Pareti da abbattere: serve l’ok «statico»

da ilsole24ore.com

“Il mio vicino di casa ha iniziato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento e della porzione di sottotetto di sua proprietà. Infastidito dai forti colpi alle pareti che sento da parecchi giorni (sembrava che volessero abbattere i muri), ho chiesto agli operai di potere accedere all’appartamento del vicino e ho notato che tutte le pareti divisorie, non so dire se portanti o meno, sono state buttate giù per formare un unico “open space”. Credo che si voglia realizzare anche una “terrazza a tasca” sul tetto comune. Ho subito avvertito l’amministratore del condominio, che mi ha assicurato un suo pronto intervento. E se non facesse nulla?”
C. B. – ANCONA

Il diritto di proprietà su un’unità immobiliare in condominio va esercitato non solo in funzione dell’interesse individuale, ma anche in accordo con le esigenze di convivenza dovute alla sovrapposizione verticale o alla contiguità orizzontale delle unità immobiliari o delle parti comuni. In altri termini, l’acquisto di un appartamento in un condominio esige che il proprietario, nel godimento dell’immobile, tenga conto degli interessi riguardanti le proprietà altrui, nonché quelle condominiali.
La legge (articolo 1122 del Codice civile) vieta dunque al singolo condomino di eseguire nel suo appartamento opere che possano arrecare danno alle parti comuni. Motivo per cui occorre sempre informare l’amministratore prima di dar luogo a interventi in grado di determinare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

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Hotel e condominio insieme: così si recuperano gli alberghi in crisi

da ilcambiamento.it

Sono stati battezzati “condhotel” e potranno diventare realtà nel nostro paese dal 21 marzo, giorno in cui entrerà in vigore il decreto numero 13 del 2018 che introduce la possibilità di realizzare una sorta di ibrido tra condominio e albergo. La finalità è quella di “diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio”. E anche gli hotel che risentono della crisi del turismo possono “ripensarsi” e contribuire alla risoluzione del problema casa che in non poche persone hanno.

Che cos’è il condhotel
Nella formula del condhotel, il proprietario di un albergo può vendere una camera (con cucina) in modo che l’ospite sia indipendente e autonomo. Chi acquista questo genere di camera potrà utilizzarla esclusivamente per scopi propri, ad esempio per trascorrere le vacanze estive o natalizie, e darla in affitto in “periodi morti”, affidando l’incarico al gestore della struttura alberghiera, con cui dividerà il guadagno totale. «Il proprietario della struttura alberghiera può decidere di trasformare in appartamenti da vendere con la formula del condhotel una porzione della struttura esistente, fino a un massimo del 40% della superficie – spiegano dallo studio legale Cataldi che sta seguendo il provvedimento – Oppure aggregare a un hotel esistente un certo numero di appartamenti ubicati nelle immediate vicinanze (massimo 200 metri lineari)».

Da un lato, possono trarne beneficio i turisti particolarmente affezionati a un hotel o a un luogo di vacanza, dall’altro ci sono gli albergatori che potrebbero incamerare risorse da investire sullo svecchiamento delle strutture.

Condhotel: i requisiti
Tra le condizioni necessarie per l’esercizio vi sono:

– la presenza di almeno sette camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale;

– la presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell’esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;

– la gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites e delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale;

– l’esecuzione di un intervento di riqualificazione, all’esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;

– il rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale».

Condhotel: obblighi del gestore

«Tra gli obblighi del gestore unico c’è l’impegno a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle rispettive leggi regionali e alle relative direttive di attuazione per il livello in cui il condhotel è classificato» aggiungono dallo studio Cataldi.

Il decreto prevede la semplificazione della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, stabilendo che in questi casi per «interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni».

Liti in condominio? Per risolverle c’è la Mediazione

da cosedicasa.com

Come avviene in qualsiasi comunità, anche in condominio le liti sono piuttosto frequenti. Si pensi, ad esempio, ai rumori lamentati praticamente da tutti i condomini o, ancora, alle controversie scoppiate per un presunto errato utilizzo delle parti comuni dell’edificio.
In molti casi a litigare sono i condòmini tra di loro; altre volte, invece, i singoli si contrappongono al condominio, come avviene per l’impugnazione delle delibere assembleari. In generale, a norma dell’art. 71-quater delle Disposizioni di attuazione del Codice civile «Per controversie in materia di condominio (…) si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del Codice».

Il comodato di una casa è una donazione?

da laleggepertutti.it

Il comodato: un termine giuridico che possiamo tradurre, in parole comuni, con la parola «prestito». Dare in comodato una casa, un appartamento o qualsiasi altro immobile significa prestarlo gratuitamente, senza voler nulla in cambio. Ovviamente non c’è uno scopo se non il fine stesso della generosità (in termini giuridici si chiama «spirito di liberalità»). A questo punto è legittimo chiedersi se il comodato di una casa è una donazione, ossia l’attribuzione di un diritto a titolo gratuito come può essere ad esempio la consegna di una somma di denaro, di un’auto o di qualsiasi altro bene. È vero, c’è una differenza di fondo: nel comodato il bene va sempre restituito alla scadenza concordata, mentre nella donazione no. Una cosa regalata non può essere più chiesta indietro. Ma non c’è dubbio che, quando il comodato ha oggetto un immobile, il vantaggio consiste già solo nel fatto di un notevole risparmio di soldi per l’affitto che, altrimenti, il comodatario avrebbe dovuto sborsare in favore di un ipotetico padrone di casa. Il risultato, alla fine dei conti, è lo stesso di un regalo avente ad oggetto una discreta somma di denaro. Insomma, il comodato potrebbe apparire, a tutti gli effetti, come una donazione indiretta, con lo scopo di procurare cioè una specifica utilità. Se il comodato di una casa è una donazione o meno non è questione di pura “lana caprina”, ma ha degli effetti importantissimi nel momento in cui si va a dividere l’eredità di una persona. A breve spiegheremo il perché con un esempio pratico. La questione è stata di recente affrontata dal Tribunale di Padova con una sentenza che chiarisce se dare in prestito una casa a una persona per viverci è un regalo o meno.

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