Videocitofono e privacy in condominio: le regole da seguire

da ilmessaggero.it

Privacy in condominio: è possibile installare il videocitofono?
Vuoi installare un videocitofono per aumentare la sicurezza del tuo appartamento? Sappi che ci sono delle regole da seguire. Eccole.
L’entrata in vigore del Regolamento per la protezione del dati GDPR ha rivoluzionato molti aspetti della vita di tante persone e ha fatto sollevare molti dubbi su quali dati personali debbano essere protetti e sulle regole per l’installazione di telecamere, come quelle per il videocitofono. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare spiacevoli violazioni delle norme a tutela della privacy.

Il Regolamento GDPR
Prima di capire come proteggere la privacy dei condomini nonostante l’installazione di videocitofoni, è bene partire dalla nuova normativa. A rivoluzionare il trattamento dei dati personali è il GDPR, General Data Protection Regolation. Si tratta di un Regolamento dell’Unione Europea (UE 2016/679) che disciplina il trattamento dei dati personali. Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio del 2018 e ha aumentato notevolmente obblighi e responsabilità per chi in un qualche modo si trova a dover gestire dei dati personali idonei a rivelare in modo diretto o indiretto abitudini di vita dei soggetti interessati. All’interno di un condominio chi ha maggiori responsabilità perché si trova a dover raccogliere i dati personali dei condomini è l’amministratore di condominio. Per lui vi sono obblighi specifici che gli impongono di evitare ogni comportamento che possa portare alla diffusione dei dati personali. Viene di conseguenza limitato di molto l’uso delle bacheche presenti nell’atrio dei condomini. Infatti gli avvisi devono essere il più possibile generici e non recare nomi dei singoli condomini, numeri di targa e dati relativi ai pagamenti ed eventuali ritardi. Questa norma appare del tutto congrua visto che l’atrio può essere visitato anche da terzi soggetti che magari fanno visita a un altro condomino o sono clienti di studi professionali presenti all’interno del condominio. Tra gli obblighi dell’amministratore vi è anche quello di predisporre un’informativa adeguata sul GDPR in modo che ogni condomino possa conoscere i dati raccolti, la finalità della raccolta e come far valere i propri diritti nel caso in cui ritenga siano stati violati i propri diritti. In relazione alla protezione della privacy molti dissidi e perplessità ha creato l’uso delle telecamere in condominio e in particolare del videocitofono. L’uso di questi strumenti è da molti sponsorizzato perché idonei ad aumentare la sicurezza, ma allo stesso tempo sono in molti a vedere un pericolo in tali strumenti, soprattutto quando i rapporti di vicinato non sono idilliaci e si teme un vicino spione. Ecco perché è bene chiarire alcuni punti.

Perché il videocitofono può invadere la privacy
Fatta questa disamina generale, ciò che preme ora è capire quali possono essere i limiti all’uso del videocitofono in condominio. Il videocitofono è uno strumento che prevede l’uso delle telecamere che devono riprendere l’area esterna al portone (principale o portone della singola unità abitativa) ed è proprio questo elemento a sollevare perplessità circa il GDPR. I problemi relativi alla potenziale violazione della privacy derivante dall’uso di un videocitofono sono attuali perché lo sviluppo tecnologico ha portato alla creazione di strumenti in grado non solo di prelevare immagini, ma anche di registrarle e registrare il sonoro. Questo vuol dire che un uso improprio può portare alla raccolta e diffusione di dati personali inerenti altri condomini o soggetti terzi che ad esempio arrivano in visita. Ad esempio, se il videocitofono punta su un portone che affaccia sul marciapiede, nel momento in cui dall’unità interna si controlla l’esterno, oltre ad avere visione di chi sta citofonando, si ha visione anche di chi in quel momento sta passando. L’immagine della persona porta ad una potenziale identificazione, questo può ledere i diritti.
D’altronde il videocitofono oggi è molto utilizzato perché, nella generale percezione di pericolo derivante da intrusione di terzi malintenzionati, consente al singolo condomino di vedere prima chi sta suonando al citofono e quindi aprire solo a persone conosciute. Il suo uso quindi è molto diffuso per motivi di sicurezza in quanto evita che il portone principale sia aperto anche a chi non ha titoli per entrare, di conseguenza è una misura che va a proteggere tutti i proprietari/locatari delle unità abitative. Ad esempio, capita spesso che i malintenzionati volendo introdursi nell’appartamento del signor Rossi, preferiscono citofonare presso il signor Bianchi in modo da entrare nell’atrio principale e recarsi poi all’unità abitativa. Ovviamente usano una scusa, ad esempio dicono di essere tecnici del gas, con il videocitofono è possibile verificare l’identità e non aprire. Nonostante questo, la presenza di telecamere può invadere la privacy degli altri condomini, ecco perché è necessario adottare delle precauzioni a protezione della privacy.

