Videocitofono e privacy in condominio: le regole da seguire

da ilmessaggero.it

Privacy in condominio: è possibile installare il videocitofono?
Vuoi installare un videocitofono per aumentare la sicurezza del tuo appartamento? Sappi che ci sono delle regole da seguire. Eccole.
L’entrata in vigore del Regolamento per la protezione del dati GDPR ha rivoluzionato molti aspetti della vita di tante persone e ha fatto sollevare molti dubbi su quali dati personali debbano essere protetti e sulle regole per l’installazione di telecamere, come quelle per il videocitofono. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare spiacevoli violazioni delle norme a tutela della privacy.

Il Regolamento GDPR
Prima di capire come proteggere la privacy dei condomini nonostante l’installazione di videocitofoni, è bene partire dalla nuova normativa. A rivoluzionare il trattamento dei dati personali è il GDPR, General Data Protection Regolation. Si tratta di un Regolamento dell’Unione Europea (UE 2016/679) che disciplina il trattamento dei dati personali. Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio del 2018 e ha aumentato notevolmente obblighi e responsabilità per chi in un qualche modo si trova a dover gestire dei dati personali idonei a rivelare in modo diretto o indiretto abitudini di vita dei soggetti interessati. All’interno di un condominio chi ha maggiori responsabilità perché si trova a dover raccogliere i dati personali dei condomini è l’amministratore di condominio. Per lui vi sono obblighi specifici che gli impongono di evitare ogni comportamento che possa portare alla diffusione dei dati personali. Viene di conseguenza limitato di molto l’uso delle bacheche presenti nell’atrio dei condomini. Infatti gli avvisi devono essere il più possibile generici e non recare nomi dei singoli condomini, numeri di targa e dati relativi ai pagamenti ed eventuali ritardi. Questa norma appare del tutto congrua visto che l’atrio può essere visitato anche da terzi soggetti che magari fanno visita a un altro condomino o sono clienti di studi professionali presenti all’interno del condominio. Tra gli obblighi dell’amministratore vi è anche quello di predisporre un’informativa adeguata sul GDPR in modo che ogni condomino possa conoscere i dati raccolti, la finalità della raccolta e come far valere i propri diritti nel caso in cui ritenga siano stati violati i propri diritti. In relazione alla protezione della privacy molti dissidi e perplessità ha creato l’uso delle telecamere in condominio e in particolare del videocitofono. L’uso di questi strumenti è da molti sponsorizzato perché idonei ad aumentare la sicurezza, ma allo stesso tempo sono in molti a vedere un pericolo in tali strumenti, soprattutto quando i rapporti di vicinato non sono idilliaci e si teme un vicino spione. Ecco perché è bene chiarire alcuni punti.

Perché il videocitofono può invadere la privacy
Fatta questa disamina generale, ciò che preme ora è capire quali possono essere i limiti all’uso del videocitofono in condominio. Il videocitofono è uno strumento che prevede l’uso delle telecamere che devono riprendere l’area esterna al portone (principale o portone della singola unità abitativa) ed è proprio questo elemento a sollevare perplessità circa il GDPR. I problemi relativi alla potenziale violazione della privacy derivante dall’uso di un videocitofono sono attuali perché lo sviluppo tecnologico ha portato alla creazione di strumenti in grado non solo di prelevare immagini, ma anche di registrarle e registrare il sonoro. Questo vuol dire che un uso improprio può portare alla raccolta e diffusione di dati personali inerenti altri condomini o soggetti terzi che ad esempio arrivano in visita. Ad esempio, se il videocitofono punta su un portone che affaccia sul marciapiede, nel momento in cui dall’unità interna si controlla l’esterno, oltre ad avere visione di chi sta citofonando, si ha visione anche di chi in quel momento sta passando. L’immagine della persona porta ad una potenziale identificazione, questo può ledere i diritti.
D’altronde il videocitofono oggi è molto utilizzato perché, nella generale percezione di pericolo derivante da intrusione di terzi malintenzionati, consente al singolo condomino di vedere prima chi sta suonando al citofono e quindi aprire solo a persone conosciute. Il suo uso quindi è molto diffuso per motivi di sicurezza in quanto evita che il portone principale sia aperto anche a chi non ha titoli per entrare, di conseguenza è una misura che va a proteggere tutti i proprietari/locatari delle unità abitative. Ad esempio, capita spesso che i malintenzionati volendo introdursi nell’appartamento del signor Rossi, preferiscono citofonare presso il signor Bianchi in modo da entrare nell’atrio principale e recarsi poi all’unità abitativa. Ovviamente usano una scusa, ad esempio dicono di essere tecnici del gas, con il videocitofono è possibile verificare l’identità e non aprire. Nonostante questo, la presenza di telecamere può invadere la privacy degli altri condomini, ecco perché è necessario adottare delle precauzioni a protezione della privacy.

