CondominioAdvisor: è nato il primo social, marketplace e reputational del condominio

da condominioweb.com

CondominioAdvisor è un marchio De.Gar. S.r.l. Strartup innovativa fondata da un avvocato, un amministratore di condominio è una software house.

Che cosa?
CondominioAdvisor è il primo portale, già operativo al 100%, che coniuga l’interazione di un social, la trasparenza di un reputational e il risparmio di un marketplace.

Perchè un social del condominio?
Il condominio, dopo la famiglia, rappresenta la comunità più diffusa in Italia.
La riforma legislativa del 2012 non ha offerto le risposte attese e le nuove tecnologie applicate al condominio stentano a decollare.

Il condominio è diventato un organizzazione piramidale centralizzata attorno all’amministratore, nella cui parte centrale si trovano i fornitori e alla base i condomini.

Questo comporta scarsa partecipazione e disinteresse alla vita condominiale, poca trasparenza di gestione e l’aumento dei costi a scapito della competitività e del risparmio.
La risposta che propone CondominioAdvisor ai problemi del condominio è un portale innovativo che offre gratuitamente ai condomini la possibilità di creare il sito web del proprio condominio in modo semplice, con pochi click e senza costi.
Il sito web del condominio può essere creato sia da un singolo condomino, che così ne diventa il referente, in sostanza è il caposcala virtuale del sito del condominio, che dall’amministratore di condominio.
Il primo utente che crea il sito del condominio inviterà gli altri condomini e l’amministratore ad iscriversi, incentivando così l’autoresponsabilità dei singoli condomini.
Ogni condomino può partecipare al proprio sito condominiale e contribuire al miglioramento della gestione, ad evidenziare i problemi ed a cercare le soluzioni per migliorare la vita condominiale.

Come migliorare le relazioni tra condòmini, amministratori e fornitori?
Il sito web di CondominioAdvisor è unico perché offre non solo la possibilità di inviare comunicazioni, segnalare eventi, aprire discussioni e annunci sulle varie sezioni del sito del condominio ma consente anche di conoscere i fornitori, valutarli, commentare i loro servizi ed accedere al primo mercato online dei beni e servizi condominiali.
Il condominio online di CondominioAdvisor consente di ridurre la conflittualità all’Interno del condominio aumentando l’interazione e di conseguenza le relazioni tra i condomini, gli amministratori ed i fornitori grazie al lato social della piattaforma.
La sezione “bacheca” offre la possibilità per gli utenti di dare vita a molteplici gruppi di discussione e garantisce una maggiore partecipazione dei condomini: ciò è garanzia di una partecipazione alla gestione condominiale più diffusa e meno conflittuale.

La tecnologia incontra la trasparenza nella gestione del condominio.
CondominioAdvisor promuove la trasparenza della gestione condominiale grazie a tre strumenti: i reputational contenuti nelle schede degli amministratori e fornitori iscritti; il servizio di cloud documentale che consente di condividere i documenti condominiali in modo che tutti hanno la facoltà di consultare la documentazione condominiale; il sistema di analisi di bilancio condominiale, basata su un algoritmo proprietario, che consente agli utenti, inserendo alcune voci di bilancio, una rapida verifica della congruità delle spese condominiali o eventuali possibili eccessi di costi e, all’occorrenza, propone anche delle rapide soluzioni accedendo al marketplace del condominio.

Come accedere al primo marketplace dei beni e servizi condominiali?
Migliorare le relazioni tra condòmini e promuovere la trasparenza nella gestione condominiale sono solo due dei tre pilastri di CondominioAdvisor: il terzo pilastro è promuovere maggior risparmio ed efficienza condominiale.

Tutto questo oggi è possibile con una semplice richiesta di preventivo che, con un click, consente di inoltrare la richiesta a molteplici fornitori specializzati nel settore richiesto e nel proprio ambito territoriale.

I fornitori di servizi condominiali avranno per la prima volta la possibilità di inviare i preventivi richiesti per beni e servizi condominiali direttamente ai condòmini, far conoscere la propria azienda e, contestualmente, relazionarsi con gli utenti ed interagire direttamente senza alcun filtro.