Videocitofono su aree comuni
Per il videocitofono occorre fare delle precisazioni, in particolare è bene distinguere tra l’ipotesi in cui le riprese vadano a ricadere su aree comuni dall’ipotesi in cui le immagini del videocitofono siano ad uso esclusivo del singolo condomino. Infatti in questo secondo caso non vengono sollevati particolari problemi di privacy, al punto che la dottrina prevalente ritiene che non sia necessario neanche posizionare degli avvisi che rendano nota la presenza del videocitofono. Nel primo caso, invece, è necessario adottare delle cautele.
In particolare, se le videocamere vanno a riprendere aree comuni è necessario che sia affisso un avviso per tutti, e in particolare anche per i terzi soggetti, che renda nota la presenza della telecamera. Inoltre le registrazioni delle telecamere devono essere tenute per un periodo massimo di 24-48 ore e non possono in alcun modo essere diffuse. Si possono conservare per temi maggiori solo in seguito ad una comunicazione al Garante, ovviamente la stessa deve essere opportunamente motivata, ad esempio nel caso in cui vi sia stato un furto.
Dei limiti vi sono anche all’installazione, infatti la normativa prevede che per poter installare videocitofoni che riprendono anche le aree comuni è opportuno procedere prima ad un’assemblea condominiale che voti tale proposta. Si intende accettata la stessa se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti durante l’assemblea. Gli stessi devono inoltre rappresentare la metà del valore dell’immobile.

Videocitofono e privacy in condominio: l’importanza della regolazione dell’angolo visuale
Cosa succede se il singolo condomino installa un videocitofono ad uso esclusivo che però riprende anche aree non di sua esclusiva pertinenza? In linea di massima il videocitofono dovrebbe essere regolato in modo che l’angolo visuale ripreso sia il più possibile ristretto e quindi non sia idoneo a “intercettare” altri soggetti. Ad esempio l’angolo visuale deve essere tale da non riprendere gli ospiti che arrivano dai vicini, gli orari di uscita e rientro del condomino che abita sullo stesso piano. A dirimere ulteriormente la questione è stato il tribunale di Catania. La sentenza precisa che i sistemi di videosorveglianza non possono avere un raggio visuale che vada ad interferire con spazi condominiali comuni o con la proprietà del vicino. La sentenza precisa che le riprese sono vietate anche nel caso in cui il sistema di videosorveglianza non preveda la registrazione e conservazione delle immagini. Il Garante privacy ha precisato che è comunque vietato diffondere le immagini riprese, ad esempio attraverso webcam, anche se le stesse sono strettamente pertinenti alla propria area privata. Insomma se in casa mia arriva un ospite e io lo riprendo mentre suona il citofono, non posso comunque diffondere quelle immagini. Rispettando queste norme non è necessario neanche installare il cartello che avvisa della presenza della telecamera. Questa ipotesi è limitata al caso in cui la telecamera sia applicata sull’uscio di casa ed esclusivamente su esso. Tutto cambia che si tratta del portone principale del condominio o del pianerottolo.

Uso di videocitofono su aree comuni senza delibera assembleare
Nel caso in cui il videocitofono non condominiale, per le modalità di ubicazione, va a riprendere anche spazi comuni, come può essere un pianerottolo o l’uscio del vicino, si configura il reato di “Interferenze illecite nella vita privata altrui”, per tale reato è prevista anche la reclusione e il risarcimento danni. L’installazione del videocitofono che vada a riprendere anche aree comuni o l’uscio del vicino senza la deliberazione assembleare è vietata anche nel caso in cui il sistema non preveda la registrazione del sonoro, questo perché comunque si tratterebbe di un sistema di raccolta di dati personali visto che la persona è identificabile e già questo porta ad trattamento di dati personali. I dati personali infatti comprendono un’ampia sfera di fatti: dal sesso, all’età, ma anche le opinioni religiose. Ad esempio se anche non si conosce chi bussa alla porta del vicino, vedendolo si possono scorgere simboli religiosi.

