualità di usufrutturario, ricordando che dopo la riforma la responsabilità tra usufruttuario e nudo proprietario è in solido.

Ma vediamo nel dettaglio:

Criteri legali di riparto delle spese in condominio

Ricordiamo che i criteri previsti dalla legge con riferimento al riparto delle spese condominiali sono quello “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione“, e quello in “proporzione dell’uso che ciascuno può farne“; il primo si applica alle “spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza”, mentre il secondo  per le “cose destinate a servire i condomini in misura diversa”; inoltre, nel caso di condominio parziale, cioè “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità” (v. art. 1123 c.c.).

L’attività dell’amministratore è un servizio esercitato nell’interesse comune

L’attività dell’amministratore costituisce senz’altro un servizio svolto nell’interesse comune.
In qualità di mandatario, egli gestisce il condominio nell’interesse di tutti: come si evince dai compiti conferitigli dalla legge (v. in particolare artt. 1129 e 1130 c.c) l’attività dell’amministratore di condominio è in ultima analisi sostanzialmente deputata alla gestione e tutela delle parti comuni.
Inoltre, nello svolgimento delle proprie competenze, l’amministratore agisce in nome e per conto di tutti.
Dunque, non v’è alcun dubbio che la sua opera riguardi l’interesse comune.
Pertanto, il riparto della spesa dovrà essere effettuato in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (ex art. 1123 co.1, c.c.), salvo una diversa convenzione, la quale deve essere assunta dai condòmini all’unanimità.

Riparto del compenso dell’amministratore e locazione

L’art. 9 L. 392/1978 (Legge intitolata “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”) non include il compenso dell’amministratore tra gli oneri che spetta al conduttore pagare.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia locata, dunque, nel silenzio della legge, secondo la giurisprudenza il pagamento spetta al locatore.

Riparto compenso amministratore e usufrutto

Nel caso sull’immobile sia stato costituito diritto di usufrutto, il riparto sarà quello indicato dagli artt. 1004 e 1005 c.c.: il compenso sarà dunque dovuto dall’usufruttuario per quanto concerne la gestione e la manutenzione ordinaria e non per la manutenzione straordinaria. Salvo, però, a parere di chi scrive, egli non abbia votato per l’esecuzione di alcuni interventi di carattere straordinario, come ammesso, a seguito dalla riforma dall’art. 67, co. 7, Disp. att. e trans. c.c. In tal caso, sempre secondo chi scrive, salvo il rimborso previsto dalle norme richiamate dall’art. 67, co. 7 (artt. 1006, 985 e 986 c.c.), le spese dovranno essere poste in capo all’usufruttuario.
Per quanto complicato, in realtà si tratta di un falso problema, giacchè dopo la riforma usufruttuario e nudo proprietario sono oggi responsabili in solido verso il condominio.
Infine, ricordiamo che nel caso di condominio parziale troverà applicazione anche  per il compenso dell’amministratore l’art. 1123, co.3: dunque, nel caso di attività svolta nel solo interesse del condominio parziale (ad es. attività straordinaria per manutenzione straordinaria), le spese andranno ripartite solo tra i condomini interessati.”