“Conosciamo i nostri diritti” in condominio: uso dell’appartamento

da laleggepertutti.it

Uso dell’appartamento in condominio

Ciascun condomino è libero di utilizzare l’appartamento come meglio crede, salvo limiti nel regolamento approvato all’unanimità. L’unanimità può essere raggiunta non solo con votazione in assemblea, ma anche con singole e separate approvazioni del regolamento all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari in sede di rogito notarile con il costruttore.

La giurisprudenza oggi è molto rigida nell’interpretazione di tali clausole limitative e solo un’espressa elencazione di ciò che è vietato fare può essere ritenuta valida. Questo significa che se il regolamento vieta l’uso dell’appartamento per attività alberghiera si può ugualmente fare l’affittacamere o creare un b&b.

Il regolamento di condomino non può vietare di tenere animali negli appartamenti (anche in questo caso salva l’unanimità) così come impedire che gli stessi siano trasportati in ascensore.

Non si può impedire al proprietario di affittare l’immobile a determinate categorie di soggetti (ad esempio studenti ed extracomunitari).

L’utilizzo dell’appartamento per attività commerciali non implica di per sé una maggiore partecipazione alla spesa comune; per cui, ad esempio, in assenza dell’unanimità, non si possono imputare più millesimi a chi riceve numerosi cliente e perciò sfrutta di più l’ascensore o le scale.

L’utilizzo dell’appartamento non deve creare molestie ai vicini come rumori e altri schiamazzi. Questo significa che se il regolamento non vieta di aprire palestre o altri esercizi commerciali, questo non significa che il proprietario non debba fare in modo di isolare l’acustica se questa molesta i vicini.

Esistono una serie di attività consentite sul balcone di casa come l’installazione di un’antenna o di un condizionatore, il posizionamento di una bombola d’acqua o di un impianto di riscaldamento autonomo, stendere i panni o apporre vasi. Eventuali divieti devono essere contenuti nel regolamento approvato all’unanimità. Per maggiori chiarimenti sul punto leggi Cosa si può fare sul balcone di casa?

Tra i diritti inerenti alla proprietà privata rientra anche quello di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento a condizione che ciò non implichi un particolare aggravio o un malfunzionamento all’impianto comune. Non c’è bisogno di chiedere un’autorizzazione all’assemblea o all’amministratore. A quest’ultimo andrà solo data la comunicazione a lavori eseguiti affinché decurti le spese di consumo dai millesimi del soggetto distaccato (che tuttavia continuerà a pagare le spese fisse di conservazione dell’impianto e la manutenzione dello stesso).

Violenza domestica in condominio: l’omertà è un reato?

da studiocataldi.it

Quello della violenza domestica è un allarme sempre acceso e le recenti storie di cronaca confermano che, purtroppo, la famiglia non per tutti rappresenta un porto sicuro nel quale rifugiarsi ma che anzi troppo spesso diviene un luogo dal quale fuggire.

Il ruolo dei vicini di casa

Specie nei condomini sono tante, troppe, le persone che sanno e non agiscono, che preferiscono chiudere gli occhi, tappare le orecchie e fingere di non sapere che al di là del muro ci sono storie di donne maltrattate o bambini ai quali viene quotidianamente rubato un pezzo di infanzia.

Invece, molte volte gettare lo sguardo oltre i confini del proprio appartamento e tentare di intervenire nelle vicende familiari altrui non è una mancanza di rispetto o una violazione della privacy, ma un atto dovuto che può evitare tante tragedie. E ciò anche se il dovere è solo morale e non giuridico.

Niente reato per l’omertà

Il nostro sistema penalistico, infatti, non considera l’omertà come un reato, salvo alcuni casi specifici ed eccezionali in cui l’omessa denuncia assume rilevanza giuridica.

Di conseguenza, a tacere non si rischia niente o meglio: non si rischia di dover fare i conti con la legge. Magari, però, con la propria coscienza sì.

Si evitano, insomma, beghe con la giustizia e con i vicini ma non sempre si riesce a evitare il rimorso di non aver agito e di non aver provato a combattere contro qualcosa che, magari, poteva essere vinto.

L’omessa denuncia

Si è detto che in alcuni casi eccezionali l’omessa denuncia diventa penalmente rilevante.

Per completezza va allora precisato che tale fattispecie di reato è integrata dal pubblico ufficiale quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o a un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.

