Calcolo pensione netta: come sottrarre le tasse dall’importo lordo

da money.it

Sapere come si calcola l’importo netto della pensione – sottraendo le tasse alle quali questa è soggetta dall’importo lordo – è molto importante.

Una volta raggiunti i requisiti per la pensione, infatti, a seconda del sistema di calcolo al quale è soggetto il lavoratore, l’INPS procede con il calcolo dell’assegno previdenziale che questo andrà a percepire.

A seconda del regime di calcolo in cui questo rientra (retributivo, misto o contributivo) l’importo della pensione sarà più o meno alto, ma c’è un’importante precisazione da fare: in ogni caso l’importo della pensione è calcolato al lordo e per avere un’idea più precisa di quanto si andrà a percepire bisogna capire quali tasse che ogni mese vengono trattenute.

Aliquote Irpef

Per capire come si calcola la pensione netta da quella lorda, quindi, bisogna partire con l’analizzare le aliquote Irpef.

Queste variano a seconda dello scaglione di reddito al quale fanno riferimento; più questo sarà alto e maggiore sarà l’aliquota Irpef da applicare, ed è per questo che chi percepisce una pensione elevata paga più tasse rispetto a chi ha un assegno più contenuto.

Nel dettaglio, le aliquote Irpef sono le seguenti:

  • reddito inferiore a 15 mila euro: 23%;
  • reddito compreso tra 15mila e 28mila euro: 27%;
  • reddito compreso tra 28mila e 55mila euro: 38%;
  • reddito compreso tra 55mila e 75mila euro: 41%;
  • reddito superiore ai 75mila: 43%.

Ciò non significa però che sul reddito superiore ai 75mila si applica interamente l’aliquota del 43%. Prendiamo ad esempio un assegno di 80mila euro annui. Questo sarà così tassato:

  • i primi 15mila euro al 23%, quindi la tassazione è di 3.450€;
  • i successivi 13mila euro al 27%, per una tassazione di 3.510€;
  • i 27mila euro (fascia di reddito che va dai 28mila ai 55mila euro) al 38%, per una tassazione di 10.260€;
  • altri 20mila euro al 41%, per una tassazione di 8.200€;
  • infine, gli ultimi 5mila euro che eccedono la soglia dei 75mila sono tassati al 43%, per un totale di 2.150€.

Complessivamente, quindi, la tassazione da pagare sugli 80mila euro di reddito annuo è pari a 27.570€. Queste però non sono le sole tasse da pagare sull’importo della pensione poiché ci sono da calcolare anche le addizionali regionali e comunali che, come tali, variano a seconda della zona in cui si risiede.

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Giornata mondiale contro il lavoro minorile

da gazzettadisondrio.it

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole porre l’attenzione sulla tematica dei diritti dei minori portando al centro del dibattito internazionale la scuola come forma di divulgazione del sapere: sapere, saper essere e saper fare.
La giornata mondiale è stata istituita nel 2002 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, (ILO) acronimo di International Labour Organization, per sensibilizzare maggiormente l’attenzione globale sullo sfruttamento del lavoro minorile e per intraprendere e monitorare le azioni da mettere in campo per sconfiggere questo fenomeno di particolare gravità che affligge varie parti del mondo.
Secondo i dati elaborati dall’ILO, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere i diritti umani internazionalmente riconosciuti, in particolare quelli relativi al lavoro, il numero di lavoratori minori a livello mondiale si aggira intorno ai 218 milioni. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 sono impiegati in lavori sottopagati e anche spesso pericolosi per la salute che nel tempo li logorano nel fisico e li distruggono nella mente.
Questo fatto è concentrato nei paesi più poveri del mondo come l’Africa, Asia e il Sud America dove questo fenomeno, causa e conseguenza della povertà dei territori,  compromette lo sviluppo di lungo periodo di questi Paesi.
Come persone all’interno delle istituzioni scolastiche ci sentiamo chiamati quindi a divulgare un messaggio di sensibilizzazione affinché tutti i ragazzi in età scolastica possano accedere all’educazione come forma di conoscenza, di emancipazione e di riscatto sociale.
Pertanto invitiamo i molteplici soggetti che a vario titolo partecipano a contrastare questo fenomeno ad investire nella costruzione di scuole sicure.
Nello stesso tempo vogliamo sottolineare l’impegno di alcune organizzazioni molto vicine alla tematica come ad esempio il progetto Understanding Children’s Work (UCW)portato avanti dall’UNICEF, ILO-IPEC  e la Banca Mondiale, quest’ultimo nato con l’obiettivo di registrare e monitorare la realtà del lavoro minorile con lo scopo di restituire ai bambini il diritto all’infanzia.
Il coordinamento coglie l’occasione per rilanciare l’attenzione e l’impegno a favore dei diritti dei minori, troppo spesso vittime di sfruttamento non solo all’estero, ma anche nel nostro paese.
Sollecita le politiche nazionali a garantire per tutti il diritto ad un’istruzione di qualità, gratuita e obbligatoria fino all’età minima per il lavoro indicata nella Convenzione 138 dell’ILO e ad assicurare che quest’ultima sia rispettata dagli Stati che ancora non hanno aderito.
Ci sentiamo di sostenere con forza il pensiero di papa Francesco: “È una vera schiavitù questa! (…) Tutti i bambini devono poter giocare, studiare, pregare e crescere, nelle proprie famiglie, e questo in un contesto armonico, di amore e di serenità. È un loro diritto e un nostro dovere. Tanta gente invece di farli giocare li fa schiavi: è una piaga questa. Una fanciullezza serena permette ai bambini di guardare con fiducia verso la vita e il domani. Guai a chi soffoca in loro lo slancio gioioso della speranza!”

