Bonus verde 2018, come funziona nel caso di lavori in condominio

da idealista.it

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito qual è l’ambito di applicazione del bonus verde per quanto riguarda i lavori effettuati nei condomìni. Vediamo quanto specificato.

All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco Oggi è stato posto il seguente quesito:

Il bonus verde spetta anche per i lavori effettuati nei condomìni?

L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale connessa agli interventi di “sistemazione a verde” degli immobili.

Più precisamente, per il 2018, è prevista una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute (fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti su abitazioni:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 1, commi da 12 a 15, legge 205/2017).

Quali sono le regioni con più litigi in condominio?

da notizie.yahoo.com

Motivi futili

I motivi che scatenano le liti e gli omicidi sono legati a rapporti di cattivo vicinato. Un’anziana di Chiaravalle (Ancona), è stata uccisa dal vicino affetto da ludopatia, che ha colto l’occasione per derubarla e consegnare la refurtiva a un Compro Oro. Senza dimenticare il fatto di cronaca dello scorso gennaio, a Crotone, dove il 18enne Giuseppe Parretta ha perso la vita dopo 5 colpi di pistola esplosi per mano del 57enne Salvatore Gerace, per futili discussioni di condominio.

Le regioni più litigiose

Sono 2 milioni e 200mila le cause pendenti in tribunale legate a liti condominiali. Spulciando i dati del Codacons di febbraio 2018, emerge che nel Lazio e in Campania sono 190mila le cause pendenti scatenate da rapporti di cattivo vicinato. Si attestano a 160mila quelle in Veneto e Sicilia, in Emilia-Romagna si fermano a 140mila casi. Le cause principali riguardano il poco rispetto della parti comuni, seguite dagli schiamazzi e rumori molesti e dalla televisione a volume troppo alto. Chiudono la classifica dei motivi che causano litigate tra vicini gli odori molesti e i problemi legati agli animali domestici.

Vietato registrare di nascosto la riunione di condominio

da studiocataldi.it
Deve ritenersi vietata la video registrazione di una riunione di condominio effettuata in maniera occulta da un singolo condomino senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti. Della vicenda riguardante la privacy condominiale se ne è occupato il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13692/2018 (qui sotto allegata).
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici capitolini nasce dalla citazione di una signora che, evocando in giudizio il Condominio, chiedeva annullarsi una delibera assembleare ritenuta invalida per una serie di motivazioni, tra cui la circostanza che il verbale era stato redatto lasciando spazi in bianco riempiti successivamente.
Asserzioni che la donna ritiene dimostrate grazie alla registrazione della riunione assembleare da lei effettuata. Ciononostante, per i giudici le domande attoree non trovano accoglimento e vengono rigettate in quanto infondate e/o non provate, rimanendo valida ed efficace la delibera impugnata.
In particolare, per il Tribunale l’attrice non ha adempiuto l’onere della prova a suo carico in quanto la registrazione audio dell’impugnata assemblea dell’assise condominiale, posta a fondamento della domanda, è sta da lei effettuata senza previa autorizzazione e dunque non risulta utilizzabile.

Condominio: illegittima la registrazione dell’assemblea senza previo consenso

Al riguardo, i giudici rammentano che ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, ciascun partecipante a una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato (Cass. 18908/2011).

Inoltre, non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla “compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste” (Cass. S.U. 36747/2003).
Tuttavia, nonostante ogni partecipante all’assemblea abbia il diritto di registrare durante l’assemblea, va sottolineato come egli sia tenuto a non divulgare il contenuto a terzi non presenti durante l’assemblea.
In questo caso si verificherebbe un reato (art. 167 d.lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
Anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, ha chiarito che l’assemblea condominiale può essere registrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
Nel caso in esame, invece, la proponente non è stata autorizzata e dunque la registrazione audio deve ritenersi illegittima e non utilizzabile per provare i fatti dalla stessa posti a fondamento della sua domanda, non essendo, in sostanza, soddisfatto l’onere probatorio che compete a parte attrice.