 

Pareti da abbattere: serve l’ok «statico»

da ilsole24ore.com

“Il mio vicino di casa ha iniziato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento e della porzione di sottotetto di sua proprietà. Infastidito dai forti colpi alle pareti che sento da parecchi giorni (sembrava che volessero abbattere i muri), ho chiesto agli operai di potere accedere all’appartamento del vicino e ho notato che tutte le pareti divisorie, non so dire se portanti o meno, sono state buttate giù per formare un unico “open space”. Credo che si voglia realizzare anche una “terrazza a tasca” sul tetto comune. Ho subito avvertito l’amministratore del condominio, che mi ha assicurato un suo pronto intervento. E se non facesse nulla?”
C. B. – ANCONA

Il diritto di proprietà su un’unità immobiliare in condominio va esercitato non solo in funzione dell’interesse individuale, ma anche in accordo con le esigenze di convivenza dovute alla sovrapposizione verticale o alla contiguità orizzontale delle unità immobiliari o delle parti comuni. In altri termini, l’acquisto di un appartamento in un condominio esige che il proprietario, nel godimento dell’immobile, tenga conto degli interessi riguardanti le proprietà altrui, nonché quelle condominiali.
La legge (articolo 1122 del Codice civile) vieta dunque al singolo condomino di eseguire nel suo appartamento opere che possano arrecare danno alle parti comuni. Motivo per cui occorre sempre informare l’amministratore prima di dar luogo a interventi in grado di determinare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

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Condominio: il vademecum sulle tabelle millesimali

da studiocataldi.it

Tabelle millesimali: di cosa si tratta?

La legge, infatti, stabilisce che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare debba essere espresso in millesimi (art. 68 disp. att. c.c.)e tale valore sarà stabilito facendo riferimento a particolari coefficienti e parametri riguardanti la metratura (superficie, volume, ecc.) e il posizionamento dell’unità immobiliare (piano, esposizione, ecc.).
Tuttavia, precisa la legge, nell’accertamento di tali valori non si terrà conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
La tabella millesimale sarà presente in allegato al regolamento condominiale, laddove questo sia previsto (ovverosia ove vi siano oltre 10 condomini), oppure potrà essere comunque redatta indipendentemente dalla presenza di un regolamento.
 
La ripartizione in millesimi non è affatto di poco conto: basti pensare, ad esempio, che il “peso” dei millesimi incide sui quorum necessari per la regolare costituzione dell’assemblea condominiale, sulle maggioranze richieste affinché vengano adottate le delibere assembleari, nonché sulle decisioni riguardanti le parti comuni e la ripartizione delle spese.
Infatti, l’art. 1118 del codice civile, stabilisce che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
 
L’art. 1123 c.c., invece, soggiunge che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza saranno sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Condominio: è possibile adibire il cortile ad area di sgambamento cani?

da studiocataldi.it

Oggi sono tantissime le famiglie che hanno deciso di adottare un amico a quattro zampe e, anche in ragione di ciò, nelle città si stanno moltiplicando le aree di sgambamento cani, ovverosia parchi, giardini e altri luoghi verdi in cui tali animali hanno la possibilità di giocare e correre liberamente insieme ai loro simili.

I servizi delle aree di sgambamento

Tali aree hanno il grande vantaggio di contemperare i bisogni e il benessere del cane con il rispetto della legge e della sicurezza dei cittadini e, per poter restare comunque dei luoghi civili, sono dotati di servizi fondamentali, come delle bacheche informative delle regole per il loro corretto utilizzo, delle fontanelle ove gli animali possono abbeverarsi, dei cassonetti ove poter buttare gli escrementi dei cani e, in alcuni casi, anche dei distributori di palette e buste per la loro raccolta.

Le aree per cani in condominio

Nei condomini in cui sono tanti i proprietari che possiedono un cane, potrebbe essere un’idea quella di adibire una parte degli spazi comuni condominiali ad area di sgambamento, ove gli amici a quattro zampe possono correre liberamente e giocare insieme. Oltre a un vantaggio per l’animale, una simile soluzione potrebbe rappresentare un beneficio per tutti coloro che, anziani o con problemi di salute, fanno fatica ad allontanarsi troppo da casa per regalare agli amici a quattro zampe le meritate passeggiatine quotidiane.

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Il condominio e la privacy: quali sono le regole da rispettare?

da money.it

Vi sarà capitato molto spesso di chiedervi come vengono trattati i dati personali di ogni singola persona che abita all’interno di un condominio.

Il condominio è un luogo dove convivono numerose persone, per questo motivo le esigenze di privacy riservatezza devono essere bilanciate con gli ulteriori diritti esistenti relativi ai condomini e ad eventuali terzi.

I dati che sono contenuti negli archivi condominiali infatti possono rivelare importanti e delicate informazioni riguardanti gli abitanti del palazzo.