Videocitofono su aree comuni
Per il videocitofono occorre fare delle precisazioni, in particolare è bene distinguere tra l’ipotesi in cui le riprese vadano a ricadere su aree comuni dall’ipotesi in cui le immagini del videocitofono siano ad uso esclusivo del singolo condomino. Infatti in questo secondo caso non vengono sollevati particolari problemi di privacy, al punto che la dottrina prevalente ritiene che non sia necessario neanche posizionare degli avvisi che rendano nota la presenza del videocitofono. Nel primo caso, invece, è necessario adottare delle cautele.
In particolare, se le videocamere vanno a riprendere aree comuni è necessario che sia affisso un avviso per tutti, e in particolare anche per i terzi soggetti, che renda nota la presenza della telecamera. Inoltre le registrazioni delle telecamere devono essere tenute per un periodo massimo di 24-48 ore e non possono in alcun modo essere diffuse. Si possono conservare per temi maggiori solo in seguito ad una comunicazione al Garante, ovviamente la stessa deve essere opportunamente motivata, ad esempio nel caso in cui vi sia stato un furto.
Dei limiti vi sono anche all’installazione, infatti la normativa prevede che per poter installare videocitofoni che riprendono anche le aree comuni è opportuno procedere prima ad un’assemblea condominiale che voti tale proposta. Si intende accettata la stessa se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti durante l’assemblea. Gli stessi devono inoltre rappresentare la metà del valore dell’immobile.

Videocitofono e privacy in condominio: l’importanza della regolazione dell’angolo visuale
Cosa succede se il singolo condomino installa un videocitofono ad uso esclusivo che però riprende anche aree non di sua esclusiva pertinenza? In linea di massima il videocitofono dovrebbe essere regolato in modo che l’angolo visuale ripreso sia il più possibile ristretto e quindi non sia idoneo a “intercettare” altri soggetti. Ad esempio l’angolo visuale deve essere tale da non riprendere gli ospiti che arrivano dai vicini, gli orari di uscita e rientro del condomino che abita sullo stesso piano. A dirimere ulteriormente la questione è stato il tribunale di Catania. La sentenza precisa che i sistemi di videosorveglianza non possono avere un raggio visuale che vada ad interferire con spazi condominiali comuni o con la proprietà del vicino. La sentenza precisa che le riprese sono vietate anche nel caso in cui il sistema di videosorveglianza non preveda la registrazione e conservazione delle immagini. Il Garante privacy ha precisato che è comunque vietato diffondere le immagini riprese, ad esempio attraverso webcam, anche se le stesse sono strettamente pertinenti alla propria area privata. Insomma se in casa mia arriva un ospite e io lo riprendo mentre suona il citofono, non posso comunque diffondere quelle immagini. Rispettando queste norme non è necessario neanche installare il cartello che avvisa della presenza della telecamera. Questa ipotesi è limitata al caso in cui la telecamera sia applicata sull’uscio di casa ed esclusivamente su esso. Tutto cambia che si tratta del portone principale del condominio o del pianerottolo.

Uso di videocitofono su aree comuni senza delibera assembleare
Nel caso in cui il videocitofono non condominiale, per le modalità di ubicazione, va a riprendere anche spazi comuni, come può essere un pianerottolo o l’uscio del vicino, si configura il reato di “Interferenze illecite nella vita privata altrui”, per tale reato è prevista anche la reclusione e il risarcimento danni. L’installazione del videocitofono che vada a riprendere anche aree comuni o l’uscio del vicino senza la deliberazione assembleare è vietata anche nel caso in cui il sistema non preveda la registrazione del sonoro, questo perché comunque si tratterebbe di un sistema di raccolta di dati personali visto che la persona è identificabile e già questo porta ad trattamento di dati personali. I dati personali infatti comprendono un’ampia sfera di fatti: dal sesso, all’età, ma anche le opinioni religiose. Ad esempio se anche non si conosce chi bussa alla porta del vicino, vedendolo si possono scorgere simboli religiosi.

