Vano scala e condominio sicuro: cosa c’è da sapere

da lavorincasa.it

La casa è certamente il luogo per eccellenza in cui vogliamo sentirci sicuri, o almeno così dovrebbe essere. Molto spesso, accade che si abbia estrema cura degli interni delle nostre abitazioni ma poca attenzione all’esterno, soprattutto per chi abita in condominio.

Ogni condominio, infatti, racchiude una serie di potenziali pericoli per la sicurezza di chi ci vive o lavora, legati agli impianti, alla salubrità dell’acqua, alle componenti elettriche che non posso essere trascurati né ignorati.

I beni comuni condominiali

beni comuni sono le parti che compongono il contenitore condominio e delle quali gli abitanti ne detengono la proprietà, nel rispetto dei millesimi di proprietà, ovvero:

  1. il suolo su cui sorge l’edificio e sue pertinenze;
  2. le fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti;
  3. le scale condominiali, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi;
  4. i portici, cortili, giardini;
  5. le facciate;
  6. i locali per i servizi comuni, cioè la portineria, gli stenditoi, le lavanderie, i locali contatori, i sottotetti.

Questi beni, indipendentemente dal loro utilizzo, si usurano nel tempo.
Tutti gli immobili, infatti, anche se realizzati a regola d’arte e con ottimi materiali, sono soggetti a un processo di deterioramento che se non contrastato con controlli e interventi periodici può compromettere l’efficienza degli stessi e la sicurezza di chi ci abita.

Per rendere più vicino a noi il concetto di usura delle parti comuni possiamo pensare al numero di volte in cui il portone di ingresso viene aperto e chiuso nell’arco di una sola giornata o a quante volta venga utilizzato l’interruttore della luce delle scale. L’unica soluzione per contrastare il degrado naturale dei materiali da costruzione e l’usura a cui è sottoposto il manufatto edilizio risiede quindi in una corretta e periodica manutenzione.

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Consumi acqua condominio, quali regole? Come si ripartiscono?

da lentepubblica.it

L’oggetto della richiesta al tribunale consiste nella richiesta di “modifica del Regolamento Condominiale, nella parte relativa al criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua nel condominio, previo accertamento della lesività dei diritti dei condomini.

 

Le spese relative all’erogazione di acqua potabile sarebbero aumentate in misura rilevante. Per questo i condomini hanno chiesto disporsi la sostituzione dell’art 8 del regolamento condominiale – il quale stabilisce che il criterio di riparto delle spese relative all’impianto di acquedotto ed al consumo di acqua potabile è quello dei millesimi – con altro criterio di riparto delle spese che tenga conto della diversa destinazione d’uso delle unità occupate.

 

Ciò nonostante, il Tribunale dispone che tale domanda è del tutto inammissibile. Il regolamento condominiale, che nel caso di specie ha natura contrattuale in quanto predisposto dall’originario unico proprietario, menziona espressamente alla clausola 8 il criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua oggetto dell’odierna contestazione.

 

Non rientra nel potere dell’autorità giudiziaria quello di modificare il regolamento condominiale ed i criteri di riparto ivi stabiliti, non potendosi superare la volontà dell’assemblea dei condomini, che è sovrana.

 

Questo nei casi di contatore condominiale unico. Qualora l’edificio si avvalesse invece di «contatori a discarica», ossia di apparecchi che segnano il consumo di ogni singolo appartamento, si eviterebbero discriminazioni con una misurazione puntuale dei consumi. In tal caso sarebbero gli stessi contatori a segnare quanto ogni singolo proprietario deve pagare per il consumo idrico fatto.

 

Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge sulle unioni civili

da huffingtonpost.it

Il testo approvato mercoledì 11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti si compone di un articolo unico che detta due distinte discipline: la prima regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda introduce una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie dello stesso sesso che eterosessuali.

La legge nasce dal disegno di legge – prima firmataria la senatrice Monica Cirinnà – intitolato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è qualificata come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione – relativi, rispettivamente, ai diritti inviolabili dell’uomo e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso e alla pari dignità sociale dei cittadini senza distinzione di sesso – recependo così le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010.

Le parti dell’unione civile possono assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune e assumono una serie di diritti e doveri quali l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, ai bisogni comuni. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, si assume il regime patrimoniale della comunione dei beni.

I diritti che si acquisiscono con l’unione civile. Diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento e agli alimenti in caso di scioglimento dell’unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.

