Seggiolini auto, bene il disegno di legge su obbligo di allarme anti abbandono

da adocnazionale.it 

In arrivo un nuovo disegno di legge che mira a garantire l’incolumità dei bambini e dei ciclisti e a limitare le distrazioni tecnologiche per gli automobilisti. L’Adoc approva le modifiche al Codice della Strada proposte, in particolare sull’obbligo di dotare i seggiolini di un allarme anti abbandono.

“Apprezziamo il disegno di legge proposto dal senatore Nencini – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell’Adoc – tra le nostre 100 proposte inviate al Governo c’era proprio quella di introdurre norme più severe e maggiori controlli sul corretto utilizzo dei seggiolini in auto nonché operare una stretta sull’uso di tutti dispositivi elettronici durante la guida, una delle principali cause di incidenti. Pertanto la previsione di dotare obbligatoriamente i seggiolini di un dispositivo di allarme anti abbandono non può che incontrare il nostro più ampio favore. Vorremmo però che fosse fatto un ulteriore passo in avanti e che si prevedano detrazioni per l’acquisto di dispositivi di sicurezza dei bambini, in primis proprio dei seggiolini. Mediamente per un seggiolino si spendono circa 300 euro e considerando che spesso il bambino si trova a dover essere trasportato in più macchine, almeno due considerando quella di un nonno o dell’altro genitore, la spesa può crescere e superare anche i 600-700 euro. E’ sicuramente una spesa impegnativa, non a portata della maggioranza delle famiglie e che rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla diffusione e all’utilizzo. Per questo crediamo che la spesa per l’acquisto di un seggiolino auto debba poter essere portata in detrazione, al fine di agevolarne la diffusione e l’acquisto, incrementando la sicurezza dei nostri figli.”

Il 20% delle famiglie non usa i seggiolini, ma servono detrazioni per l’acquisto

Secondo una stima dell’Adoc il 20% delle famiglie non usa il seggiolino auto per i propri figli, o non lo usa costantemente o non correttamente. Di questi, il 65% ammette di non usarlo in modo continuativo, il 27% lo utilizza in modo non corretto, l’8% non lo utilizza proprio. Nonostante i dati sull’incidentalità facciano rabbrividire e nonostante le oltre 157mila sanzioni elevate per l’inosservanza sui dispositivi di sicurezza e di ritenuta dei bambini nel 2015, con importo minimo di 81 euro e la decurtazione di 5 punti patente, c’è ancora una certa resistenza sia all’utilizzo tout court, sia all’uso in modo corretto, del seggiolino auto. L’Adoc ha raccolto un campionario di “scuse” o giustificazioni per il non utilizzo, dal “Sono solo pochi metri” al “In macchina piange, preferisco tenerlo in braccio”, dal “Basta legarlo con la cintura di sicurezza” al “Il seggiolino è solo sulla mia auto, con i nonni uso la cintura”. I seggiolini devono essere installati su tutte le principali auto in cui viaggia il bambino, e devono essere utilizzati in modo corretto, utilizzando il seggiolino giusto per l’età, il peso e l’altezza e posizionandolo in modo corretto.

>>>GUIDA SUL CORRETTO UTILIZZO DEI SEGGIOLINI<<<

I 10 CONSIGLI PER IL VIAGGIO IN AUTO CON I BAMBINI

  1. IL SEGGIOLINO E’ OBBLIGATORIO PER LEGGE: fino ai 36 kg di peso (o 150 cm di altezza) i bambini devono viaggiare in auto con un seggiolino o un adattatore omologato al loro peso e alla loro statura. Il mancato rispetto di questa regola porta a una multa (da 81 a 323 euro) e alla detrazione di 5 punti dalla patente.
  2. IL SEGGIOLINO NON E’ UGUALE PER TUTTI: esistono i seggiolini (adatti fino ai 18 kg di peso) e gli adattatori (dai 18 ai 36 kg), divisi in base al peso in 5 gruppi.
  3. METTERE IL BAMBINO SUL SEGGIOLINO: fino ai 9 kg di peso deve essere messo in un ovetto o nella navicella, sui sedili posteriori, esclusivamente in senso opposto a quello di marcia. Dai 9 ai 18 kg, i bambini possono essere messi nel seggiolino girati nel senso di marcia, assicurandosi che sia ben legato dalle cinture di sicurezza. Superati i 36 chili o il metro e mezzo d’altezza il bambino può viaggiare, sempre seduto nel sedile posteriore, solo con la cintura allacciata.
  4. SEMPRE PROTETTI: non tralasciare mai di legare il bambino, anche se per pochi metri o con la macchina ferma. Anche un piccolo urto può provocare un grave danno a un bambino piccolo non correttamente legato.
  5. ATTENZIONE AGLI AIRBAG: se la vostra macchina è dotata di airbag anteriore non mettete mai il seggiolino del neonato davanti, l’impatto sarebbe devastante sul corpo di un bambino.
  6. MAI DISTRARSI CON MINORI A BORDO: un incidente su sei è causato da disattenzioni soprattutto legate all’utilizzo del telefono. Mani sul volante e occhi alla strada, dunque, specie se si hanno minori a bordo: una sterzata all’ultimo momento o un tamponamento in città potrebbero avere conseguenze anche gravi su bambini piccoli.
  7. SE PIANGE, LASCIALO LEGATO: se il neonato piange e siete soli in macchina, accostate appena potete e verificate che non abbia bisogno di essere cambiato, nutrito o altro. I bimbi tra i 2 e i 4 anni, invece, si rilassano e si addormentano in macchina, ma non prestate troppa attenzione alle loro proteste se siete alla guida da soli. Mai lasciare le mani sul volante o voltarsi se i bambini chiedono qualcosa, piuttosto sfruttare invece lo specchietto retrovisore per guardarli.
  8. MUSICA E GIOCHI PER CALMARLI: è bene avere in macchina un cd con le canzoncine preferite dei bambini. Se dovete affrontare un viaggio lungo senza nessun altro adulto oltre a voi alla guida, meglio dare ai bimbi anche dei giochini: pelouche, libretto o altro. Fatelo prima di partire, posizionando i giochi vicino al loro sedile, di modo da non dover subire le loro continue richieste durante il viaggio.
  9. ATTENZIONE AL CIBO: far mangiare i bambini in macchina può essere pericoloso, soprattutto in caso di incidenti o semplici frenate brusche. C’è il rischio di soffocamento. E’ preferibile farli mangiare, e bere, a macchina ferma, ma sempre legati.
  10. CHIUDERE LE PORTE: sembra scontato, ma è fondamentale chiudere tutte le portiere con la chiusura centralizzata, evitando che accidentalmente il bambino possa aprirle in corsa.