I condòmini potranno così esaminare i preventivi, chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ed esprimere la propria preferenza con un “like” ed estrarre una pratica classifica dei preventivi pervenuti così da agevolare la scelta del fornitore in assemblea.

Questo processo semplifica anche l’attività dell’amministratore che sarà coadiuvato nella scelta del fornitore in modo trasparente e sarà facilitato in sede di assemblea per procedere alla nomina del nuovo fornitore.

Il sito web condominiale con tecnologia blockchain: una marcia in più.
Creando il sito web del condominio con CondominioAdvisor l’utente potrà, inoltre, risparmiare nella gestione dei documenti condividendoli all’interno dell’area “archivio condominiale”; tutti i condòmini avranno così a disposizione un vero e proprio registro dei documenti condominiali sempre a portata di mano, CondominioAdvisor, inoltre, è la prima startup innovativa che ha creato il registro dei documenti condominiali in cloud con tecnologia blockchain.

Questo avviene perchè a differenza delle società il condominio non ha un registro dove depositare gli atti, i bilanci ed i verbali di assemblea. L’archivio condominiale consente non solo di avere a portata di click i documenti ma anche di avere la garanzia che i documenti, una volta immessi, non possono più essere modificati o alterati senza il consenso dell’assemblea.

Questo è possibile grazie alla possibilità di generare un’impronta digitale del documento depositato e ottenere una marcatura temporale aperta grazie alla tecnologia blockchain che ne garantisce nel tempo l’inalterabilità.
Ma non finisce qui! Una volta registrato il sito del condominio l’utente potrà consultare e alimentare la rubrica dei contatti condominiali, mantenere un archivio della letteratura dei consumi idrici ed inviare la lettura.

CondominioAdvisor si rivolge anche agli amministratori, i quali potranno fornire uno strumento digitale utile e gratuito che consente di superare le barriere fisiche e garantire una partecipazione alla vita del condominio semplice per tutti condomini.
Gli amministratori potranno così essere presenti, contemporaneamente, su più condomini, promuovere discussioni, preparare le assemblee di condominio in modo da renderle più efficienti e risolutive, promuovere la trasparenza della gestione condominiale e consentire il risparmio nell’acquisto di beni e servizi condominiali.

Grazie a CondominioAdvisor la vita condominiale può raggiungere nuovi livelli di partecipazione, condivisione ed efficienza di gestione contemporaneamente: i condòmini e l’amministratore potranno ridurre la conflittualità, garantire la trasparenza e ottimizzare i tempi ed i costi di gestione.

https://condominioadvisor.it/

Antenne in condominio: tutto quello che devi sapere

da studiocataldi.it

Anche in presenza di un’antenna centralizzata, ciascun condomino è libero di installare una propria antenna televisiva, senza richiedere alcuna autorizzazione all’amministratore. Quest’ultimo, però dev’essere informato prima dell’intervento, qualora si rendano necessarie delle modifiche delle parti comuni.

L’antenna può essere installata sia sul balcone di proprietà esclusiva che su tetti o lastrici solari di proprietà comune.

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Criptovalute: tasse, regime e contabilità fiscale per bitcoin e le altre

da agendadigitale.eu

Tante aziende e utenti si chiedono ancora a quale tassazione sono soggetti i bitcoin e altre criptovalute; così come quali norme devono seguire per la contabilità e bilancio. Proviamo a dare una risposta chiarificatrice.

Teniamo conto che le amministrazioni tributarie di alcune nazioni hanno cominciato a dare risposte solo a partire dalla primavera del 2013, alla questione di quale regime fiscale applicare ai bitcoin e alle criptovalute in genere. Cioè se siano beni immateriali (e quindi ogni scambio tra soggetti Iva doveva essere assoggettato ad Iva) oppure assimilabili al denaro (con conseguente trattamento Iva completamente diverso)

Le giurisdizioni europee si sono mosse in ordine sparso fino al 2015, alcune sostenendo che le criptovalute fossero beni immateriali (con tutti i problemi Iva connessi), altre che fossero assimilabili a denaro, assumendo così posizioni opposte, con la conseguenza inevitabile di creare grosse difficoltà a chi avesse voluto utilizzare le criptovalute come mezzo di pagamento/scambio intracomunitario.