Videocitofono e privacy in condominio: come agire senza rischi
Tutto ovviamente cambia se sono seguite tutte le procedure e quindi il videocitofono è installato su deliberazione dell’assemblea condominiale. Se l’installazione avviene con deliberazione, è comunque necessario che siano affissi dei cartelli nell’area circostante che avvertano in modo inequivocabile della presenza di videocamere e videocitofoni che possono riprendere coloro che si trovano nell’area circostante. I cartelli devono essere ben visibili e devono indicare anche la finalità per la quale avvengono le registrazioni/riprese. Il cartello ha l’obiettivo di avvisare i terzi soggetti, può trattarsi anche semplicemente del postino o del fattorino, che entrando in una determinata area vi è la possibilità di essere ripresi. Spetta poi a tale soggetto fare in modo di non avere comportamento che lui stesso valuti come inappropriati. Si è detto in precedenza che il responsabile del trattamento dei dati personali in condominio è l’amministratore. Proprio per questo se un condomino installa in videocitofono a uso esclusivo è suo compito chiedergli una relazione tecnica e i campi di visione delle telecamere in modo da valutare se le stesse possono violare la privacy di altri condomini o soggetti terzi.

Perdite idriche: l’amministratore di condominio è responsabile?

da laleggepertutti.it

All’apertura della casa per le vacanze sei stato accolto da una brutta sorpresa: gran parte del soffitto è rovinata a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento del piano di sopra, anche questo di proprietà di un villeggiante. Ricostruire come sono andati i fatti non è difficile: essendo i due immobili disabitati in gran parte dell’anno, nessuno si è accorto delle perdite. Nessuno tranne l’amministratore il quale, a quanto sembra, era consapevole del rischio di allagamenti per essergli stato fatto presente dal condomino in questione. Anzi, quest’ultimo gli aveva anche chiesto di cercare una ditta per i lavori. Tutto ciò non è stato fatto e, nel frattempo, i danni sono divenuti consistenti. Pertanto ti chiedi se l’amministratore di condominio è responsabile per le perdite idriche. La risposta è contenuta in una recente sentenza del tribunale di Como.

Il problema dell’allagamento tra due appartamenti – quello del piano di sopra e quello del piano di sotto – è stato affrontato più volte dalla giurisprudenza, un po’ per definire la linea di confine tra la responsabilità dei condomini e quella del condominio, un po’ per chiarire chi deve partecipare alle spese di ripristino dei locali. Non sono infatti rare le controversie che sorgono proprio dalla difficoltà nel quantificare le spese per la pitturazione e il ripristino dei locali ammalorati dall’umidità e dall’acqua. In generale però la regola è sempre quella che “chi rompe paga”; e quindi, anche nel caso di infiltrazioni, bisogna verificare di chi è la tubatura o il rubinetto danneggiato che ha procurato le infiltrazioni.

Chi è responsabile per le infiltrazioni di acqua?

Nessun dubbio sul fatto che, in caso di perdite idriche, sia innanzitutto responsabile il condomino proprietario dell’impianto interessato dal guasto. A tal fine bisogna incaricare un tecnico che verifichi l’esatto punto ove si è verificata la rottura. Alcune di queste, infatti, sono di proprietà del condominio e, in tal caso, a concorrere alla spesa saranno tutti i condomini dello stabile; altre invece sono di proprietà dei singoli condomini ed allora compete a questi ultimi soltanto accollarsi gli oneri del ripristino.

In particolare, le cosiddette tubature verticali, quelle che portano l’acqua nei singoli appartamenti, sono di titolarità del condominio. È quindi quest’ultimo tenuto a risarcire i danni procurati agli immobili: danni consistenti, oltre ovviamente al ripristino dei locali e della pittura, e all’eliminazione della perdita. Sarà l’amministratore a incaricare una ditta idraulica e di imbianchini, ripartendo poi l’uscita tra tutti secondo millesimi. A partecipare sarà anche il condomino danneggiato, in quanto facente parte dell’edificio.

Discorso diverso riguarda le tubature orizzontali, quelle cioè che si innestano nelle tubature verticali per ogni piano del palazzo e portano l’acqua nei singoli appartamenti. Queste sono di proprietà dei condomini. Ed è proprio in questo caso che sorgono i principali problemi. Una volta individuata infatti l’origine della perdita, il proprietario dell’immobile deve immediatamente chiamare una ditta che provveda ad aprire il pavimento e a riparare il guasto. Lo deve fare senza potersi rivalere sul vicino del piano di sotto il quale è invece “danneggiato” e quindi ha diritto anche al rifacimento dell’intonaco rovinato dalle infiltrazioni di acqua.