Le parti dell’unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell’altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Assegni familiari e disposizioni fiscali. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari e a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all’impresa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione e altro, alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all’amministrazione di sostegno e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

“Coniuge”, “moglie”, “marito”. È disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi”, “marito” e “moglie”, ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Resta fermo, però, quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Impedimenti per costituire una unione civile sono: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, l’interdizione per infermità di mente, la sussistenza di rapporti di affinità o parentela, la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Come si scioglie l’unione civile. L’unione civile si scioglie con la manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

In caso di rettificazione anagrafica di sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

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Risarcimento precari pubblica amministrazione: ultime sentenze e novità

da laleggepertutti.it

Lo avevamo già preannunciato in Precari e Corte Europea: al via i maxirisarcimenti i precari della Pa devono essere risarciti ed i responsabili sanzionati. Al momento, niente stabilizzazione obbligatoria, ma i risarcimenti devono essere effettivi e, dunque, molto più elevati rispetto al passato. A sancirlo è stata la Corte Europea con una recentissima sentenza, alla quale i Tribunali italiani, fortunatamente, stanno già cominciando ad adeguarsi.

Sul punto, si segnala una recentissima sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore resa in favore di un lavoratore precario della scuola (Ata) contro il Miur.  Ebbene, con la sentenza in commento, il giudice (Dott. Mancuso), dopo ben 17 pagine di serrate e  prestigiose riflessioni giuridiche e normative di matrice nazionale ed europea,  ha accolto le domande del lavoratore. Ciò posto, il Miur è stato condannato a risarcire il ricorrente del danno subito computato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed a corrispondere, in favore del lavoratore precario, tutte ledifferenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio, oltre interessi, per un ammontare complessivo di circa 70mila euro.

Via, dunque, ai maxirisarcimenti per i precari del pubblico impiego.

Precari: come ottenere il maxirisarcimento

Chi ha subito per mesi o addirittura per anni l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa, dovrebbe senz’altro ricorrere al giudice del lavoro per ottenere il risarcimento del danno subito. La domanda di risarcimento va presentata con apposito ricorso. Nel ricorso è necessario dimostrare l’abuso subito; dovranno, quindi, essere depositati tutti i contratti a termine conclusi nel corso degli anni e tutte le prove attestanti l’illegittima precarizzazione sofferta. Oltre a questa documentazione, è molto importante depositare dei conteggi, vale a dire una sorta di perizia di parte sulle somme percepite dal lavoratore precario nel corso del tempo. Ciò è indispensabile al fine di ottenere anche la restituzione di tutte le differenze retributive maturate. Il consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi ed affidarsi a legali molto esperti della materia.

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Condominio: è possibile adibire il cortile ad area di sgambamento cani?

da studiocataldi.it

Oggi sono tantissime le famiglie che hanno deciso di adottare un amico a quattro zampe e, anche in ragione di ciò, nelle città si stanno moltiplicando le aree di sgambamento cani, ovverosia parchi, giardini e altri luoghi verdi in cui tali animali hanno la possibilità di giocare e correre liberamente insieme ai loro simili.

I servizi delle aree di sgambamento

Tali aree hanno il grande vantaggio di contemperare i bisogni e il benessere del cane con il rispetto della legge e della sicurezza dei cittadini e, per poter restare comunque dei luoghi civili, sono dotati di servizi fondamentali, come delle bacheche informative delle regole per il loro corretto utilizzo, delle fontanelle ove gli animali possono abbeverarsi, dei cassonetti ove poter buttare gli escrementi dei cani e, in alcuni casi, anche dei distributori di palette e buste per la loro raccolta.

Le aree per cani in condominio

Nei condomini in cui sono tanti i proprietari che possiedono un cane, potrebbe essere un’idea quella di adibire una parte degli spazi comuni condominiali ad area di sgambamento, ove gli amici a quattro zampe possono correre liberamente e giocare insieme. Oltre a un vantaggio per l’animale, una simile soluzione potrebbe rappresentare un beneficio per tutti coloro che, anziani o con problemi di salute, fanno fatica ad allontanarsi troppo da casa per regalare agli amici a quattro zampe le meritate passeggiatine quotidiane.

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Il condominio e la privacy: quali sono le regole da rispettare?

da money.it

Vi sarà capitato molto spesso di chiedervi come vengono trattati i dati personali di ogni singola persona che abita all’interno di un condominio.

Il condominio è un luogo dove convivono numerose persone, per questo motivo le esigenze di privacy riservatezza devono essere bilanciate con gli ulteriori diritti esistenti relativi ai condomini e ad eventuali terzi.

I dati che sono contenuti negli archivi condominiali infatti possono rivelare importanti e delicate informazioni riguardanti gli abitanti del palazzo.

Proprio per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito una breve guida, con i riferimenti pratici e le regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio.

Vediamo quindi quali sono le responsabilità dell’amministratore condominiale e a quali dati possono accedere i condomini.

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Chi eredita la casa entra in possesso anche dei mobili?

da laleggepertutti.it

Chi eredita la casa arredata non diviene automaticamente proprietario di tutto quanto vi è al suo interno, a meno che ciò non sia stato previsto dal testamento. Il de cuius può infatti aver attribuito ad un erede espressamente la casa insieme ai mobili in essa contenuti.

Diversamente, in assenza di previsione testamentaria, i beni mobili, in quanto parte dell’asse ereditario, devono essere divisi tra gli eredi in base alle regole previste dalla legge.

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