L’assenza prolungata di una pronuncia ufficiale italiana (l’Agenzia delle Entrate italiana si è pronunciata solo a fine 2016 per quanto riguarda il regime di impresa, e solo a fine inverno/inizio primavera del 2018 per chi non esercita attività d’impresa) aveva reso di fatto impossibile per molti operatori operare nel contesto italiano, costringendoli all’utilizzo di giurisdizioni estere in cui i temi fiscali erano stati chiariti (in primis Regno Unito e Finlandia).

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Riforma del condominio, cosa è cambiato? Novità e normative

da ilmessaggero.it

Con l’entrata in vigore della Riforma del condominio sono state introdotte nuove norme e regolamentati aspetti importanti che riguardano la vita nei condomini. Con l’approvazione parlamentare avvenuta nel novembre del 2012, infatti, il Regolamento condominiale così come era conosciuto da ormai 70 anni (non era più stato modificato dal 1942) ha cambiato decisamente volto. Circa 35 milioni di italiani vivono in palazzi e condomini e ogni anno aumentano esponenzialmente le controversie condominiali, che spesso finiscono in tribunale. Con la Riforma del condominio, il Governo ha voluto dare una risposta a questa crescente esigenza, mettendo nero su bianco regole, norme di civile convivenza nonché obblighi e doveri di inquilini e proprietari.

Dopo ben 10 anni di lavoro, discussioni in parlamento, modifiche, rettifiche e ben tre legislature che si sono succedute, la Riforma del Condominio è venuta finalmente alla luce nel 2012. Questa ha colmato una lacuna regolamentare, che dal 1942 vedeva l’applicazioni di vecchie norme e regole. I tempi moderni richiedevano però una revisione drastica e più attuale della conduzione dei condomini, svolta arrivata con la definitiva entrata in vigore del nuovo Regolamento nel 2013. Ma quali sostanziali novità sono state apportate? In particolare la figura dell’amministratore è stata caricata di maggiori responsabilità, con nuovi obblighi da adempiere, mentre l’assemblea condominiale ha ottenuto maggiori poteri. Importanti novità sono state introdotte anche in merito alla gestione economica dei palazzi e maggior autonomia è stata data ai singoli condomini.

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Imu E Tasi 2018: Novità Scadenze E Pagamenti, Sono Previsti Aumenti?

da notizieora.it

Imu e Tasi 2018, la prossimala scadenza fissata per il 16 giugno slitta al 18 giugno. L’ultimo giorno per i contribuenti di versare le imposte che ruotano intorno alla casa. Una breve panoramica di cosa rappresentano realmente queste imposte e le rispettive scadenze da calendario.

Cosa rappresenta l’Imu 2018 per il contribuente: chi la paga?

L’Imu non è altro che una tassa municipale il cui pagamento spetta in relazione all’immobile di proprietà del contribuente. Si tratta, di un’imposta che si applica su diversi immobili, quali:

  • seconda casa;
  • immobili commerciali;
  • terreni e negozi.

Quali proprietà sono escluse dal pagamento Imu? Le abitazioni principali e le corrispettive pertinenze.  Il pagamento della prima casa avviene in ragione dell’accatastamento rientrante in A/1, A/8 e A/9, si tratta di categorie a cui va applicata un’aliquota ridotta, con una detrazione di circa duecento euro.

Cosa rappresenta la Tasi per il contribuente: perché è tenuta a pagarla?

La Tasi è un’imposta rivolta all’intera comunità il cui pagamento serve a sostenere i costi relativi ai servizi comunali, come possono essere i costi per l’illuminazione delle strade comunali, la cura nonché prosperità del verde, la pulizia delle strade cittadine ecc. Considerato che si tratta d’imposta rivolta alla comunità, viene pagata da tutti i cittadini.

Quali categoria di immobili locati devo pagare l’imposta Imu e Tasi?

Sono imposte che investono tutti gli immobili indipendentemente se locati oppure no. Tuttavia la legge, prevede delle riduzioni o semplificazioni relative all’importo dell’imposta. Infatti, qualora l’immobile viene concesso in comodato d’uso a soggetti che rientrino nella sfera familiare come i parenti di primo grado, entrambe le imposte subiscono uno sconto pari al 50% sull’imponibile da versare.