L’amministratore è responsabile per le perdite di acqua?

Vediamo ora quali possono essere i profili di responsabilità dell’amministratore che, consapevole del rischio di allagamento, non si sia attivato per escluderlo, ridurlo o semplicemente non abbia avvisato i proprietari degli appartamenti.

Il codice civile stabilisce che l’amministratore ha l’incarico di tutelare le parti comuni dell’edificio e far rispettare il regolamento. Si evince quindi che nessuna competenza ha in merito alle diatribe tra vicini di casa relative alle proprietà individuali, le quali vanno sbrogliate dai diretti interessati. Ecco perché, ad avviso del giudice comasco, «nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, può attribuirsi all’amministratore del condominio» che, conseguentemente, va assolto dalle pretese di risarcimento.

Significativa l’ulteriore precisazione: «va poi escluso che l’amministratore abbia l’obbligo di vigilare sulle proprietà esclusive e nemmeno è richiesta la presenza costante nel condominio». Se uno dei condomini gli comunica di aver intenzione di sostituire un rubinetto perché perde, l’amministratore non deve verificare che il soggetto ottemperi o meno all’impegno assunto per evitare spargimenti d’acqua alle altre proprietà.

La sentenza conferma che il limite fondamentale che l’amministratore incontra nella propria competenza e nelle proprie responsabilità, anche in tema di atti conservativi e lavori urgenti, è quello che le parti e i servizi siano comuni, salvo gli sia conferito un ulteriore mandatoespresso dai singoli condomini.

Come ha precisato la Cassazione, il codice civile e le leggi speciali imputano all’amministratore condominiale “doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d’essere dei beni condominiali provochi danno di terzi”. E, tuttavia, è proprio “in relazione a tali beni”, e non anche a beni e impianti privati, che “l’amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d’essere, si trova nella posizione di custode”

Quali sono le regioni con più litigi in condominio?

da notizie.yahoo.com

Motivi futili

I motivi che scatenano le liti e gli omicidi sono legati a rapporti di cattivo vicinato. Un’anziana di Chiaravalle (Ancona), è stata uccisa dal vicino affetto da ludopatia, che ha colto l’occasione per derubarla e consegnare la refurtiva a un Compro Oro. Senza dimenticare il fatto di cronaca dello scorso gennaio, a Crotone, dove il 18enne Giuseppe Parretta ha perso la vita dopo 5 colpi di pistola esplosi per mano del 57enne Salvatore Gerace, per futili discussioni di condominio.

Le regioni più litigiose

Sono 2 milioni e 200mila le cause pendenti in tribunale legate a liti condominiali. Spulciando i dati del Codacons di febbraio 2018, emerge che nel Lazio e in Campania sono 190mila le cause pendenti scatenate da rapporti di cattivo vicinato. Si attestano a 160mila quelle in Veneto e Sicilia, in Emilia-Romagna si fermano a 140mila casi. Le cause principali riguardano il poco rispetto della parti comuni, seguite dagli schiamazzi e rumori molesti e dalla televisione a volume troppo alto. Chiudono la classifica dei motivi che causano litigate tra vicini gli odori molesti e i problemi legati agli animali domestici.

Vietato registrare di nascosto la riunione di condominio

da studiocataldi.it
Deve ritenersi vietata la video registrazione di una riunione di condominio effettuata in maniera occulta da un singolo condomino senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti. Della vicenda riguardante la privacy condominiale se ne è occupato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13692/2018 (qui sotto allegata).
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici capitolini nasce dalla citazione di una signora che, evocando in giudizio il Condominio, chiedeva annullarsi una delibera assembleare ritenuta invalida per una serie di motivazioni, tra cui la circostanza che il verbale era stato redatto lasciando spazi in bianco riempiti successivamente.
Asserzioni che la donna ritiene dimostrate grazie alla registrazione della riunione assembleare da lei effettuata. Ciononostante, per i giudici le domande attoree non trovano accoglimento e vengono rigettate in quanto infondate e/o non provate, rimanendo valida ed efficace la delibera impugnata.
In particolare, per il Tribunale l’attrice non ha adempiuto l’onere della prova a suo carico in quanto la registrazione audio dell’impugnata assemblea dell’assise condominiale, posta a fondamento della domanda, è sta da lei effettuata senza previa autorizzazione e dunque non risulta utilizzabile.

Condominio: illegittima la registrazione dell’assemblea senza previo consenso

Al riguardo, i giudici rammentano che ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, ciascun partecipante a una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato (Cass. 18908/2011).