Usucapione nel condominio

da studiocataldi.it

Nel condominio la coabitazione di più comproprietari si concreta nella condivisione dell’uso delle parti comuni. Accade però che uno dei partecipanti al condominio utilizzi in via esclusiva un bene condominiale (o una parte del bene condominiale) generando una situazione idonea all’acquisizione della proprietà esclusiva per usucapione.

Innumerevoli gli interventi che approdano alla Suprema Corte sull’argomento e molto variegata la casistica: ripostiglio del sottoscala, area riservata a parcheggio, aperture lucifere, assegnazione nominativa dei posti auto, ecc.

Senza dubbio il Condominio è argomento giuridico molto spinoso e discorrere di usucapione nel Condominio lo è altrettanto.

“Rapporto con il bene” e “continuità del possesso” nell’ambito del Condominio, ove esistono più proprietari che hanno il paritetico diritto di utilizzare le parti comuni, si sostanziano in una condizione di possesso già esistente, che va, pertanto, considerata in rapporto a potenziali situazioni di usucapione.

Il possesso idoneo alla maturazione dell’usucapione (ovverosia il cosiddetto possesso uti dominus) nel condominio deve essere esercitato con particolari e stringenti caratteristiche rispetto alla situazione in cui il possessore è estraneo rispetto al bene.

Vi è da considerare, inoltre, che la comproprietà non si estingue per il non uso con la conseguenza che il condomino che non usufruisce della parte comune ne rimane comunque proprietario.

Sul punto la Suprema Corte è ferma nell’assunto che per provare il possesso continuo, pacifico e indisturbato non rileva che gli altri condomini comproprietari si astengano dall’uso della cosa comune, ma è necessario che si verifichi una utilizzazione esclusiva fornendo la dimostrazione che il singolo comproprietario che invoca l’usucapione ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzo che spetta agli altri condomini comproprietari.

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Che fare se il condominio ti impedisce i lavori

da laleggepertutti.it

Hai intenzione di fare dei lavori all’interno del tuo appartamento. Magari vuoi chiudere una parte del balcone con delle lastre di vetro e realizzare un lavatoio o una piccola veranda. Per avere un doppio accesso al tuo appartamento hai deciso di bucare una parete del pianerottolo e metterci una seconda porta di ingresso. Oppure vuoi installare un montapersone che consenta, a tua madre ormai invalida, di salire i cinque gradini che dal portone portano all’ascensore. Hai fatto presente le tue necessità durante l’ultima riunione di condominio ma ci sono alcuni proprietari che si oppongono. Hai anche provato a presentare i progetti in Comune per chiedere l’autorizzazione ma lì ti hanno detto che senza il verbale con il consenso dell’assemblea  non possono darti il nulla osta. Che fare se il condominio ti impedisce i lavori? Se ti senti ormai chiuso in un circolo vizioso e non sai come uscirne, ci sono buone notizie per te: la soluzione è molto più semplice di quello che credi. Se hai la pazienza di leggere le righe che seguono cercheremo di spiegarti come difenderti dal veto dei condomini del tuo palazzo e come procedere ugualmente a eseguire le opere sia all’interno della tua casa, sia sulle parti comuni dell’edificio.