Nel caso in cui, l’immobile viene concesso in affitto con canone concordato le imposte subiscono uno  sconto  pari al 25% .

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Convocazione di un condomino residente all’estero

da condominioweb.com

e uno dei condòmini è residente all’estero, quanto tempo prima dello svolgimento dell’assemblea bisogna comunicargli l’avviso di convocazione?

Questa, nella sostanza, la domanda che ci viene fatta da un nostro lettore, giovane amministratore di condominio, riguardo ad un caso che gli è capitato di affrontare.

La questione è sicuramente interessante e per chi è addentro alla materia delle comunicazioni/notificazioni, sicuramente foriera di qualche dubbio, posto che in ambito processuale le differenze esistono.

Entriamo nel dettaglio.

Comunicazione dell’avviso di convocazione

Com’è noto la materia è stata oggetto di rimaneggiamento ad opera della legge n. 220 del 2012, la così detta riforma del condominio.

Come ed entro quali termini va comunicato l’avviso di convocazione?

L’art. 66 delle disposizioni di attuazione specifica che il documento in esame dev’essere comunicato:

  • a mezzo raccomandata;
  • per fax;
  • via p.e.c.;
  • tramite consegna a mani.

=> Avviso di convocazione dell’assemblea in caso di assenza del condomino.

Quanto al termine, è specificato che l’avviso dev’essere comunicato entro cinque giorni dallo svolgimento dell’assemblea in prima convocazione.

La giurisprudenza – ormai consolidata – ha chiarito che per comunicazione bisogna intendere ricezione dell’avviso di convocazione entro il termine indicato.

Quanto al conteggio, anche qui è pacifico che si tratti di giorni non liberi, ossia che nel computo non va considerato il giorno di ricezione, ma si deve conteggiare quello di svolgimento in prima convocazione.

Esempio: ricevo la convocazione il giorno 1, il conteggio inizia dal giorno 2, allora l’avviso di convocazione sarà tempestivo se la prima convocazione è indetta non prima del giorno 6.

Quanto al concetto di ricezione, anche qui non vi sono dubbi. Come ha più volte affermato la Suprema Corte di Cassazione, la ricezione si dà per avvenuta, se non avvenuta in mani proprie del destinatario o di un suo delegato, al momento della immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza del plico (così, tra le tante, Cass. 6 ottobre 2016 n. 23396), addirittura non considerandosi la circostanza che poi il plico sia reso immediatamente disponibile.

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“Conosciamo i nostri diritti” in condominio: uso delle parti comuni

da laleggepertutti.it

Le norme di riferimento in condominio

Prima di elencare quali sono i diritti di chi vive in condominio andiamo a vedere cosa dice la legge. Due sono gli interessi che il condomino intende tutelare: la proprietà del proprio appartamento(che è una proprietà esclusiva e integrale) e la proprietà delle parti comuni del palazzo (che invece è una proprietà condivisa e per una semplice quota pari al valore dei propri millesimi).

Per quanto riguarda la proprietà dell’appartamento vigono le stesse regole (e quindi i medesimi diritti e doveri) di qualsiasi altro immobile. Inutile stare a dire quindi che il titolare può fare del proprio appartamento ciò che vuole: può fare lavori di ristrutturazione, modificare la piantina, cambiare la destinazione d’uso (ad esempio adibirlo a uso ufficio o attività commerciale), ricevere ospiti o clienti; può affittare stanze o farne un bed and breakfast. Tutto ciò rientra nei poteri del proprietario, salvo che il regolamento di condominio lo vieti espressamente. Affinché il regolamento possa vietare al proprietario dell’immobile un particolare uso o attività (fosse anche lo stendere i panni o collocare vasi da fiore dal balcone) dovrebbe essere approvato all’unanimità. L’unanimità costituisce infatti una sorta di autolimitazione al diritto di proprietà che lo stesso titolare ha voluto ed acconsentito; per cui solo così sono valide le limitazioni all’uso dell’immobile. Affinché tali limiti siano poi validi e opponibili nei confronti dei successivi acquirenti dell’appartamento, il regolamento di condominio deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari (insieme all’immobile in questione) oppure allegato all’atto stesso di vendita.