Inoltre, non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla “compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste” (Cass. S.U. 36747/2003).
Tuttavia, nonostante ogni partecipante all’assemblea abbia il diritto di registrare durante l’assemblea, va sottolineato come egli sia tenuto a non divulgare il contenuto a terzi non presenti durante l’assemblea.
In questo caso si verificherebbe un reato (art. 167 d.lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
Anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, ha chiarito che l’assemblea condominiale può essere registrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
Nel caso in esame, invece, la proponente non è stata autorizzata e dunque la registrazione audio deve ritenersi illegittima e non utilizzabile per provare i fatti dalla stessa posti a fondamento della sua domanda, non essendo, in sostanza, soddisfatto l’onere probatorio che compete a parte attrice.

Riforma del condominio, cosa è cambiato? Novità e normative

da ilmessaggero.it

Con l’entrata in vigore della Riforma del condominio sono state introdotte nuove norme e regolamentati aspetti importanti che riguardano la vita nei condomini. Con l’approvazione parlamentare avvenuta nel novembre del 2012, infatti, il Regolamento condominiale così come era conosciuto da ormai 70 anni (non era più stato modificato dal 1942) ha cambiato decisamente volto. Circa 35 milioni di italiani vivono in palazzi e condomini e ogni anno aumentano esponenzialmente le controversie condominiali, che spesso finiscono in tribunale. Con la Riforma del condominio, il Governo ha voluto dare una risposta a questa crescente esigenza, mettendo nero su bianco regole, norme di civile convivenza nonché obblighi e doveri di inquilini e proprietari.

Dopo ben 10 anni di lavoro, discussioni in parlamento, modifiche, rettifiche e ben tre legislature che si sono succedute, la Riforma del Condominio è venuta finalmente alla luce nel 2012. Questa ha colmato una lacuna regolamentare, che dal 1942 vedeva l’applicazioni di vecchie norme e regole. I tempi moderni richiedevano però una revisione drastica e più attuale della conduzione dei condomini, svolta arrivata con la definitiva entrata in vigore del nuovo Regolamento nel 2013. Ma quali sostanziali novità sono state apportate? In particolare la figura dell’amministratore è stata caricata di maggiori responsabilità, con nuovi obblighi da adempiere, mentre l’assemblea condominiale ha ottenuto maggiori poteri. Importanti novità sono state introdotte anche in merito alla gestione economica dei palazzi e maggior autonomia è stata data ai singoli condomini.

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Raccolta differenziata errata: paga il singolo o il condominio?

da studiocataldi.it

Se un condomino non esegue correttamente la raccolta differenziata chi è responsabile amministrativamente della violazione? Il singolo condomino o il condominio nel suo complesso? Per il tribunale di Torino il singolo perché la responsabilità è personale, per quello milanese invece il condominio perché è il soggetto che, nella veste di proprietario dei contenitori, si interfaccia con il Comune nella cura della raccolta differenziata.

  1. Raccolta differenziata: obblighi dei condomini e dell’amministratore
  2. Tribunale di Torino: la responsabilità è personale
  3. Tribunale di Milano: il condominio è responsabile in via solidale

Raccolta differenziata: obblighi dei condomini e dell’amministratore

Nelle città in cui la raccolta differenziata è a pieno regime, i condòmini, come i proprietari di abitazioni individuali, devono custodire i contenitori forniti dall’ente locale competente e provvedere al loro lavaggio e manutenzione.

L’amministratore, invece, in qualità di responsabile, deve:

  • comunicare ai condòmini le regole da rispettare in materia di vigilanza, conservazione e utilizzo dei contenitori,
  • determinare in quali parti di cortili e aree private devono essere collocati i bidoni;
  • indicare, nel rispetto del regolamento comunale, a quale distanza è necessario posizionare i recipienti rispetto a porte e finestre.
Detto questo, che cosa succede se uno o più condomini non eseguono correttamente la raccolta differenziata? La multa irrogata dal Comune è a carico del solo responsabile o dell’intero condominio? Due sentenze recenti rispondono al quesito con due opposte soluzioni.

Condominio, quali poteri ha l’assemblea contro chi non paga?

da ilsalvagente.it

Se nel palazzo ci sono condomini morosi, l’amministratore ha l’obbligo di informare i condomini delle morosità e delle azioni intraprese?