Proprio per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito una breve guida, con i riferimenti pratici e le regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio.

Vediamo quindi quali sono le responsabilità dell’amministratore condominiale e a quali dati possono accedere i condomini.

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Neve e ghiaccio in condominio: quando chiedere i danni

da laleggepertutti.it

Non possiamo negare che, negli anni, il cittadino ha assunto un atteggiamento molto smaliziato (se non a volte esagerato) nell’esercizio di propri diritti e nell’approccio col tribunale. Le cause di risarcimento vengono intentate con una facilità estrema tant’è che nel 2008 la Cassazione è dovuta correre ai ripari escludendo la possibilità di chiedere i danni per i fastidi della vita quotidiana (un tacco di scarpa rotto, un’acconciatura dei capelli non adeguata, ecc.) [1]. Un tempo, chi cadeva per strada e riportava una frattura se la prendeva con la sorte; i più arditi richiamavano santi e patroni, lanciando loro ogni tipo di imprecazione. Ma tutto finiva lì. Mio padre mi diceva di parcheggiare lontano dai balconi tutte le volte che nevicava altrimenti, in caso di danni al tettuccio, nessuno mi avrebbe risarcito. Oggi anche una storta alla caviglia  finisce in tribunale e se sull’auto finisce una montagna di neve caduta dal tetto l’amministratore è il primo a saperlo. Per forza di cose i tribunali si sono dovuti confrontare anche con i problemi derivanti da neve e ghiaccio in condominio, stabilendo quando chiedere i danni e quali diritti spettano a chi si infortuna o viene danneggiato. In questo articolo faremo una rapida rassegna di quelle che sono state le pronunce più interessanti.

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Liti in condominio? Per risolverle c’è la Mediazione

da cosedicasa.com

Come avviene in qualsiasi comunità, anche in condominio le liti sono piuttosto frequenti. Si pensi, ad esempio, ai rumori lamentati praticamente da tutti i condomini o, ancora, alle controversie scoppiate per un presunto errato utilizzo delle parti comuni dell’edificio.
In molti casi a litigare sono i condòmini tra di loro; altre volte, invece, i singoli si contrappongono al condominio, come avviene per l’impugnazione delle delibere assembleari. In generale, a norma dell’art. 71-quater delle Disposizioni di attuazione del Codice civile «Per controversie in materia di condominio (…) si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del Codice».

Quando l’inquilino diventa amministratore di codominio, quali specifici requisiti deve possedere?

da condominioweb.com

L’autogestione amministrativa sembra essere una tendenza in continua ascesa negli edifici condominiali medio-piccoli, grazie anche al legislatore che, con l’art. 1129 c.c., inspiegabilmente, ha innalzato il numero minimo dei condòmini (da quattro a otto) oltre il quale è obbligatoria la nomina dell’amministratore.

In altri termini la legge prevede che gli edifici condominiali, con meno di otto proprietari, possano essere gestiti senza l’amministratore, anche se nessuna norma vieta ai condòmini in numero inferiore a nove, di poter nominare comunque un amministratore.In effetti il legislatore sembra aver fatto di più, per incoraggiare l’autogestione, se si pensa che si è sforzato anche ad inventare una misteriosa figura amministrativa, con “funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”, ossia un facente funzioni delegato dai condòmini ad occuparsi del fabbricato.

In tale prospettiva sono davvero tanti i condòmini, che allettati dall’idea di non pagare l’onorario dell’amministratore esterno, preferiscono organizzarsi, in via amichevole, nominando un referente interno, addetto ad occuparsi della gestione condominiale.

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Bonus mobili, lavori in condominio, fondi pensione: i nuovi dati nel 730

da ilsole24.com

Più dati e più precisi. La dichiarazione dei redditi precompilata si avvia a spegnere le tre candeline nel 2018 con un nuovo pacchetto di informazioni maggiormente dettagliato rispetto agli anni precedenti. A partire dal bonus mobili, passando per la cessione del credito per i lavori di ristrutturazione o di risparmio energetico su parti comuni degli edifici condominiali fino ad arrivare alle pensioni complementari e ai rimborsi di spese mediche. È l’effetto dell’aggiornamento delle modalità di trasmissione delle informazioni messo a punto dall’agenzia delle Entrate. A questo obiettivo di una maggiore completezza delle comunicazioni, si aggiungono poi per la prima volta: le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza di asili nido e le erogazioni liberali che saranno comunicate dagli enti del Terzo settore ma solo in via facoltativa (non c’è un obbligo, quindi). Vediamo meglio nel dettaglio.

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