Multe fino a 425 euro per chi getta rifiuti dal finestrino

da studiocataldi.it

L’arrivo dell’estate non porta solo il caldo, ma anche gesti di una maleducazione insopportabile. Non è infrequente infatti assistere a lanci di rifiuti più o meno grandi dai finestrini aperti della auto in corsa o in sosta. Che si tratti di fazzolettini, chewing gum, cartacce varie o mozziconi di sigaretta, chi li compie non commette solo un gesto estremamente selvaggio, ma un vero e proprio illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 15 del Codice della Strada con multe fino a 425 euro. La cattiva abitudine di gettare piccoli rifiuti non riguarda però solo i conducenti delle auto o dei mezzi in circolazione in generale. La legge n. 221/2015 in materia ambientale prevede infatti che chi getta a terra piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) è sanzionabile con una multa che va dai 30 ai 150 euro, che è raddoppiata se il rifiuto è un prodotto da fumo. Come evitarlo? Semplice, basta tenere in auto un sacchetto da destinare ai piccoli rifiuti, anziché gettarli per strada.

Vietato gettare rifiuti dai veicoli in sosta o movimento

Gettare rifiuti dal finestrino non è solo un comportamento cafone, ma un vero e proprio illecito amministrativo sanzionato dal Codice della Strada. L’art. 15 del Dlgs. n. 285/1992 infatti, al comma 1 lettera f bis) prevede il divieto di “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”.

La condotta è sanzionata dal successivo comma 3-bis secondo il quale: “Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425”, importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16/12/2014, a partire dal primo gennaio 2015.

Multa salata insomma per tutti quei conducenti e passeggeri che hanno la cattivissima abitudine di svuotare i posacenere delle auto sulle strade o sui marciapiedi, o di gettare carte alimentari, fazzolettini, salviette e chi più ne ha più ne metta.

Fino a 300 euro di multa per chi getta rifiuti

Il divieto di sporcare le strade sancito dall’art. 15 del Codice della Strada è stato rafforzato dall’entrata in vigore della legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

I commi 2 e 3 dell’art. 40 di detta legge, che al comma 1 prevede modifiche al dlgs. n. 152 del 3/04/2006, dispongono infatti che: “E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”.

La legge introduce anche il divieto (ex art. 232-ter) di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

All’articolo 255, dopo il comma 1, infine, e’ inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio”.

Vietati i contanti per gli stipendi dopo il 1 luglio 2018

da jobfanpage.it

I datori di lavoro sono obbligati a pagare le retribuzioni esclusivamente con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, carte prepagate, ecc.). Le sanzioni in caso di pagamento degli stipendi in contanti dopo il 1 luglio 2018 vanno da 1.000 a 5.000 euro, con possibilità di riduzione di 1/3 della sanzione massima (1.667 euro). A chiarirlo è l’Ispettorato del Lavoro, che ha precisato anche che la violazione non sanabile né diffidabile e che avverso il verbale dell’ispettore del lavoro è possibile presentare ricorso o scritti difensivi. Vediamo nel dettaglio.
BUSTA PAGAJOB NEWS 31 MAGGIO 2018 12:43 di Antonio Barbato

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il divieto di pagamento degli stipendi in contanti dal 1 luglio 2018. Tutti i datori di lavoro italiani devono pagare le retribuzioni derivanti da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente con strumenti tracciabili. Le sanzioni per pagamento degli stipendi in contanti dopo il 1 luglio 2018 vanno da 1.000 a 5.000 euro, ma che possono ridursi ad un terzo (1.667 euro), anche se la violazione non è comunque sanabile e quindi neanche diffidabile dagli Ispettori del lavoro.

Ciò significa che una volta commessa anche una sola violazione di un pagamento, anche di un acconto, dello stipendio di un lavoratore in contanti, in caso di accesso ispettivo scatta l’automatica sanzione per il datore di lavoro.

L’Ispettorato del Lavoro, con la nota protocollo n. 4538 del 22 maggio 2018 si è pronunciato con un parere riguardo le procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, comma 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 2015. Si tratta della Legge di Bilancio 2018 e della normativa sul pagamento degli stipendi dal 1 luglio 2018.

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