Il punto 9 del comma 1 dell’articolo 1130 del codice civile stabilisce che l’amministratore è tenuto a “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”. Deve, quindi, indicare le morosità nel bilancio, ma non informare i condomini dello stato dei pagamenti, a meno che non siano gli stessi condomini a richiederlo. Il comma 9 dell’art. 1129 lo obbliga poi ad avviare azioni giudiziarie per il recupero delle somme dovute dai morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è compreso.

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Condominio: via libera ai contributi per chi non riesce a pagare l’affitto

da studiocataldi.it

Al via l’erogazione dei contributi a favore degli inquilini morosi che, per perdita o riduzione intervenuta del reddito non riescono più a far fronte al canone di locazione. Il fondo ammonta a 45,84 milioni di euro e il decreto del ministero delle infrastrutture di concerto con quello dell’economia e delle finanze, per il riparto tra le regioni, ha ricevuto l’ok in questi giorni dalla conferenza unificata. Lo ha reso noto il ministero

Cos’è il Fondo per la Morosità incolpevole

Il fondo per morosità incolpevole, istituito con dl n. 102/2013, è uno strumento di sostegno per le categorie sociali più deboli e consiste nell’erogazione di contributi a favore di coloro che, a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare sono impossibilitati a pagare il canone di locazione della propria abitazione.

Si tratta, si legge nella nota del Mit, “di uno strumento a forte valenza sociale da intendere come ammortizzatore, che facilita il pagamento dei canoni di locazioneriducendo, al contempo, il fenomeno della morosità”.

Le risorse del fondo, ammontanti quest’anno a 45,84 milioni, vengono ripartite con decreto del Ministero dei trasporti (di concerto con quello dell’economia), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per cui, il ministero non distribuisce direttamente i fondi ai cittadini ma ripartisce le risorse alle regioni, le quali, a loro volta, le ripartiscono ai comuni in base alle esigenze.

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Condomino non paga: si può staccare l’acqua?

da money.it

Non sempre è vietato staccare l’acqua al condomino che non paga: sebbene si tratti di un bene essenziale al moroso può essere sospesa l’erogazione del servizio idrico.

A dare nuove indicazioni sulla gestione della complessa vita di condominio è il Tribunale di Bologna che, con l’Ordinanza pubblicata il 3 aprile 2018, ha stabilito che non sempre è vietato staccare l’acqua al condomino che non paga la propria quota.

Nel caso di mancato pagamento dei consumi effettuati per più di sei mesi il condominio è autorizzato alla sospensione della fornitura di acqua e riscaldamento: le tutele introdotte dal DPCM del 26 agosto 2016, ovvero l’erogazione di un minimo di acqua anche ai condomini morosi, si applicano esclusivamente ai soggetti con documentato stato di disagio economico e sociale.

Un’interpretazione restrittiva della legge che ammette la possibilità di lasciare letteralmente a secco il condomino che non paga l’acqua e che non onora i propri debiti per più di sei mesi.

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Consumi acqua condominio, quali regole? Come si ripartiscono?

da lentepubblica.it

L’oggetto della richiesta al tribunale consiste nella richiesta di “modifica del Regolamento Condominiale, nella parte relativa al criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua nel condominio, previo accertamento della lesività dei diritti dei condomini.

 

Le spese relative all’erogazione di acqua potabile sarebbero aumentate in misura rilevante. Per questo i condomini hanno chiesto disporsi la sostituzione dell’art 8 del regolamento condominiale – il quale stabilisce che il criterio di riparto delle spese relative all’impianto di acquedotto ed al consumo di acqua potabile è quello dei millesimi – con altro criterio di riparto delle spese che tenga conto della diversa destinazione d’uso delle unità occupate.

 

Ciò nonostante, il Tribunale dispone che tale domanda è del tutto inammissibile. Il regolamento condominiale, che nel caso di specie ha natura contrattuale in quanto predisposto dall’originario unico proprietario, menziona espressamente alla clausola 8 il criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua oggetto dell’odierna contestazione.

 

Non rientra nel potere dell’autorità giudiziaria quello di modificare il regolamento condominiale ed i criteri di riparto ivi stabiliti, non potendosi superare la volontà dell’assemblea dei condomini, che è sovrana.

 

Questo nei casi di contatore condominiale unico. Qualora l’edificio si avvalesse invece di «contatori a discarica», ossia di apparecchi che segnano il consumo di ogni singolo appartamento, si eviterebbero discriminazioni con una misurazione puntuale dei consumi. In tal caso sarebbero gli stessi contatori a segnare quanto ogni singolo proprietario deve pagare per il consumo idrico fatto.