Risarcimento precari pubblica amministrazione: ultime sentenze e novità

da laleggepertutti.it

Lo avevamo già preannunciato in Precari e Corte Europea: al via i maxirisarcimenti i precari della Pa devono essere risarciti ed i responsabili sanzionati. Al momento, niente stabilizzazione obbligatoria, ma i risarcimenti devono essere effettivi e, dunque, molto più elevati rispetto al passato. A sancirlo è stata la Corte Europea con una recentissima sentenza, alla quale i Tribunali italiani, fortunatamente, stanno già cominciando ad adeguarsi.

Sul punto, si segnala una recentissima sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore resa in favore di un lavoratore precario della scuola (Ata) contro il Miur.  Ebbene, con la sentenza in commento, il giudice (Dott. Mancuso), dopo ben 17 pagine di serrate e  prestigiose riflessioni giuridiche e normative di matrice nazionale ed europea,  ha accolto le domande del lavoratore. Ciò posto, il Miur è stato condannato a risarcire il ricorrente del danno subito computato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed a corrispondere, in favore del lavoratore precario, tutte ledifferenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio, oltre interessi, per un ammontare complessivo di circa 70mila euro.

Via, dunque, ai maxirisarcimenti per i precari del pubblico impiego.

Precari: come ottenere il maxirisarcimento

Chi ha subito per mesi o addirittura per anni l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa, dovrebbe senz’altro ricorrere al giudice del lavoro per ottenere il risarcimento del danno subito. La domanda di risarcimento va presentata con apposito ricorso. Nel ricorso è necessario dimostrare l’abuso subito; dovranno, quindi, essere depositati tutti i contratti a termine conclusi nel corso degli anni e tutte le prove attestanti l’illegittima precarizzazione sofferta. Oltre a questa documentazione, è molto importante depositare dei conteggi, vale a dire una sorta di perizia di parte sulle somme percepite dal lavoratore precario nel corso del tempo. Ciò è indispensabile al fine di ottenere anche la restituzione di tutte le differenze retributive maturate. Il consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi ed affidarsi a legali molto esperti della materia.

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Ecco come riqualificare il condominio a costo zero

da ilsole24ore.com

Riqualificare il condominio a costo zero, sommando sconti fiscali e risparmi energetici. Grazie soprattutto alla nascita di consorzi, nei quali saranno coinvolti istituti di credito e società di servizi energetici, che offriranno ai cittadini pacchetti «chiavi in mano». Si tratta di un mercato enorme, potenzialmente di oltre un milione di condomìni: se consideriamo che almeno un decimo ha urgente bisogno di effettuare la riqualificazione energetica con un costo medio di circa 300-350mila euro per edifici di medie dimensioni (circa 20 appartamenti), in 2-3 anni il potenziale è di almeno 30-35 miliardi, di cui il 6,5% all’anno a carico dell’erario.

È la quadratura del cerchio, per consentire finalmente lo sblocco del mercato della cessione dei crediti relativi agli interventi in casa. Il veicolo è una circolare dell’agenzia delle Entrate, annunciata venerdì scorso dal vice ministro dell’Economia Enrico Morando e attesa a giorni, per chiarire alcuni aspetti procedurali e regolatori legati alla portabilità che, finora, avevano impedito di sbloccare definitivamente un grosso volano di mercato edilizio-impiantistico con effetti importanti sull’autonomia energetica del nostro Paese.

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Rumori in condominio: spetta all’amministratore intervenire?

da investireoggi.it

In merito alle liti per i rumori in condominio ci scrivono spesso condomini o affittuari. Questa volta invece a chiedere consulenza è un amministratore di condominio, chiamato a gestire questa problematica. Quali sono le competenze e le responsabilità dell’amministratore di condominio per i rumori tra vicini di casa? Cambiano le regole a seconda che si tratti di liti tra condomini privati o di un’attività commerciale al piano terra del condominio che arreca disturbo? Partiamo dalla lettera di Eleonora N., amministratrice di alcuni condomini a Pescara: “In uno dei condomini che amministro i rapporti tra due vicini di casa sono molto tesi per via dei rumori molesti, soprattutto la domenica mattina; nell’altro le discussioni vedono invece i condomini schierati contro la palestra al piano terra, aperta 24 ore. E’ mio compito risolvere queste discussioni o dovrebbe essere instaurato un giudizio legale?”.

Rumori in condominio: cosa può o deve fare l’amministratore?

Quando si ha un problema in condominio di istinto il primo step per cercare di risolverlo è portarlo all’attenzione dell’amministratore. Questa però è una prassi non corretta, sebbene diffusa: l’amministratore di condominio infatti non è tenuto a fare da arbitro delle liti tra i condomini. A meno che quindi il regolamento di condominio non preveda espressamente limiti di orario ai rumori (perché il compito di far rispettare il regolamento gli viene attribuito dal codice civile), l’amministratore non può chiedere l’interruzione di quelle che sono considerate molestie acustiche. Che si tratti di schiamazzi, di musica, di neonati che piangono, di cani che abbaiano, di tacchi in casaetc. insomma sono tutte questioni che non competono all’amministratore.

