Congedo con legge 104, per quali motivazioni viene rifiutato?

da investireoggi.it

Congedo per legge 104, ecco alcune cause che fanno venir meno il diritto, le esamineremo rispondendo ai quesiti dei nostri lettori:

Convivenza o coabitazioneHo fatto richiesta al caf x usufruire del biennio x mia sorella. I requisiti sono tutti a posto tranne la stessa residenza. Il comune e’ lo stesso. Io prima di caricare la domanda sono andato al comune e non mi anno voluto riconoscere la residenza. E mi hanno rilasciato un certificato di diniego x motivo che l’alloggio e’ una casa popolare e mia sorella dietro la morte di entrambi i genitori non aveva diritto al subentro. Per questi motivi io sono sprovvisto della stessa. Inps mi ha caricato la pratica dicendo che era a posto e lo consegnata alla mia azienda. Sto in regola o rischio il riggetto. Ti prego rispondimi  grazie.

Risposta

Se ho capito bene, lei ha inoltrato la domanda la CAF, quando dice caricare significa che ha avuto il protocollo di invio, la pratica però dev’essere lavorata dall’INPS, che farà i dovuti accentarmenti.

Ricordiamo, che se il requisito di convivenza o coabitazione, non è soddisfatto non si può accedere al diritto a fruire del congedo straordinario legge 151.

Nel congedo straordinario legge 151, il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

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Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge sulle unioni civili

da huffingtonpost.it

Il testo approvato mercoledì 11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti si compone di un articolo unico che detta due distinte discipline: la prima regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda introduce una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie dello stesso sesso che eterosessuali.

La legge nasce dal disegno di legge – prima firmataria la senatrice Monica Cirinnà – intitolato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è qualificata come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione – relativi, rispettivamente, ai diritti inviolabili dell’uomo e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso e alla pari dignità sociale dei cittadini senza distinzione di sesso – recependo così le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010.

Le parti dell’unione civile possono assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune e assumono una serie di diritti e doveri quali l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, ai bisogni comuni. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, si assume il regime patrimoniale della comunione dei beni.

I diritti che si acquisiscono con l’unione civile. Diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento e agli alimenti in caso di scioglimento dell’unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.

Le parti dell’unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell’altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Assegni familiari e disposizioni fiscali. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari e a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all’impresa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione e altro, alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all’amministrazione di sostegno e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

“Coniuge”, “moglie”, “marito”. È disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi”, “marito” e “moglie”, ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Resta fermo, però, quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Impedimenti per costituire una unione civile sono: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, l’interdizione per infermità di mente, la sussistenza di rapporti di affinità o parentela, la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Come si scioglie l’unione civile. L’unione civile si scioglie con la manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

In caso di rettificazione anagrafica di sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

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