Permessi Legge 104: nuove precisazioni INPS

da fiscoetasse.com

Nel Messaggio n. 3114 del 07 agosto 2018 l’INPS fornisce nuove indicazioni sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. In particolare si specificano alcuni casi di particolari  modalità organizzative dell’orario di lavoro: lavoro per turni, part time.

Ricordiamo  che la  legge prevede , in generale, la possibilità di fruire di permessi e congedi connessi al riconoscimento dello stato di  disabilità  proprio o di un proprio  familiare da assistere , previa  domanda di accertamento dei requisiti sanitari  specifici all’INPS.

Nel dettaglio i benefici si possono identificare con le seguenti tipologie
a) Congedo figli disabili
b) Permessi retribuiti
c) Congedo straordinario

I permessi retribuiti consistono in 3 giorni al mese di permesso oppure  2 ore di permesso  giornaliero (con  orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore,  per tutti i giorni del mese .

Hanno diritto   i lavoratori disabili   e i seguenti soggetti che assistono disabili:

  •  genitori lavoratori dipendenti;
  •  coniuge lavoratore dipendente;
  •  parenti o affini entro il 2° grado ( figli ) ma  il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado se  genitori o il coniuge hanno piu di  sessantacinque anni di età  oppure  siano deceduti o affetti da patologie invalidanti).

Non hanno invece diritto ai permessi in oggetto i seguenti soggetti:
1) lavoratori a domicilio;addetti ai servizi domestici e familiari;
2) agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o
familiari ;
3) autonomi e parasubordinati.

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