Multe fino a 425 euro per chi getta rifiuti dal finestrino

da studiocataldi.it

L’arrivo dell’estate non porta solo il caldo, ma anche gesti di una maleducazione insopportabile. Non è infrequente infatti assistere a lanci di rifiuti più o meno grandi dai finestrini aperti della auto in corsa o in sosta. Che si tratti di fazzolettini, chewing gum, cartacce varie o mozziconi di sigaretta, chi li compie non commette solo un gesto estremamente selvaggio, ma un vero e proprio illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 15 del Codice della Strada con multe fino a 425 euro. La cattiva abitudine di gettare piccoli rifiuti non riguarda però solo i conducenti delle auto o dei mezzi in circolazione in generale. La legge n. 221/2015 in materia ambientale prevede infatti che chi getta a terra piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) è sanzionabile con una multa che va dai 30 ai 150 euro, che è raddoppiata se il rifiuto è un prodotto da fumo. Come evitarlo? Semplice, basta tenere in auto un sacchetto da destinare ai piccoli rifiuti, anziché gettarli per strada.

Vietato gettare rifiuti dai veicoli in sosta o movimento

Gettare rifiuti dal finestrino non è solo un comportamento cafone, ma un vero e proprio illecito amministrativo sanzionato dal Codice della Strada. L’art. 15 del Dlgs. n. 285/1992 infatti, al comma 1 lettera f bis) prevede il divieto di “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”.

La condotta è sanzionata dal successivo comma 3-bis secondo il quale: “Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425”, importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16/12/2014, a partire dal primo gennaio 2015.

Multa salata insomma per tutti quei conducenti e passeggeri che hanno la cattivissima abitudine di svuotare i posacenere delle auto sulle strade o sui marciapiedi, o di gettare carte alimentari, fazzolettini, salviette e chi più ne ha più ne metta.

Fino a 300 euro di multa per chi getta rifiuti

Il divieto di sporcare le strade sancito dall’art. 15 del Codice della Strada è stato rafforzato dall’entrata in vigore della legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

I commi 2 e 3 dell’art. 40 di detta legge, che al comma 1 prevede modifiche al dlgs. n. 152 del 3/04/2006, dispongono infatti che: “E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”.

La legge introduce anche il divieto (ex art. 232-ter) di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

All’articolo 255, dopo il comma 1, infine, e’ inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio”.

Multa fino a 674 euro per chi occupa il parcheggio con una sedia

da studiocataldi.it

Quante volte c’è capitato di vedere posto auto “occupati” con sedie o comunque con materiale ingombrante tale da impedire agli automobilisti di parcheggiare? Una prassi consolidata che però, come avevamo già anticipato qualche mese fa (vedi Occupare il parcheggio con una sedia è illecito) è tutt’altro che lecita.

Si tratta di un tipo di comportamento che comporta conseguenze sul piano amministrativo e sul piano penale.

Violazione dell’articolo 20 del Codice della strada

Dal punto di vista amministrativo, il materiale che occupa un parcheggio auto costituisce violazione dell’articolo 20 del Codice della strada che stabilisce come sia «vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili».

E’ consentita invece l’occupazione della carreggiata a patto che «che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione». Dunque «chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione (il codice della strada prende comunque l’esempio di una concessione data che non è di certo l’occupazione della strada con una sedia, ndr) non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674».

Le conseguenze previste dall’art. 633 del codice penale

Dal punto di vista penale, occupare la sede stradale potrebbe essere una condotta rientrante nell’area penalmente rilevante e, nello specifico, nell’art. 633 del codice penale che punisce, a querela della persona offesa, «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto», con la reclusione fino a due anni o la multa da 103 a 1032 euro.

Perché vi sia questa grave sanzione però è necessario che si faccia di più che posizionare una sedia sul manto stradale ed occupare un parcheggio. L’elemento del reato richiesto dall’articolo 633 c.p. per l’autore della condotta è l’intenzione di realizzare un’occupazione che sia stabile. Ipotesi difficilmente riscontrata se non nei casi in cui ad occupare il parcheggio siano piazzati supporti fissi.