Uso delle parti comuni del palazzo

Più limitato è il diritto del condomino all’uso delle parti comuni dell’edificio: dai muri perimetrali alle parti interne (scale, androne, garage sotterraneo), dal cortile alla terrazza che copre l’edificio o, in sua assenza, il tetto. Qui vige il seguente principio: ciascun condomino può utilizzare le parti comuni dell’edificio purché rispetti le seguenti regole:

  • non può impedire agli altri condomini di fare lo stesso uso del bene. Questo significa, ad esempio, che si può ben utilizzare il tetto del palazzo per apporre un impianto fotovoltaico a condizione che si lasci lo spazio necessario anche agli altri per fare altrettanto; si può parcheggiare un’auto del cortile scoperto ma non anche la seconda o la terza o un camper, togliendo spazio agli altri; si può utilizzare il lastrico solare (meglio conosciuto come “terrazza”) ma non impedire agli altri condomini di accedervi e farne magari lo stesso uso (ad esempio per stendere i panni o come ripostiglio);
  • non utilizzare il bene per uno scopo diverso rispetto a quello per il quale è nato (dovere di non modificare la destinazione d’uso). Ad esempio, anche se non si dà fastidio a nessuno, non si può lasciare la bicicletta o la moto nell’androne dell’edificio, legata con un lucchetto all’inferriata delle scale, poiché l’ingresso ha un’altra funzione; non si può utilizzare il giardino come parco giochi dei bambini o, viceversa, il parcheggio per creare un campo di calcio;
  • nel momento in cui si intende eseguire una costruzione, all’interno o all’esterno del proprio appartamento (si pensi a una veranda che copra il balcone) non si può pregiudicare la stabilità del palazzo né si può ledere il suo decoro architettonico (ossia l’estetica).

Nel rispetto di tali limiti è possibile quindi utilizzare le parti comuni dell’edificio senza dover chiedere il permesso a nessuno. Ad esempio è possibile:

  • installare l’antenna sul tetto dell’edificio;
  • installare sulla terrazza un pannello fotovoltaico e poi far transitare i fili all’estero del palazzo;
  • piantare dei fiori o degli “odori” sulle aiuole del condominio (ad esempio prezzemolo, basilico, ecc.);
  • apporre una targa sul muto del palazzo in caso di studi professionali o altre attività commerciali;
  • usare la terrazza di copertura per posare oggetti propri o per stendere i panni o come angolo per prendere il sole;
  • apporre un condizionatore sulla facciata dell’edificio (se non lede il decoro);
  • far passare fili in prossimità del balcone del vicino di casa. Questo significa che nessun condomino potrà opporsi a che i tecnici della televisione ancorino i cavi dell’antenna alla parete dell’edificio senza passare sulle proprietà private;
  • aprire un varco o una porta su un muro condominiale, magari per consentire l’accesso alla proprietà esclusiva di uno dei condomini. Ogni condomino ha infatti diritto di apportare le modifiche che gli consentono un’utilità supplementare rispetto agli altri condòmini. Come detto sopra, tale facoltà è concessa a condizione che non venga impedito il concorrente utilizzo del bene comune, che non ne sia alterata la naturale destinazione e che non venga pregiudicata la stabilità e il decoro dell’edificio condominiale;
  • creare una veranda sul proprio terrazzo senza dover per questo chiedere il permesso all’amministratore o all’assemblea (salvi ovviamente i permessi amministrativi del Comune). Anche in questo caso, sarà necessario rispettare l’estetica della facciata;
  • sopraelevare sull’ultimo piano creando un’altra costruzione (leggi Si può sopraelevare sull’ultimo piano?).

Nel caso di persona con disabilità, essa può chiedere all’assemblea che vengano eseguiti lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, addossando i costi alla compagine condominiale secondo millesimi. L’assemblea approva a maggioranza dei presenti che devono costituire almeno la metà dei millesimi dell’edificio. Se il voto è negativo, l’interessato può ugualmente provvedere ai lavori, ma assumendone i costi personalmente.

Uso dei servizi e degli spazi comuni

Spesso le dispute tra i condomini riguardano l’uso delle parti comuni e dei servizi come, ad esempio, l’ascensore. Ciascun condomino può utilizzare l’ascensore o bloccarlo per qualche secondo senza perciò temere contestazioni da parte degli altri condomini. Può allo stesso tempo utilizzare il giardino, il campo di calcio o di tennis, la piscina e tutto ciò che offre il condominio senza dover rispettare turni, salvo siano disposti dall’assemblea.