Appartamento “uso studio” e regole condominiali

da laleggepertutti.it

È giusto pagare la quota condominiale per un condominio di impianti comuni? Sono proprietario di una unità immobiliare al CDN, adibita a studio/ufficio in un condominio di soli uffici con impianti di aria condizionata/riscaldamento centralizzato, (edifici anni 90 con impianti tipo termoconvettori per aria calda e fredda). Lo studio per motivi personali non lo utilizzo, pertanto ho disdetto il contratto di energia elettrica. L’impianto centralizzato nello studio funziona solo con l’energia elettrica, perciò pur volendo l’impianto non lo posso utilizzare avendo disdetto il contratto di energia elettrica . Ho chiesto all’amministratore di esentarmi o ridurmi il pagamento della quota ma ciò mi è stato negato categoricamente, a suo parere doveva decidere l’assemblea condominiale. Posso appellarmi a qualche legge per evitare questa palese ingiustizia? Trattandosi di studi e non di civili abitazioni suppongo ci siano leggi diverse. Quali?

Le norme da prendere in considerazione nel caso specifico sono le disposizioni che regolano in generale la materia condominiale ed in particolare gli articoli 1117, 1118 e 1123 del codice civile.

Occorre premettere che la disciplina del condominio si applica qualunque sia la destinazione delle unità immobiliari: questo significa che le regole sono le stesse sia che le unità immobiliari abbiano destinazione abitativa, sia che le stesse abbiano una destinazione differente (commerciale, uso ufficio o studio).

Fatta questa premessa, si evidenzia che:

– sono di proprietà condominiale (cioè di tutti i condomini), se non risulta il contrario dall’atto di acquisto, anche i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini (articolo 1117, 1° comma, n. 3, del codice civile);

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Casa vacanza affittata in nero, ecco i rischi e le sanzioni

da idealista.net

Il proprietario della casa vacanza che affitta in nero, senza stipulare con l’inquilino un contratto di locazione breve, rischia di incorrere in sanzioni fiscali e conseguenze civili.

La mancata registrazione, infatti, viene considerata evasione fiscale e pertanto può portare a sanzione che vanno dal 120% al 240% dell’imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione del canone d’affitto nella dichiarazione dei redditi, e dal 200% al 400% in caso di inferiore del canone d’affitto (dichiarazione infedele).

Ma non solo, perché dal punto di vista giuridico l’affitto in nero è considerato nullo. Pertanto questo implica anche che il proprietario della casa vacanze non può usufruire della procedura di sfratto, così da non poter riottenere in tempi brevi il proprio appartamento.

Inoltre l’inquilino può rifiutarsi di pagare l’affitto e chiedere eventualmente la restituzione dei pagamenti già effettuati, non essendo stato stipulato alcun tipo di contratto. E sono previste sanzioni anche per i ritardi: il 30% dell’imposta versata in ritardo; 35 euro per risolvere un contratto con 30 giorni di ritardo; 67 euro per risolvere un contratto con oltre 30 giorni di ritardo.

Conti correnti online: le novità per i condomini

da adnkronos.com

Tutti i condomini per legge devono avere un conto corrente nel quale far transitare tutte le spese e le operazioni, legate al mantenimento dello stabile o delle palazzine del comprensorio.

Soprattutto negli ultimi anni le norme riguardanti i condomini sono diventate molto più stringenti, per limitare le situazioni spiacevoli in cui a volte amministratori poco onesti o condomini esperti movimentavano i fondi del condominio con poca trasparenza.

Pensate a quante famiglie vivono all’interno di un condominio di medie dimensioni ed al tipo di spese alle quali questo va incontro ogni mese. Ovviamente non si tratta di pochi soldi ed è necessario scegliere il miglior conto corrente con tutte le funzioni necessarie a questo tipo di operazioni.

I migliori conto corrente per condomini

Come abbiamo appena visto su un conto corrente per condomini passano ogni anno migliaia di euro, destinati alle spese legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle emergenze ed alle opere di sicurezza ed ammodernamento.

Si va dal pagamento delle utenze di luce, riscaldamento, gas e acqua, alla pulizia degli stabili, alla quota per l’amministratore ed eventualmente allo stipendio del portiere, dalla manutenzione della caldaia e dell’ascensore fino al rifacimento della facciata o del tetto.