Videocitofono e privacy in condominio: come agire senza rischi
Tutto ovviamente cambia se sono seguite tutte le procedure e quindi il videocitofono è installato su deliberazione dell’assemblea condominiale. Se l’installazione avviene con deliberazione, è comunque necessario che siano affissi dei cartelli nell’area circostante che avvertano in modo inequivocabile della presenza di videocamere e videocitofoni che possono riprendere coloro che si trovano nell’area circostante. I cartelli devono essere ben visibili e devono indicare anche la finalità per la quale avvengono le registrazioni/riprese. Il cartello ha l’obiettivo di avvisare i terzi soggetti, può trattarsi anche semplicemente del postino o del fattorino, che entrando in una determinata area vi è la possibilità di essere ripresi. Spetta poi a tale soggetto fare in modo di non avere comportamento che lui stesso valuti come inappropriati. Si è detto in precedenza che il responsabile del trattamento dei dati personali in condominio è l’amministratore. Proprio per questo se un condomino installa in videocitofono a uso esclusivo è suo compito chiedergli una relazione tecnica e i campi di visione delle telecamere in modo da valutare se le stesse possono violare la privacy di altri condomini o soggetti terzi.

Bonus verde 2018, come funziona nel caso di lavori in condominio

da idealista.it

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito qual è l’ambito di applicazione del bonus verde per quanto riguarda i lavori effettuati nei condomìni. Vediamo quanto specificato.

All’interno della rubrica “La Posta” di Fisco Oggi è stato posto il seguente quesito:

Il bonus verde spetta anche per i lavori effettuati nei condomìni?

L’Agenzia delle Entrate ha così risposto:

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale connessa agli interventi di “sistemazione a verde” degli immobili.

Più precisamente, per il 2018, è prevista una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute (fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti su abitazioni:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 1, commi da 12 a 15, legge 205/2017).

Perdite idriche: l’amministratore di condominio è responsabile?

da laleggepertutti.it

All’apertura della casa per le vacanze sei stato accolto da una brutta sorpresa: gran parte del soffitto è rovinata a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento del piano di sopra, anche questo di proprietà di un villeggiante. Ricostruire come sono andati i fatti non è difficile: essendo i due immobili disabitati in gran parte dell’anno, nessuno si è accorto delle perdite. Nessuno tranne l’amministratore il quale, a quanto sembra, era consapevole del rischio di allagamenti per essergli stato fatto presente dal condomino in questione. Anzi, quest’ultimo gli aveva anche chiesto di cercare una ditta per i lavori. Tutto ciò non è stato fatto e, nel frattempo, i danni sono divenuti consistenti. Pertanto ti chiedi se l’amministratore di condominio è responsabile per le perdite idriche. La risposta è contenuta in una recente sentenza del tribunale di Como.

Il problema dell’allagamento tra due appartamenti – quello del piano di sopra e quello del piano di sotto – è stato affrontato più volte dalla giurisprudenza, un po’ per definire la linea di confine tra la responsabilità dei condomini e quella del condominio, un po’ per chiarire chi deve partecipare alle spese di ripristino dei locali. Non sono infatti rare le controversie che sorgono proprio dalla difficoltà nel quantificare le spese per la pitturazione e il ripristino dei locali ammalorati dall’umidità e dall’acqua. In generale però la regola è sempre quella che “chi rompe paga”; e quindi, anche nel caso di infiltrazioni, bisogna verificare di chi è la tubatura o il rubinetto danneggiato che ha procurato le infiltrazioni.

Chi è responsabile per le infiltrazioni di acqua?

Nessun dubbio sul fatto che, in caso di perdite idriche, sia innanzitutto responsabile il condomino proprietario dell’impianto interessato dal guasto. A tal fine bisogna incaricare un tecnico che verifichi l’esatto punto ove si è verificata la rottura. Alcune di queste, infatti, sono di proprietà del condominio e, in tal caso, a concorrere alla spesa saranno tutti i condomini dello stabile; altre invece sono di proprietà dei singoli condomini ed allora compete a questi ultimi soltanto accollarsi gli oneri del ripristino.

