Chi abita in condominio sa benissimo che non può fare quello che vuole. Del resto il condominio è una comunità, in cui è necessario rispettare le esigenze di tutti e venirsi incontro. Uno dei problemi, sicuramente evitabile, applicando le regole della buona educazione è quello dei panni stesi. Come si può pensare di stendere la propria biancheria grondante di acqua sopra il terrazzo dell’appartamento sottostante e pretendere che il proprietario non si lamenti, magari dopo avergli rovinato la sua poltrona preferita? Prima di adottare questa pessima e fastidiosa abitudine, è bene consultare il regolamento condominiale, che potrebbe disporre anche sanzioni pecuniarie per chi trasgredisce. Questo, in assenza di un titolo che legittimi la servitù di “gocciolio”. E se il regolamento nulla dispone e non esiste una servitù? Come ci si deve comportare? In questo caso è necessario consultare il sito del Comune di appartenenza e controllare se e cosa prevede il regolamento comunale o se è stata emessa un’ordinanza ad hoc in materia, come è successo quest’anno in diversi Comuni italiani.
Permessi Legge 104: nuove precisazioni INPS
Nel Messaggio n. 3114 del 07 agosto 2018 l’INPS fornisce nuove indicazioni sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. In particolare si specificano alcuni casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro: lavoro per turni, part time.
Ricordiamo che la legge prevede , in generale, la possibilità di fruire di permessi e congedi connessi al riconoscimento dello stato di disabilità proprio o di un proprio familiare da assistere , previa domanda di accertamento dei requisiti sanitari specifici all’INPS.
Nel dettaglio i benefici si possono identificare con le seguenti tipologie
a) Congedo figli disabili
b) Permessi retribuiti
c) Congedo straordinario
I permessi retribuiti consistono in 3 giorni al mese di permesso oppure 2 ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore, per tutti i giorni del mese .
Hanno diritto i lavoratori disabili e i seguenti soggetti che assistono disabili:
- genitori lavoratori dipendenti;
- coniuge lavoratore dipendente;
- parenti o affini entro il 2° grado ( figli ) ma il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado se genitori o il coniuge hanno piu di sessantacinque anni di età oppure siano deceduti o affetti da patologie invalidanti).
Non hanno invece diritto ai permessi in oggetto i seguenti soggetti:
1) lavoratori a domicilio;addetti ai servizi domestici e familiari;
2) agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o
familiari ;
3) autonomi e parasubordinati.
Tettoia realizzata senza permesso, il condominio può farla abbattere?
Senza nessuna informativa per l’amministratore e quindi per il condominio, senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, è stata realizzata una tettoia in legno con copertura in massetto e tegole che appoggia su muri condominiali ma con il tetto che tocca il solaio del balcone aggettante del proprietario del piano superiore. Non dovrebbe esserci una distanza per legge dal balcone anche ai fini della sicurezza visto che con un salto si arriva sulla tettoia e quindi nel balcone del piano superiore? Ci potete fornire qualche chiarimento e se esistono normative in materia o cosa fare, se non lecito per farla abbattere?
La realizzazione di una tettoia a copertura di un terrazzo o di un altro bene privato è perfettamente lecita, si tratta di un intervento che non richiede autorizzazione da parte del condominio e che il condominio non può in alcun modo contestare. Lo ha chiarito in una recente sentenza la Corte di Cassazione, che ha confermato il diritto alla privacy e la possibilità di costruire strutture a tutela dei propri beni anche nel caso in cui non siano rispettate le distanze per le costruzioni imposte dal codice civile, a patto che l’opera non crei un pericolo per l’edificio e non leda il decoro architettonico. Con la sentenza 12190/2017, la Corte, che ha affrontato un caso identico a quello da lei segnalato, ha infatti sottolineato che la realizzazione di una tettoia non richiede il permesso del condominio, e il proprietario è tenuto soltanto a dare comunicazione dell’avvio dei lavori all’amministratore, senza però dover attendere il consenso di questi o dell’assemblea, dal momento che gli altri condomini non possono porre porre limiti o vincoli agli interventi sulla proprietà esclusiva. Anche per quel che riguarda le mura, com’è noto in base all’art. 1102 del codice il singolo condomino ha il diritto ad un uso più intenso del bene comune, anche se si tratta di appoggiare al muro propri manufatti. L’eventuale mancata autorizzazione comunale ai lavori, poi, è questione che riguarda sempre e solo il proprietario e non il condominio, dal momento che si tratta di proprietà privata. Quindi in linea di principio il condominio non può in alcun modo opporsi ad interventi di questo tipo. E’ ovviamente sempre possibile, però, per chi si ritiene danneggiato dall’opera realizzata rivolgersi ad un avvocato e avviare il tentativo di mediazione obbligatoria. Anche per quel che riguarda il decoro architettonico è necessaria la mediazione, dato che spetta al giudice stabilire se c’è stata o meno lesione del decoro, e per legge non è possibile rivolgersi al tribunale se prima non è stato effettuato il tentativo di mediazione obbligatorio in materia di cause condominiali.
Permessi legge 104 se non tutti i mesi li chiedo, l’INPS li può togliere?
Permessi legge 104, il quesito di un nostro lettore (investireoggi.com):
Buongiorno sig.ra Angelina voleva chiederle una cosa io ho mia moglie invalida con un tumore al seno e varie patologie,usufruiscono della legge 104 ma non tutti i mesi chiedo i permessi, non usufruendone c’è rischio che l’INPS me la possa togliere. Grazie mille attendo una sua risposta.
Permessi legge 104, chi ne ha diritto
Le condizioni essenziali per poter richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere il familiare sono:
- certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992);
- non sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò, il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Permessi legge 104, i 3 giorni anche frazionati
Il lavoratore con disabilità (in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104) o il lavoratore che accudisce un familiare con handicap grave, con rapporto di lavoro pubblico o privato, anche a tempo determinato, può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili, anche frazionati, (a prescindere dall’orario della giornata) o di permessi orari giornalieri (per ciascun giorno lavorativo del mese) nella seguente misura:
- due ore al giorno per un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore;
- un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.
E’ importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato.
Permessi legge 104, se non ne usufruiscono l’Inps me li toglie?
Anche se il lavoratore non ne fruisce tutti i mesi, l’Inps non può toglierli. I permessi legge 104 art. 3 comma 3, si perdono solo nel caso che vengono a mancare i requisiti. Ad esempio ad una revisione del verbale legge 104, non viene riconosciuta più la gravità, oppure se il familiare viene ricoverato in struttura h24.
Quanti animali è possibile tenere in un appartamento condominiale?
Come sappiamo la legge di riforma 212/2012 ha fornito un’apertura verso quei condomini che vogliono tenere gli animali in appartamento. Difatti l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. prevede che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Da una prima lettura, la norma è alquanto chiara: rappresenta il pensiero del legislatore in un clima del concetto di animale “oggi” (valorizzazione dell’animale dal punto di vista del rapporto uomo/animale).
Si può aprire un bar in un condominio?
Vivere all’interno di un condominio – già di per sé – non è sempre una “passeggiata”: ognuno ha le proprie esigenze, che però devono trovare una sorta di contemperamento al fine di garantire la “pacifica convivenza” di tutti all’interno del microcosmo condominiale. Le cose si complicano ulteriormente per gli stabili condominiali caratterizzati da locali a piano terra adibiti a uso commerciale.
Condominio: innovazioni ed uso della cosa comune
Avv. Pier Vincenzo Garofalo – Dispone l’art. 1102 del codice civile: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.