Si tratta perciò di conti corrente che devono avere un’alta operatività ed una certa elasticità con un minimo di scoperto, prevedendo la possibilità che qualche famiglia rimanga indietro con una o più rate o che sia necessario effettuare un pagamento con urgenza, quando ancora tutti i condomini non hanno versato la propria quota.

La maggior parte delle banche in Italia offrono conti corrente specifici per i condomini, con caratteristiche leggermente diverse dai tradizionali conti corrente individuali, oggi disponibili con tutte le funzioni dell’home ed mobile banking per gestire digitalmente tutti i pagamenti.

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Primo sì alla legge “salva bebè”: ecco cosa prevede

da skytg24.it

Il dispositivo sarà individuato dal ministero dei Trasporti

Per evitare casi in cui i bimbi vengano dimenticati dentro l’abitacolo, la proposta prevede, in generale, un dispositivo obbligatorio dotato di un segnale luminoso e uno acustico che avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto, anche quando si spegne la macchina. Stando al testo della proposta, le caratteristiche tecniche del dispositivo verranno poi individuate dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che dovrà emanare un decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Negli ultimi dieci anni, i casi di questo genere in Italia sono stati otto. L’ultimo nel maggio 2018 a Pisa: una bambina di un anno è morta dopo essere stata lasciata chiusa in macchina in un parcheggio.

“Dal primo gennaio 2019”

Il testo della proposta, che consta di un solo articolo e due commi, recita: “A partire dal primo gennaio 2019, tutti i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere dotati di un dispositivo acustico e luminoso atto a rilevare la presenza di un bambino nell’abitacolo”.

Incentivi per l’acquisto

Il ministro Toninelli, che già si era espresso negli scorsi mesi sull’argomento, ha assicurato l’impegno del governo nel fornire incentivi congrui per l’acquisto dei sensori “salva bebè”. In queste settimane e nei prossimi mesi il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti lavorerà in stretta collaborazione con il ministero dell’Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie, probabilmente già in legge di Bilancio.

La prima firmataria: Giorgia Meloni

La proposta, presentata il 22 maggio, è stata firmata per prima da Giorgia Meloni. “Sono veramente contenta. È un grande onore per me dare il nome a una legge che salverà i bambini da un fenomeno, quello della distrazione genitoriale, che purtroppo colpisce tutte le società”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia che, insieme ad alcuni deputati del suo partito, ha festeggiato in piazza Montecitorio il primo via libera alla legge.

Come pagare l’affitto della casa, quello che serve sapere

da idealista.it

Quando si stipula un contratto di affitto è importante sapere esattamente in che modo è possibile pagare l’importo dovuto ogni mese. Ecco quali sono le modalità consentite.

L’affitto può essere saldato in contanti (nel rispetto del limite dei 2.999,00 euro), con bonifico bancario online o a sportello, con assegno o vaglia postale.

Nel caso si paghi l’affitto di casa in contanti è importante rispettare il limite previsto dalla normativa attuale (articolo 49 del D. Lgs. 231/2007), secondo la quale i pagamenti in contanti non possono superare il limite massimo di 2.999,00 euro, e su richiesta dell’inquilino c’è l’obbligo di quietanza (articolo 1199 del codice civile) con marca da bollo da 2 euro.

Nel caso, invece, si paghi l’affitto di casa con il bonifico bancario (online o a sportello) bisogna prestare attenzione alla causale: ove rechi una causale specifica, il bonifico consentirà all’inquilino di utilizzare la relativa contabile di pagamento alla stregua della quietanza normalmente rilasciata dal proprietario.

Seggiolini auto, bene il disegno di legge su obbligo di allarme anti abbandono

da adocnazionale.it 

In arrivo un nuovo disegno di legge che mira a garantire l’incolumità dei bambini e dei ciclisti e a limitare le distrazioni tecnologiche per gli automobilisti. L’Adoc approva le modifiche al Codice della Strada proposte, in particolare sull’obbligo di dotare i seggiolini di un allarme anti abbandono.