Il condomino che reputa di subire immissioni acustiche oltre il limite della normale tollerabilità, dovrà quindi fare un esposto attenendo eventuali verifiche fonometriche che confermino la legittimità della pretesa e tentare così di ottenere un risarcimento dei danni. Più difficile che la condotta abbia rilevanza penale (ovvero che i rumori in condominio siano considerati reato): occorre infatti che i rumori molestino un numero indeterminato di persone, quindi che siano udibili anche all’esterno dell’edificio.

 

Condominio: chi abita a piano terra, può trasformare un giardino in un parcheggio?

da laleggepertutti.it

Il condominio rappresenta una fonte inesauribile di liti, contenziosi e giudizi. Rumori molesti, schiamazzi, volume dei televisori: tutto è causa di interminabili discussioni.

Tra i tanti motivi che inducono i condòmini a ricorrere agli avvocati ci sono i tentativi di trasformare le aree comuni. Una domanda ricorrente tra i nostri lettori è la seguente: può un condomino che abita al piano terra trasformare un giardino in un parcheggio? Vediamo cosa dice la legge.

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Delibera condominiale: è illegittimo impedire a un condomino di coltivare piante

da diritto.it

Corte di Cassazione, sez. 2, Ordinanza n.2957 del 07.02.2018

Precedenti giurisprudenziali: Cass. 21910/2015; Cass. 27233/2013; Cass. 19285/2016; Cass. S.U. 16601/2017

Riferimenti normativi: art. 7 c.p.c.; art. 1102 c.c.; art. 96 c.p.c.

Fatto

Un condominio di Cagliari, con due diverse delibere stabiliva il divieto da parte dei singoli condomini di occupare con ingombri di qualsiasi natura gli spazi verdi e le aiuole condominiali, ordinando così che tali spazi venissero lasciati liberi, nonché specificava il divieto di piantare essenze vegetali, deporre vasi o materiali sia sugli spazi comuni sia nei pressi di taluni pilastri, ordinando di recidere una pianta rampicante, piantata sul suolo comune, che ornava il balcone di un appartamento di un condomino. Il condominio dava esecuzione ad entrambe le delibere, rimuovendo i vasi e le piante presenti sul suolo condominiale, appartenenti agli stessi proprietari dell’appartamento adornato dal rampicante che veniva anch’esso rimosso.

I proprietari del suddetto appartamento provvedevano ad impugnare le delibere con due diversi ricorsi dinnanzi al Giudice di Pace di Cagliari, il quale però dichiarava la sua incompetenza per valore, fissando il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Cagliari ritenuto competente.

I condomini impugnavano, quindi, la sentenza davanti al Tribunale, sostenendo l’inammisibilità dell’eccezione di incompetenza perché tardiva (essendo questa stata proposta e rilevata oltre la prima udienza) e perché infondata nel merito.

Il Tribunale di Cagliari accoglieva l’appello proposto, affermando che il Giudice di Pace avesse erroneamente riconosciuto la sua incompetenza, per due motivi: (i) perché l’eccezione di incompetenza non era stata tempestivamente né eccepita dal condominio né rilevata d’ufficio; (ii) perché riconosceva la competenza del Giudice di Pace per materia e valore.

Il Tribunale, poi, dichiarava l’appello fondato anche nel merito disponendo l’annullamento di entrambe le delibere perché contrastanti con le norme del codice civile relative alle decisioni sull’uso delle cose comuni, condannando il condominio al risarcimento del danno (pari a 849,29 euro) per la rimozione e la distruzione delle piante appartenenti ai due condomini, nonché all’erogazione di un’ulteriore somma di 3.000 euro per lite temeraria.

A fronte del conseguente ricorso in Cassazione promosso dal condominio, la Suprema Corte ha rigettato le doglianze di quest’ultimo e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.

La decisione della Corte

Il condominio ha proposto il proprio ricorso lamentando l’erroneità della decisione del Tribunale di Cagliari laddove aveva sancito la competenza del Giudice di Pace sia per materia che per valore.

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Condominio: il vademecum sulle tabelle millesimali

da studiocataldi.it

Tabelle millesimali: di cosa si tratta?

La legge, infatti, stabilisce che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare debba essere espresso in millesimi (art. 68 disp. att. c.c.)e tale valore sarà stabilito facendo riferimento a particolari coefficienti e parametri riguardanti la metratura (superficie, volume, ecc.) e il posizionamento dell’unità immobiliare (piano, esposizione, ecc.).
Tuttavia, precisa la legge, nell’accertamento di tali valori non si terrà conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
La tabella millesimale sarà presente in allegato al regolamento condominiale, laddove questo sia previsto (ovverosia ove vi siano oltre 10 condomini), oppure potrà essere comunque redatta indipendentemente dalla presenza di un regolamento.
 
