Pignoramento condomino moroso

da laleggepertutti.it

Non hai pagato le quote di condominio; sono diversi mesi che ti è arrivata la diffida dell’amministratore con cui ti veniva intimato il versamento degli oneri calcolati in base ai tuoi millesimi, ma da allora non hai saputo più nulla. Ti chiedi se questo silenzio sia dovuto all’inerzia, all’indifferenza, alla lentezza delle pratiche di riscossione o se sia piuttosto premonitore di conseguenze ben peggiori come, ad esempio, un’azione legale nei tuoi confronti.

Ciò che temi è che, sul più bello, ti possa arrivare una ingiunzione di pagamento o, peggio, un pignoramento dello stipendio o della stessa casa. Il tuo scopo è certo quella di tirarla alle lunghe il più possibile, magari sperando in una prescrizione per il decorso del tempo, ma dall’altro lato non vuoi rischiare di pagare il doppio di quella che era l’iniziale cifra. Dovresti essere un avvocato per aver chiara la situazione e la tua condizione di debitore; in alternativa puoi leggere attentamente questo articolo in cui ti spiegheremo, per filo e per segno, quali sono le procedure legali che si possono attivare nei confronti di chi non paga le quote condominiali e come avviene il pignoramento del condomino moroso.

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Cancellazione pignoramento immobiliare e ipoteca: come avviene?

da idealista.it

Un bene viene liberato dall’ipoteca iscritta a garanzia del credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità nel momento in cui il creditore riceve il pagamento dovuto. Così impone la legge. L’ipoteca, dunque, si estingue nel momento in cui viene adempiuto il debito, ma fino a quando non viene materialmente cancellata dai pubblici registri, essa rimane trascritta e l’immobile risulta ancora ipotecato. Se poi nel frattempo l’immobile è stato pignorato, il pagamento non estingue immediatamente il pignoramento, ma è necessario un atto giudiziale e poi la cancellazione dai pubblici registri.

E’ bene ricordare che il permanere dell’iscrizione dell’ipoteca e del pignoramento risulta pregiudizievole per la circolazione del bene stesso. Per tale ragione, la legge impone al creditore, una volta estinto il debito, di consentire la liberazione dei beni dall’ipoteca e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

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