“Apprezziamo il disegno di legge proposto dal senatore Nencini – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell’Adoc – tra le nostre 100 proposte inviate al Governo c’era proprio quella di introdurre norme più severe e maggiori controlli sul corretto utilizzo dei seggiolini in auto nonché operare una stretta sull’uso di tutti dispositivi elettronici durante la guida, una delle principali cause di incidenti. Pertanto la previsione di dotare obbligatoriamente i seggiolini di un dispositivo di allarme anti abbandono non può che incontrare il nostro più ampio favore. Vorremmo però che fosse fatto un ulteriore passo in avanti e che si prevedano detrazioni per l’acquisto di dispositivi di sicurezza dei bambini, in primis proprio dei seggiolini. Mediamente per un seggiolino si spendono circa 300 euro e considerando che spesso il bambino si trova a dover essere trasportato in più macchine, almeno due considerando quella di un nonno o dell’altro genitore, la spesa può crescere e superare anche i 600-700 euro. E’ sicuramente una spesa impegnativa, non a portata della maggioranza delle famiglie e che rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla diffusione e all’utilizzo. Per questo crediamo che la spesa per l’acquisto di un seggiolino auto debba poter essere portata in detrazione, al fine di agevolarne la diffusione e l’acquisto, incrementando la sicurezza dei nostri figli.”

Il 20% delle famiglie non usa i seggiolini, ma servono detrazioni per l’acquisto

Secondo una stima dell’Adoc il 20% delle famiglie non usa il seggiolino auto per i propri figli, o non lo usa costantemente o non correttamente. Di questi, il 65% ammette di non usarlo in modo continuativo, il 27% lo utilizza in modo non corretto, l’8% non lo utilizza proprio. Nonostante i dati sull’incidentalità facciano rabbrividire e nonostante le oltre 157mila sanzioni elevate per l’inosservanza sui dispositivi di sicurezza e di ritenuta dei bambini nel 2015, con importo minimo di 81 euro e la decurtazione di 5 punti patente, c’è ancora una certa resistenza sia all’utilizzo tout court, sia all’uso in modo corretto, del seggiolino auto. L’Adoc ha raccolto un campionario di “scuse” o giustificazioni per il non utilizzo, dal “Sono solo pochi metri” al “In macchina piange, preferisco tenerlo in braccio”, dal “Basta legarlo con la cintura di sicurezza” al “Il seggiolino è solo sulla mia auto, con i nonni uso la cintura”. I seggiolini devono essere installati su tutte le principali auto in cui viaggia il bambino, e devono essere utilizzati in modo corretto, utilizzando il seggiolino giusto per l’età, il peso e l’altezza e posizionandolo in modo corretto.