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Esonero tasse scolastiche: determinata la soglia ISEE

da notiziedellascuola.it

Il d.lgs. n. 63/2017 (art. 4, co. 1) dispone che gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di II grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto Miur, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Con nota 27 aprile 2018, prot. n. 13130 il Miur trasmette lo schema di decreto che individua la fascia ISEE per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Il valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE), al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 15.748,79.

La disposizione si applica a decorrere dall’a.s. 2018/19 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di II grado, e dall’a.s. 2019/20 per gli iscritti alle classi quinte.

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l’esonero.

 

La Danimarca approva una legge che vieta il burqa

da tpi.it

La Danimarca ha vietato l’utilizzo di burqa e niqab, aggiungendosi alla lista dei paesi europei che non consentono alle donne di indossare indumenti che coprono loro il volto.

La decisione è stata condannata dagli attivisti per i diritti umani come “non necessaria né proporzionata”.

La legge è stata approvata con 75 voti a favore, 30 contrari e 74 astenuti ed era stata presentata dalla coalizione di centro destra al governo in Danimarca.

Il governo ha specificato che il provvedimento non è diretto contro una specifica religione e che non vieta di indossare il velo, il turbante o il tradizionale cappello della religione ebraica.

Nonostante ciò, la legge è nota come “divieto burqa” ed è vista come una limitazione alla liberà delle donne musulmane di scegliere cosa indossare.

La prima infrazione della legge è punibile con una multa di mille corone, 134 euro circa, ma la somma aumenta fino 10mila corone, 13mila euro circa, se la norma viene violata per la quarta volta.

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Vietati i contanti per gli stipendi dopo il 1 luglio 2018

da jobfanpage.it

I datori di lavoro sono obbligati a pagare le retribuzioni esclusivamente con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, carte prepagate, ecc.). Le sanzioni in caso di pagamento degli stipendi in contanti dopo il 1 luglio 2018 vanno da 1.000 a 5.000 euro, con possibilità di riduzione di 1/3 della sanzione massima (1.667 euro). A chiarirlo è l’Ispettorato del Lavoro, che ha precisato anche che la violazione non sanabile né diffidabile e che avverso il verbale dell’ispettore del lavoro è possibile presentare ricorso o scritti difensivi. Vediamo nel dettaglio.
BUSTA PAGAJOB NEWS 31 MAGGIO 2018 12:43 di Antonio Barbato

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il divieto di pagamento degli stipendi in contanti dal 1 luglio 2018. Tutti i datori di lavoro italiani devono pagare le retribuzioni derivanti da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente con strumenti tracciabili. Le sanzioni per pagamento degli stipendi in contanti dopo il 1 luglio 2018 vanno da 1.000 a 5.000 euro, ma che possono ridursi ad un terzo (1.667 euro), anche se la violazione non è comunque sanabile e quindi neanche diffidabile dagli Ispettori del lavoro.

Ciò significa che una volta commessa anche una sola violazione di un pagamento, anche di un acconto, dello stipendio di un lavoratore in contanti, in caso di accesso ispettivo scatta l’automatica sanzione per il datore di lavoro.

L’Ispettorato del Lavoro, con la nota protocollo n. 4538 del 22 maggio 2018 si è pronunciato con un parere riguardo le procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, comma 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 2015. Si tratta della Legge di Bilancio 2018 e della normativa sul pagamento degli stipendi dal 1 luglio 2018.

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Regolamento europeo privacy e condominio: cosa c’è da sapere

da idealista.it

Il 25 maggio è entrato in vigore il Gdpr, il nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali. Ma quali saranno gli effetti della nuova normativa sui condomini e su chi ci abita. A spiegarlo sono i nostri collaboratori di condominioweb.

Dal 25 maggio chiunque effettua operazioni “con o senza l’ausilio di processi automatizzati” su dati personali, è soggetto alla norma e alla sua applicazione.

L’amministratore di condominio utilizza necessariamente i dati dei condomini e di chiunque detiene un diritto reale o di godimento di un immobile presente all’interno del condominio, e svolge ogni giorno operazioni sui dati personali per gestire il bene comune.

Pertanto dovrà preoccuparsi di rispettare il regolamento in ogni sua parte tenuto conto della responsabilità e risarcimento del danno (art. 82 Reg. UE 2016/679) e delle sanzioni (artt. 83-84 Reg. UE 2016/679).

Ma le incombenze del GDPR (General Data Protection Regolation) sono a carico del condominio o dell’amministratore?

Per rispondere a questa domanda ricordiamo quanto stabilito dal Garante con provvedimento del 18 maggio del 2006 doc. Web n. 1297626.