In particolare, le cosiddette tubature verticali, quelle che portano l’acqua nei singoli appartamenti, sono di titolarità del condominio. È quindi quest’ultimo tenuto a risarcire i danni procurati agli immobili: danni consistenti, oltre ovviamente al ripristino dei locali e della pittura, e all’eliminazione della perdita. Sarà l’amministratore a incaricare una ditta idraulica e di imbianchini, ripartendo poi l’uscita tra tutti secondo millesimi. A partecipare sarà anche il condomino danneggiato, in quanto facente parte dell’edificio.

Discorso diverso riguarda le tubature orizzontali, quelle cioè che si innestano nelle tubature verticali per ogni piano del palazzo e portano l’acqua nei singoli appartamenti. Queste sono di proprietà dei condomini. Ed è proprio in questo caso che sorgono i principali problemi. Una volta individuata infatti l’origine della perdita, il proprietario dell’immobile deve immediatamente chiamare una ditta che provveda ad aprire il pavimento e a riparare il guasto. Lo deve fare senza potersi rivalere sul vicino del piano di sotto il quale è invece “danneggiato” e quindi ha diritto anche al rifacimento dell’intonaco rovinato dalle infiltrazioni di acqua.

L’amministratore è responsabile per le perdite di acqua?

Vediamo ora quali possono essere i profili di responsabilità dell’amministratore che, consapevole del rischio di allagamento, non si sia attivato per escluderlo, ridurlo o semplicemente non abbia avvisato i proprietari degli appartamenti.

Il codice civile stabilisce che l’amministratore ha l’incarico di tutelare le parti comuni dell’edificio e far rispettare il regolamento. Si evince quindi che nessuna competenza ha in merito alle diatribe tra vicini di casa relative alle proprietà individuali, le quali vanno sbrogliate dai diretti interessati. Ecco perché, ad avviso del giudice comasco, «nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, può attribuirsi all’amministratore del condominio» che, conseguentemente, va assolto dalle pretese di risarcimento.

Significativa l’ulteriore precisazione: «va poi escluso che l’amministratore abbia l’obbligo di vigilare sulle proprietà esclusive e nemmeno è richiesta la presenza costante nel condominio». Se uno dei condomini gli comunica di aver intenzione di sostituire un rubinetto perché perde, l’amministratore non deve verificare che il soggetto ottemperi o meno all’impegno assunto per evitare spargimenti d’acqua alle altre proprietà.

La sentenza conferma che il limite fondamentale che l’amministratore incontra nella propria competenza e nelle proprie responsabilità, anche in tema di atti conservativi e lavori urgenti, è quello che le parti e i servizi siano comuni, salvo gli sia conferito un ulteriore mandatoespresso dai singoli condomini.

Come ha precisato la Cassazione, il codice civile e le leggi speciali imputano all’amministratore condominiale “doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d’essere dei beni condominiali provochi danno di terzi”. E, tuttavia, è proprio “in relazione a tali beni”, e non anche a beni e impianti privati, che “l’amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d’essere, si trova nella posizione di custode”

Sanzione al condominio, sanatoria edilizia e ripartizione della spesa

da laleggepertutti.it

Due condomini vogliono vendere rispettivamente il proprio appartamento ed il proprio garage nelle nostre palazzine, ma sono impossibilitati perché i disegni depositati presso l´ufficio tecnico del Comune nel 1968 non corrispondono a quanto realizzato (per incremento della superficie degli appartamenti, maggior numero totale di garage ottenuti tramite diversa suddivisione etc). Si autodenunceranno presso il Comune al fine di richiedere una sanatoria e quest’ultimo interverrà obbligando tutti i condomini a partecipare alla richiesta di sanatoria. Dato che la maggior parte dei costi (circa il 9% di € 60.000) sarà a mio carico per via dei millesimi – e tale azione non è nei miei interessi – come posso dissociarmi o richiedere la suddivisione pro-capite e non per millesimi?

La ripartizione della spesa per la sanatoria edilizia va fatta accollando gli importi ai soggetti che il Comune riterrà responsabili delle difformità. Per cui se l’ente riterrà di dover infliggere la sanzione al condominio in generale (per sanare opere di proprietà condominiale), allora l’importo della sanzione amministrativa andrà suddiviso tra tutti i condomini in ragione dei millesimi.

