Condomino non paga: si può staccare l’acqua?

da money.it

Non sempre è vietato staccare l’acqua al condomino che non paga: sebbene si tratti di un bene essenziale al moroso può essere sospesa l’erogazione del servizio idrico.

A dare nuove indicazioni sulla gestione della complessa vita di condominio è il Tribunale di Bologna che, con l’Ordinanza pubblicata il 3 aprile 2018, ha stabilito che non sempre è vietato staccare l’acqua al condomino che non paga la propria quota.

Nel caso di mancato pagamento dei consumi effettuati per più di sei mesi il condominio è autorizzato alla sospensione della fornitura di acqua e riscaldamento: le tutele introdotte dal DPCM del 26 agosto 2016, ovvero l’erogazione di un minimo di acqua anche ai condomini morosi, si applicano esclusivamente ai soggetti con documentato stato di disagio economico e sociale.

Un’interpretazione restrittiva della legge che ammette la possibilità di lasciare letteralmente a secco il condomino che non paga l’acqua e che non onora i propri debiti per più di sei mesi.

continua a leggere 

 

Consumi acqua condominio, quali regole? Come si ripartiscono?

da lentepubblica.it

L’oggetto della richiesta al tribunale consiste nella richiesta di “modifica del Regolamento Condominiale, nella parte relativa al criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua nel condominio, previo accertamento della lesività dei diritti dei condomini.

 

Le spese relative all’erogazione di acqua potabile sarebbero aumentate in misura rilevante. Per questo i condomini hanno chiesto disporsi la sostituzione dell’art 8 del regolamento condominiale – il quale stabilisce che il criterio di riparto delle spese relative all’impianto di acquedotto ed al consumo di acqua potabile è quello dei millesimi – con altro criterio di riparto delle spese che tenga conto della diversa destinazione d’uso delle unità occupate.

 

Ciò nonostante, il Tribunale dispone che tale domanda è del tutto inammissibile. Il regolamento condominiale, che nel caso di specie ha natura contrattuale in quanto predisposto dall’originario unico proprietario, menziona espressamente alla clausola 8 il criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua oggetto dell’odierna contestazione.

 

Non rientra nel potere dell’autorità giudiziaria quello di modificare il regolamento condominiale ed i criteri di riparto ivi stabiliti, non potendosi superare la volontà dell’assemblea dei condomini, che è sovrana.

 

Questo nei casi di contatore condominiale unico. Qualora l’edificio si avvalesse invece di «contatori a discarica», ossia di apparecchi che segnano il consumo di ogni singolo appartamento, si eviterebbero discriminazioni con una misurazione puntuale dei consumi. In tal caso sarebbero gli stessi contatori a segnare quanto ogni singolo proprietario deve pagare per il consumo idrico fatto.