Eccezionalmente l’amministratore di condominio può inibire l’uso dei servizi comuni suscettibili di godimento separato nei confronti di chi non paga le quote (si pensi alla restituzione del telecomando per la sbarra del parcheggio comune, all’utilizzo dell’ascensore con delle schede rilasciate solo a chi è in regola con i pagamenti). A riguardo la giurisprudenza ritiene che non si possa togliere l’acqua o il riscaldamento al moroso trattandosi di beni indispensabili alla sopravvivenza.

Si può usare il marciapiede condominiale per lasciare cibo in pasto ai randagi a condizione che si lasci il luogo pulito e ciò non costituisca un rischio per l’igiene e la sicurezza dei condomini (si pensi alla possibilità che topi e insetti vadano ad attingere dagli avanzi).

Animali in condominio? Vietato vietarli

da coratoviva.it

Le discussioni in condominio sono sempre molto frequenti. La presenza di animali è tra le cause principali di liti condominiali, e spesso ci si vede in tribunale.

La legge n. 220/2012 di riforma del condominio, entrata in vigore dal 18 giugno 2013, ha aggiunto un ultimo comma all’art. 1138 c.c., specificando che nessun tipo di regolamento, contrattuale o assembleare, può vietare ai singoli condomini di possedere un animale domestico. Tale divieto, infatti, comporterebbe una limitazione dei diritti delle persone agli affetti familiari.

Che cosa accade se il divieto è contenuto all’interno di un regolamento antecedente la riforma? In tal caso, in forza del principio di irretroattività della legge, il divieto resta tale. L’unica soluzione possibile per consentire ai condomini di possedere un animale domestico è quindi la modifica del regolamento.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la norma riformata autorizza di fatto l’utilizzo delle parte condominiali comuni, perché proprietà di tutti i condomini. Come non si può vietare al condomino di possedere un animale, non gli si può nemmeno vietare, ad esempio, l’uso dell’ascensore o del giardino condominiale, purché non sporchi ed emetta odori particolari. Con riferimento alle parti comuni, infatti, trova applicazione l’art. 1102 c.c., che impone di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, garantendo il pieno e libero uso e godimento da parte di ciascuno senza, però, abusi in danno agli altri.

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Violenza domestica in condominio: l’omertà è un reato?

da studiocataldi.it

Quello della violenza domestica è un allarme sempre acceso e le recenti storie di cronaca confermano che, purtroppo, la famiglia non per tutti rappresenta un porto sicuro nel quale rifugiarsi ma che anzi troppo spesso diviene un luogo dal quale fuggire.

Il ruolo dei vicini di casa

Specie nei condomini sono tante, troppe, le persone che sanno e non agiscono, che preferiscono chiudere gli occhi, tappare le orecchie e fingere di non sapere che al di là del muro ci sono storie di donne maltrattate o bambini ai quali viene quotidianamente rubato un pezzo di infanzia.

Invece, molte volte gettare lo sguardo oltre i confini del proprio appartamento e tentare di intervenire nelle vicende familiari altrui non è una mancanza di rispetto o una violazione della privacy, ma un atto dovuto che può evitare tante tragedie. E ciò anche se il dovere è solo morale e non giuridico.

Niente reato per l’omertà

Il nostro sistema penalistico, infatti, non considera l’omertà come un reato, salvo alcuni casi specifici ed eccezionali in cui l’omessa denuncia assume rilevanza giuridica.

Di conseguenza, a tacere non si rischia niente o meglio: non si rischia di dover fare i conti con la legge. Magari, però, con la propria coscienza sì.

Si evitano, insomma, beghe con la giustizia e con i vicini ma non sempre si riesce a evitare il rimorso di non aver agito e di non aver provato a combattere contro qualcosa che, magari, poteva essere vinto.

L’omessa denuncia

Si è detto che in alcuni casi eccezionali l’omessa denuncia diventa penalmente rilevante.

Per completezza va allora precisato che tale fattispecie di reato è integrata dal pubblico ufficiale quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o a un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.