Se il comune infliggerà la sanzione solo ad alcuni proprietari (e non al condominio) è chiaro che dovranno essere loro soltanto a pagare. Se poi la sanzione sarà inflitta al condominio in generale ma si hanno le prove che gli abusi sulle proprietà condominiali furono commessi solo da alcuni condomini, allora la sanzione inflitta dal comune all’intero condominio dovrà essere ripartita dall’amministratore solo a carico dei condomini responsabili tenendo presente comunque che al Comune non interessa chi paghi, ma che si paghi (per cui la ripartizione interna al condominio della sanzione non sposta il termine per il pagamento dell’intera sanzione).

La sanatoria è sempre un’autodenuncia: pertanto, se anche i locali del lettore(probabilmente come tutti gli altri) si trovano nella stessa situazione, questi potrebbe anche non chiedere la sanatoria, la quale non gli può essere imposta. In questo modo il lettore rimarrà estraneo ad ogni spesa, in quanto la sanatoria di beni di proprietà esclusiva cose non comuni) grava solamente sui proprietari. È chiaro, però, che così facendo lo stesso rischia di esporsi ad un accertamento da parte dell’ufficio tecnico: l’autodenuncia presentata solo da alcuni, infatti, non limita i poteri di accertamento del Comune, il quale potrà sempre effettuare un sopralluogo. In quel caso, non potrà sfuggire né alla sanzione né all’adeguamento dell’immobile.

Il criterio è, quindi, il seguente: la sanatoria delle parti comuni grava su ciascun condomino in proporzione ai millesimi; quella delle singole proprietà, invece, è esclusiva dei titolari.

Si ricorda, infine, che secondo la giurisprudenza, in caso di mancato assenso degli altri condomini, l’ente può negare la concessione in sanatoria quando l’abuso interessi parti comuni del fabbricato: «In caso di opere che incidono sul diritto di altri comproprietari, l’amministrazione è legittimata ad esigere il consenso degli stessi (che può essere manifestato anche per fatti concludenti); perciò, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all’intervento progettato in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici, e maggior ragione nell’ipotesi di sanatoria edilizia di opere abusive quindi già realizzate, deve ritenersi che in caso di mancato assenso degli altri condomini, l’ente può negare la concessione in sanatoria chiesta ai sensi dell’articolo 39 della legge 724/94 laddove si ritiene che l’abuso interessi parti comuni del fabbricato» (Tar Sicilia, sentenza n. 1477 del 14 giugno 2016; nello stesso senso anche Tar Sardegna, sez. II, sent. 5 giugno 2017 n. 378 e Cons. St., sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282, a proposito, però, della diversa ipotesi di condono).

Appartamento “uso studio” e regole condominiali

da laleggepertutti.it

È giusto pagare la quota condominiale per un condominio di impianti comuni? Sono proprietario di una unità immobiliare al CDN, adibita a studio/ufficio in un condominio di soli uffici con impianti di aria condizionata/riscaldamento centralizzato, (edifici anni 90 con impianti tipo termoconvettori per aria calda e fredda). Lo studio per motivi personali non lo utilizzo, pertanto ho disdetto il contratto di energia elettrica. L’impianto centralizzato nello studio funziona solo con l’energia elettrica, perciò pur volendo l’impianto non lo posso utilizzare avendo disdetto il contratto di energia elettrica . Ho chiesto all’amministratore di esentarmi o ridurmi il pagamento della quota ma ciò mi è stato negato categoricamente, a suo parere doveva decidere l’assemblea condominiale. Posso appellarmi a qualche legge per evitare questa palese ingiustizia? Trattandosi di studi e non di civili abitazioni suppongo ci siano leggi diverse. Quali?

Le norme da prendere in considerazione nel caso specifico sono le disposizioni che regolano in generale la materia condominiale ed in particolare gli articoli 1117, 1118 e 1123 del codice civile.

Occorre premettere che la disciplina del condominio si applica qualunque sia la destinazione delle unità immobiliari: questo significa che le regole sono le stesse sia che le unità immobiliari abbiano destinazione abitativa, sia che le stesse abbiano una destinazione differente (commerciale, uso ufficio o studio).