>>>GUIDA SUL CORRETTO UTILIZZO DEI SEGGIOLINI<<<

I 10 CONSIGLI PER IL VIAGGIO IN AUTO CON I BAMBINI

  1. IL SEGGIOLINO E’ OBBLIGATORIO PER LEGGE: fino ai 36 kg di peso (o 150 cm di altezza) i bambini devono viaggiare in auto con un seggiolino o un adattatore omologato al loro peso e alla loro statura. Il mancato rispetto di questa regola porta a una multa (da 81 a 323 euro) e alla detrazione di 5 punti dalla patente.
  2. IL SEGGIOLINO NON E’ UGUALE PER TUTTI: esistono i seggiolini (adatti fino ai 18 kg di peso) e gli adattatori (dai 18 ai 36 kg), divisi in base al peso in 5 gruppi.
  3. METTERE IL BAMBINO SUL SEGGIOLINO: fino ai 9 kg di peso deve essere messo in un ovetto o nella navicella, sui sedili posteriori, esclusivamente in senso opposto a quello di marcia. Dai 9 ai 18 kg, i bambini possono essere messi nel seggiolino girati nel senso di marcia, assicurandosi che sia ben legato dalle cinture di sicurezza. Superati i 36 chili o il metro e mezzo d’altezza il bambino può viaggiare, sempre seduto nel sedile posteriore, solo con la cintura allacciata.
  4. SEMPRE PROTETTI: non tralasciare mai di legare il bambino, anche se per pochi metri o con la macchina ferma. Anche un piccolo urto può provocare un grave danno a un bambino piccolo non correttamente legato.
  5. ATTENZIONE AGLI AIRBAG: se la vostra macchina è dotata di airbag anteriore non mettete mai il seggiolino del neonato davanti, l’impatto sarebbe devastante sul corpo di un bambino.
  6. MAI DISTRARSI CON MINORI A BORDO: un incidente su sei è causato da disattenzioni soprattutto legate all’utilizzo del telefono. Mani sul volante e occhi alla strada, dunque, specie se si hanno minori a bordo: una sterzata all’ultimo momento o un tamponamento in città potrebbero avere conseguenze anche gravi su bambini piccoli.
  7. SE PIANGE, LASCIALO LEGATO: se il neonato piange e siete soli in macchina, accostate appena potete e verificate che non abbia bisogno di essere cambiato, nutrito o altro. I bimbi tra i 2 e i 4 anni, invece, si rilassano e si addormentano in macchina, ma non prestate troppa attenzione alle loro proteste se siete alla guida da soli. Mai lasciare le mani sul volante o voltarsi se i bambini chiedono qualcosa, piuttosto sfruttare invece lo specchietto retrovisore per guardarli.
  8. MUSICA E GIOCHI PER CALMARLI: è bene avere in macchina un cd con le canzoncine preferite dei bambini. Se dovete affrontare un viaggio lungo senza nessun altro adulto oltre a voi alla guida, meglio dare ai bimbi anche dei giochini: pelouche, libretto o altro. Fatelo prima di partire, posizionando i giochi vicino al loro sedile, di modo da non dover subire le loro continue richieste durante il viaggio.
  9. ATTENZIONE AL CIBO: far mangiare i bambini in macchina può essere pericoloso, soprattutto in caso di incidenti o semplici frenate brusche. C’è il rischio di soffocamento. E’ preferibile farli mangiare, e bere, a macchina ferma, ma sempre legati.
  10. CHIUDERE LE PORTE: sembra scontato, ma è fondamentale chiudere tutte le portiere con la chiusura centralizzata, evitando che accidentalmente il bambino possa aprirle in corsa.

Indennità di maternità e congedo Legge 104

da studiocataldi.it

Ti trovi in congedo straordinario per assistere il coniuge o un figlio disabile e sei in maternità? Se credi di non aver diritto all’indennità di maternità perché tra l’inizio del congedo e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità sono trascorsi più di 60 giorni, sappi che ti sbagli: la corte Costituzionale [1], difatti, ha recentemente riconosciuto il diritto di ricevere comunque l’indennità di maternità, se il congedo straordinario è finalizzato all’assistenza del coniuge o di un figlio con handicap grave. La Corte ha infatti stabilito che l’attuale normativa non rispetta la speciale protezione accordata dalla Costituzione, nel negare l’indennità di maternità alla madre che, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, fruisce da più di 60 giorni di un congedo straordinario per l’assistenza al coniuge o al figlio disabile. Il testo unico Maternità Paternità [2], difatti, non comprende il congedo straordinario Legge 104, tra i periodi di cui non tener conto ai fini dei 60 giorni tra l’inizio dell’assenza e l’inizio del periodo di congedo di maternità, superati i quali non spetta l’indennità di maternità. Il testo unico tiene conto unicamente, invece, della malattia, dell’infortunio sul lavoro, del congedo parentale o per la malattia del figlio, delle assenze per accudire minori in affidamento e del periodo di mancata prestazione lavorativa per part time verticale; in tutti gli altri casi, se passano più di 60 giorni tra l’ultima giornata lavorata e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria, l’indennità di maternità non spetta più. Il testo unico Maternità Paternità è dunque illegittimo, nella parte in cui non include tra le esigenze di tutela l’assistenza del coniuge o del figlio disabili, in forza di un congedo straordinario: questa omissione è incostituzionale, perché impone una scelta tra l’assistenza al disabile e la ripresa dell’attività lavorativa, pregiudicando la madre che si faccia carico dell’assistenza. Facciamo allora il punto della situazione sull’indennità di maternità e congedo Legge 104: quali tutele spettano.

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