La ripartizione in millesimi non è affatto di poco conto: basti pensare, ad esempio, che il “peso” dei millesimi incide sui quorum necessari per la regolare costituzione dell’assemblea condominiale, sulle maggioranze richieste affinché vengano adottate le delibere assembleari, nonché sulle decisioni riguardanti le parti comuni e la ripartizione delle spese.
Infatti, l’art. 1118 del codice civile, stabilisce che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
 
L’art. 1123 c.c., invece, soggiunge che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza saranno sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Rette RSA e competenze di spesa extraregione: nuova sentenza della Cassazione

da disabili.com

Sulla questione delle RSA e dei pagamenti relativi (es. la retta della casa di riposo devono pagarla i figli?) torna l’ADUC con una interessante chiarimento che può essere utile a tutti coloro che vogliano capire quali siano le competenze in fatto di copertura pubblica della retta (quota sanitaria e/o sociale) della struttura RSA quando il ricovero è extraregione.

A questo proposito, l’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori) ricorda che ci sono state alcune sentenze, ma prende a modello per un commento in particolare l’ultima in ordine di tempo, quella della Cassazione Civile, sez. terza, la n. 19353 del 3 Agosto 2017, la quale ribadisce come, in caso di trasferimento del cittadino ricoverato, gli oneri di spesa ricadano sulla Regione di destinazione del soggetto che vi sia trasferito. Capita, infatti, che Asl e Comuni si dichiarino non obbligati al pagamento per di spettanza pubblica per mere ragioni territoriali. Ma andiamo per ordine.

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Conviene divorziare o restare separati?

da laleggepertutti.it

Divorziare o restare separati: un dubbio che si può porre solo chi è, sostanzialmente, il buoni rapporti con l’ex coniuge e non intende contrarre un nuovo matrimonio. Una situazione di stand by in cui i coniugi restano separati ma non procedono al successivo divorzio implica infatti il mantenimento del vincolo coniugale e di alcuni obblighi come quello di mantenimento e di successione. Insomma, separazione divorzio sono due situazioni completamente diverse perché solo con quest’ultima cessa ogni legame tra marito e moglie. Ci sono però una serie di diritti che anche col divorzio non vengono meno, come ad esempio il diritto a percepire una parte del Tfr maturato dall’ex coniuge o una quota della pensione di reversibilità. Altri diritti invece restano in vita solo durante la separazione e cessano definitivamente col divorzio. Impossibile dire a priori, quindi, se conviene divorziare o restare separati perché su tale scelta incidono una serie di variabili (l’età dei coniugi, l’eventuale addebito, l’autosufficienza economica da parte di entrambi, ecc.). Ecco perché, in questo articolo ci limiteremo ad indicare quali conseguenze comporta, per ognuno di questi diritti, la separazione e il divorzio lasciando poi la valutazione sulla convenienza tra l’una e l’altra strada al lettore.

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Quando l’inquilino diventa amministratore di codominio, quali specifici requisiti deve possedere?

da condominioweb.com

L’autogestione amministrativa sembra essere una tendenza in continua ascesa negli edifici condominiali medio-piccoli, grazie anche al legislatore che, con l’art. 1129 c.c., inspiegabilmente, ha innalzato il numero minimo dei condòmini (da quattro a otto) oltre il quale è obbligatoria la nomina dell’amministratore.

In altri termini la legge prevede che gli edifici condominiali, con meno di otto proprietari, possano essere gestiti senza l’amministratore, anche se nessuna norma vieta ai condòmini in numero inferiore a nove, di poter nominare comunque un amministratore.In effetti il legislatore sembra aver fatto di più, per incoraggiare l’autogestione, se si pensa che si è sforzato anche ad inventare una misteriosa figura amministrativa, con “funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”, ossia un facente funzioni delegato dai condòmini ad occuparsi del fabbricato.

In tale prospettiva sono davvero tanti i condòmini, che allettati dall’idea di non pagare l’onorario dell’amministratore esterno, preferiscono organizzarsi, in via amichevole, nominando un referente interno, addetto ad occuparsi della gestione condominiale.

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Danni dalle tegole del condominio: chi risarcisce?

da laleggepertutti.it

Viene, inevitabilmente, alla memoria il mitico Fantozzi. Solo lui, passeggiando tranquillamente in città, è capace di prendere in testa la tegola caduta dal tetto di un condominio che, fino a quel momento, non aveva mai dato segni di cedimento. Si sa: se la fortuna è cieca, «quella lì» ci vede benissimo.

Non sembrerebbe vero, ma di questi Fantozzi in giro ce ne sono a decine. Ed è per questo che sono frequenti le richieste di risarcimento per danni subiti da tegole, da pezzi di cornicione o da frammenti della struttura di un edificio che, a causa del maltempo, si sganciano dal palazzo e finiscono sul malcapitato passante che transita in zona in quel momento, se non sulla sua auto.

La domanda che molti si pongono è: per i danni dalle tegole del condominio che volano via durante una bufera, chi risarcisce? C’è il diritto di chiedere i danni a qualcuno o bisogna prendersela soltanto con Eolo, dio dei venti, che difficilmente si presenterà in aula per rispondere della propria ira?

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