Fatta questa premessa, si evidenzia che:

– sono di proprietà condominiale (cioè di tutti i condomini), se non risulta il contrario dall’atto di acquisto, anche i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini (articolo 1117, 1° comma, n. 3, del codice civile);

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Si può aprire una nuova finestra in condominio?

da laleggepertutti.it

La tua casa è buia. A differenza delle altre dello stesso edificio ha un solo balcone e le finestre sono piuttosto piccole. Hai parlato con un ingegnere il quale ti ha suggerito di aprire una nuova finestra. Si tratterebbe cioè di rompere una parte della facciata dell’edificio e di creare una ulteriore apertura che affacci sul cortile comune. Non c’è altra via per dare aria e luce all’immobile. «Rompere i muri del palazzo?» hai reagito incredulo. L’opera ti sembra infatti impossibile, sia per via dei pregiudizi che potrebbe arrecare allo stabile (pregiudizi non solo di tipo estetico, ma anche per il rischio di possibili crolli), sia per le contestazioni che gli altri condomini solleverebbero immediatamente. Verresti accusato di aver rovinato l’estetica del palazzo e, probabilmente, condannato a risarcire i danni e a ripristinare il muro per come era prima, spesa che certo non puoi permetterti. L’ingegnere, invece, sembra convinto del fatto suo e sostiene che l’intervento sia del tutto lecito, consentito dal codice civile e dalle aule dei tribunali. È davvero così? Si può aprire una nuova finestra in condominio? Guarda caso, la stessa situazione è stata di recente decisa dalla Cassazione [1]. Ecco cosa hanno detto, in proposito, i giudici supremi.

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Congedo con legge 104, per quali motivazioni viene rifiutato?

da investireoggi.it

Congedo per legge 104, ecco alcune cause che fanno venir meno il diritto, le esamineremo rispondendo ai quesiti dei nostri lettori:

Convivenza o coabitazioneHo fatto richiesta al caf x usufruire del biennio x mia sorella. I requisiti sono tutti a posto tranne la stessa residenza. Il comune e’ lo stesso. Io prima di caricare la domanda sono andato al comune e non mi anno voluto riconoscere la residenza. E mi hanno rilasciato un certificato di diniego x motivo che l’alloggio e’ una casa popolare e mia sorella dietro la morte di entrambi i genitori non aveva diritto al subentro. Per questi motivi io sono sprovvisto della stessa. Inps mi ha caricato la pratica dicendo che era a posto e lo consegnata alla mia azienda. Sto in regola o rischio il riggetto. Ti prego rispondimi  grazie.

Risposta

Se ho capito bene, lei ha inoltrato la domanda la CAF, quando dice caricare significa che ha avuto il protocollo di invio, la pratica però dev’essere lavorata dall’INPS, che farà i dovuti accentarmenti.

Ricordiamo, che se il requisito di convivenza o coabitazione, non è soddisfatto non si può accedere al diritto a fruire del congedo straordinario legge 151.

Nel congedo straordinario legge 151, il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

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Tasse sulla casa: dopo quanti anni non si pagano più?

da laleggepertutti.it

Può succedere – e succede – di dimenticare una scadenza fiscale e di non versare le imposte per tempo. Il che è del tutto lecito atteso che gli appuntamenti con le tasse sono disseminati nell’arco dell’anno. Proprio per rinfrescare la memoria agli smemorati, vengono spedite le cartelle di pagamento prima dell’avvio del pignoramento vero e proprio. Dal giorno della notifica, il debitore ha 60 giorni di tempo per regolarizzarsi. Capita anche che, all’invio delle cartelle, non sempre seguono i fatti. Così, quando l’agente della riscossione resta inerme per molto tempo, il suo diritto alla riscossione cade in prescrizione. Tradotto in parole povere: non bisogna pagare più nulla. I termini della prescrizione sono essenzialmente due: 10 anni per le imposte dovute allo Stato e 5 per quelle locali (3 anni per il bollo auto, 5 per le contravvenzioni stradali e per i contributi previdenziali). Una recente sentenza della Cassazione [1] spiega dopo quanti anni non si pagano più le tasse sulla casa. La sentenza è particolarmente interessante perché ricorda come funziona il meccanismo dei solleciti di pagamento quando ci si dimentica di pagare l’Imu, la Tasi e la Tari (l’imposta sui rifiuti). Ma procediamo con ordine.

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Calcolo pensione netta: come sottrarre le tasse dall’importo lordo

da money.it

Sapere come si calcola l’importo netto della pensione – sottraendo le tasse alle quali questa è soggetta dall’importo lordo – è molto importante.