Il Condominio è riconosciuto come “Titolare del trattamento dei dati” cioè colui che assume “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 4 c. 2 lett. f D.Lgs 196/2003).L’amministratore può essere nominato in veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 D.Lgs 196/2003 vale a dire colui che per conto del titolare svolge i compiti assegnati utilizzando i dati personali raccolti dal titolare secondo determinate finalità.

Quindi già dal 2006 il Garante chiariva i compiti, i ruoli e le incombenze per il trattamento dei dati nel mondo condominiale.

In questi anni c’è stata poca preoccupazione e attenzione da parte degli amministratori di condominio anche se sono diversi i provvedimenti del Garante che hanno coinvolto la categoria.

Con il GDPR, l’approccio al trattamento dei dati cambia e non può più essere trascurato questo aspetto. Il Titolare del trattamento dei dati rimane il Condominio che per sua natura, non essendo dotato e organizzato con struttura propria, demanda all’amministratore, quale professionista esterno, quasi tutti i trattamenti.

A differenza del D. Lgs 196/2003, che come da comunicazione del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 verrà abrogato a far data dal 25 maggio 2018 e ” la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del ..….

Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela dellaprivacy”, il Regolamento UE 2016/679 amplia le responsabilità e i doveri del titolare e del responsabile del trattamento. In particolare il titolare, condominio, (art. 24 Reg.

UE 2016/679), attraverso l’assemblea e/o il suo legale rappresentante, dovrà, a seconda del contesto e delle finalità dei trattamenti, valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare il rispetto del Regolamento.

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Schiamazzi e rumori nel condominio: è disturbo alla quiete pubblica?

da lastampa.it

Ai fini della configurabilità della reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle immissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone. È infatti sufficiente che il fastidio venga arrecato a un gruppo di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio, e non al singolo individuo.

Un circolo ricreativo disturba i condomini. Il Tribunale di Bergamo condanna il legale rappresentante di un’associazione al pagamento di un ammenda per aver, mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia consentita dalla legge, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone che abitano il condominio in cui è sito il locale.
Il Tribunale accerta la produzione delle immissioni sonore provenienti dal circolo gestito dall’imputato, il quale, avverso tale sentenza, ricorre per cassazione.
Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo motivo l’imputato deduce che non è stato accertato che le immissioni disturbino un numero indeterminato di persone, come richiesto ai fini della configurabilità del reato, di conseguenza, non ci sarebbe neanche un pericolo concreto per la quiete pubblica. Con il secondo motivo egli deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo stato affermato, dai testi escussi, che la musica proveniente dal locale fosse assordante e fastidiosa anche al di fuori del condominio in cui si trovava il locale stesso.
La Corte di Cassazione osserva che i rumori e la musica proveniente dall’associazione gestita dall’imputato sono sicuramente idonei a disturbare l’occupazione e il riposo non solo della famiglia del denunciante, residente in un appartamento ubicato sopra il locale, ma di tutti gli abitanti presenti nelle vicinanze, tanto che una residente era stata costretta a trasferirsi.

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Permessi legge 104 se non tutti i mesi li chiedo, l’INPS li può togliere?

da investireoggi.com

Permessi legge 104, il quesito di un nostro lettore (investireoggi.com):

Buongiorno sig.ra Angelina voleva chiederle una cosa io ho mia moglie invalida con un tumore al seno e varie patologie,usufruiscono della legge 104 ma non tutti i mesi chiedo i permessi, non usufruendone c’è rischio che l’INPS me la possa togliere. Grazie mille attendo una sua risposta.

Permessi legge 104, chi ne ha diritto

Le condizioni essenziali per poter richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere il familiare sono:

  • certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992);
  • non sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò, il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Permessi legge 104, i 3 giorni anche frazionati

Il lavoratore con disabilità (in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104)  o il lavoratore che accudisce un familiare con handicap grave, con rapporto di lavoro pubblico o privato, anche a tempo determinato, può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili, anche frazionati, (a prescindere dall’orario della giornata) o di permessi orari giornalieri (per ciascun giorno lavorativo del mese) nella seguente misura:

  • due ore al giorno per un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore;
  • un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.

E’ importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato.

Permessi legge 104, se non ne usufruiscono l’Inps me li toglie?

Anche se il lavoratore non ne fruisce tutti i mesi, l’Inps non può toglierli. I permessi legge 104 art. 3 comma 3, si perdono solo nel caso che vengono a mancare i requisiti. Ad esempio ad una revisione del verbale legge 104, non viene riconosciuta più la gravità, oppure se il familiare viene ricoverato in struttura h24.