Una volta raggiunti i requisiti per la pensione, infatti, a seconda del sistema di calcolo al quale è soggetto il lavoratore, l’INPS procede con il calcolo dell’assegno previdenziale che questo andrà a percepire.

A seconda del regime di calcolo in cui questo rientra (retributivo, misto o contributivo) l’importo della pensione sarà più o meno alto, ma c’è un’importante precisazione da fare: in ogni caso l’importo della pensione è calcolato al lordo e per avere un’idea più precisa di quanto si andrà a percepire bisogna capire quali tasse che ogni mese vengono trattenute.

Aliquote Irpef

Per capire come si calcola la pensione netta da quella lorda, quindi, bisogna partire con l’analizzare le aliquote Irpef.

Queste variano a seconda dello scaglione di reddito al quale fanno riferimento; più questo sarà alto e maggiore sarà l’aliquota Irpef da applicare, ed è per questo che chi percepisce una pensione elevata paga più tasse rispetto a chi ha un assegno più contenuto.

Nel dettaglio, le aliquote Irpef sono le seguenti:

  • reddito inferiore a 15 mila euro: 23%;
  • reddito compreso tra 15mila e 28mila euro: 27%;
  • reddito compreso tra 28mila e 55mila euro: 38%;
  • reddito compreso tra 55mila e 75mila euro: 41%;
  • reddito superiore ai 75mila: 43%.

Ciò non significa però che sul reddito superiore ai 75mila si applica interamente l’aliquota del 43%. Prendiamo ad esempio un assegno di 80mila euro annui. Questo sarà così tassato:

  • i primi 15mila euro al 23%, quindi la tassazione è di 3.450€;
  • i successivi 13mila euro al 27%, per una tassazione di 3.510€;
  • i 27mila euro (fascia di reddito che va dai 28mila ai 55mila euro) al 38%, per una tassazione di 10.260€;
  • altri 20mila euro al 41%, per una tassazione di 8.200€;
  • infine, gli ultimi 5mila euro che eccedono la soglia dei 75mila sono tassati al 43%, per un totale di 2.150€.

Complessivamente, quindi, la tassazione da pagare sugli 80mila euro di reddito annuo è pari a 27.570€. Queste però non sono le sole tasse da pagare sull’importo della pensione poiché ci sono da calcolare anche le addizionali regionali e comunali che, come tali, variano a seconda della zona in cui si risiede.

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Usucapione nel condominio

da studiocataldi.it

Nel condominio la coabitazione di più comproprietari si concreta nella condivisione dell’uso delle parti comuni. Accade però che uno dei partecipanti al condominio utilizzi in via esclusiva un bene condominiale (o una parte del bene condominiale) generando una situazione idonea all’acquisizione della proprietà esclusiva per usucapione.

Innumerevoli gli interventi che approdano alla Suprema Corte sull’argomento e molto variegata la casistica: ripostiglio del sottoscala, area riservata a parcheggio, aperture lucifere, assegnazione nominativa dei posti auto, ecc.

Senza dubbio il Condominio è argomento giuridico molto spinoso e discorrere di usucapione nel Condominio lo è altrettanto.

“Rapporto con il bene” e “continuità del possesso” nell’ambito del Condominio, ove esistono più proprietari che hanno il paritetico diritto di utilizzare le parti comuni, si sostanziano in una condizione di possesso già esistente, che va, pertanto, considerata in rapporto a potenziali situazioni di usucapione.

Il possesso idoneo alla maturazione dell’usucapione (ovverosia il cosiddetto possesso uti dominus) nel condominio deve essere esercitato con particolari e stringenti caratteristiche rispetto alla situazione in cui il possessore è estraneo rispetto al bene.

Vi è da considerare, inoltre, che la comproprietà non si estingue per il non uso con la conseguenza che il condomino che non usufruisce della parte comune ne rimane comunque proprietario.

Sul punto la Suprema Corte è ferma nell’assunto che per provare il possesso continuo, pacifico e indisturbato non rileva che gli altri condomini comproprietari si astengano dall’uso della cosa comune, ma è necessario che si verifichi una utilizzazione esclusiva fornendo la dimostrazione che il singolo comproprietario che invoca l’usucapione ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzo che spetta agli altri condomini comproprietari.

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