Come pagare l’affitto della casa, quello che serve sapere

da idealista.it

Quando si stipula un contratto di affitto è importante sapere esattamente in che modo è possibile pagare l’importo dovuto ogni mese. Ecco quali sono le modalità consentite.

L’affitto può essere saldato in contanti (nel rispetto del limite dei 2.999,00 euro), con bonifico bancario online o a sportello, con assegno o vaglia postale.

Nel caso si paghi l’affitto di casa in contanti è importante rispettare il limite previsto dalla normativa attuale (articolo 49 del D. Lgs. 231/2007), secondo la quale i pagamenti in contanti non possono superare il limite massimo di 2.999,00 euro, e su richiesta dell’inquilino c’è l’obbligo di quietanza (articolo 1199 del codice civile) con marca da bollo da 2 euro.

Nel caso, invece, si paghi l’affitto di casa con il bonifico bancario (online o a sportello) bisogna prestare attenzione alla causale: ove rechi una causale specifica, il bonifico consentirà all’inquilino di utilizzare la relativa contabile di pagamento alla stregua della quietanza normalmente rilasciata dal proprietario.

Barriere architettoniche in condominio

da cosedicasa.com

Gli spazi comuni di un condominio devono essere accessibili a tutti, quindi anche le persone con disabilità fisiche devono potersi muovere liberamente, senza quegli ostacoli che ne limitano le attività. Oltre alla legge 13/1989, anche il Codice civile affronta la questione, incoraggiando gli interventi che eliminano ogni forma di impedimento. Se per gli edifici di nuova costruzione esistono prescrizioni tecniche che permettono di realizzare da subito accessi e spazi comuni comodi per tutti, per quelli esistenti è più complicato. E non solo perché si deve intervenire, spesso con modifiche invasive, per andare ad eliminare le barriere architettoniche. Nonostante i buoni propositi, infatti, non sempre in condominio è possibile realizzare le opere necessarie ad agevolare i disabili, perché entrano in gioco altre esigenze come, per esempio, quella di salvaguardare il decoro architettonico dell’immobile o di tutelare il diritto di proprietà del bene comune – anche di un solo condomino – diritto che potrebbe venire meno a seguito dell’intervento. In questi casi, l’opera di abbattimento delle barriere architettoniche è quindi da ritenersi illegittima. Come, del resto, sono da considerarsi nulle le delibere condominiali volte a eliminare le barriere architettoniche che “siano lesive dei diritti di un altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative”.

Le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sono contenute nella legge n. 13/1989, modificata dalla legge n. 62/1989 e, negli articoli compresi tra il 77 e l’82, dal dpr n. 380/2001, conosciuto come “Testo Unico sull’edilizia”. La legge principale, fra le altre cose, prevede una serie di norme relative a finanziamenti agevolati, oltre a disposizioni di regime ordinario per le nuove costruzioni e di regime transitorio, di carattere urbanistico e condominiale, per gli edifici esistenti. Come affermato dal legislatore, non è indispensabile che negli edifici oggetto dell’intervento sia presente un disabile (proprietario o inquilino), in quanto l’accessibilità deve essere garantita anche ai soggetti terzi.

  • La solidarietà sociale non esclude la tutela della proprietà
  • Se l’assemblea non delibera o non approva, il disabile può procedere a proprie spese
  • Ci sono diverse agevolazioni statali per rendere più comodi gli accessi

La tutela dei diritti del disabile
A meno che l’opera necessaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche incida drasticamente sull’estetica dello stabile condominiale, l’attuale orientamento giurisprudenziale tende a favorire i diritti dei portatori di handicap, permettendo l’installazione di un montascale o di una rampa per il transito delle sedie a rotelle. Anche nei casi in cui di tratti di un palazzo di valore storico e architettonico.

 

Maggioranze, quorum e ripartizione spese

A norma dell’articolo 1120 del Codice civile, gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, così come “la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi” devono essere deliberati, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile.
• Vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, espresso in millesimi. Si tratta di un quorum agevolato rispetto a quello richiesto per deliberare le “classiche” innovazioni, che richiedono infatti una maggioranza più severa (2/3 del valore dell’edificio).
• L’articolo 1120, inoltre, impone all’amministratore di convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta avanzata anche da un solo condomino interessato all’intervento. La domanda deve contenere l’indicazione dettagliata dell’opera e le modalità di esecuzione. Qualora il documento risulti incompleto, è compito dell’amministratore invitare “senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

A proprie spese se non c’è l’ok 

L’articolo 2 della legge 13/1989 prevede che “nel caso in cui il condominio rifiuti deliberare (…), o non deliberi entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori  di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage”. Questo si può fare anche quando l’assemblea non raggiunge il quorum.
• Nel caso in cui, invece, l’intervento sia stato deliberato dall’assemblea, per quanto concerne la ripartizione delle spese dell’intervento, il costo viene suddiviso tra tutti i condòmini, in proporzione ai millesimi di proprietà.

continua a leggere

Seggiolini auto, bene il disegno di legge su obbligo di allarme anti abbandono

da adocnazionale.it 

In arrivo un nuovo disegno di legge che mira a garantire l’incolumità dei bambini e dei ciclisti e a limitare le distrazioni tecnologiche per gli automobilisti. L’Adoc approva le modifiche al Codice della Strada proposte, in particolare sull’obbligo di dotare i seggiolini di un allarme anti abbandono.

“Apprezziamo il disegno di legge proposto dal senatore Nencini – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell’Adoc – tra le nostre 100 proposte inviate al Governo c’era proprio quella di introdurre norme più severe e maggiori controlli sul corretto utilizzo dei seggiolini in auto nonché operare una stretta sull’uso di tutti dispositivi elettronici durante la guida, una delle principali cause di incidenti. Pertanto la previsione di dotare obbligatoriamente i seggiolini di un dispositivo di allarme anti abbandono non può che incontrare il nostro più ampio favore. Vorremmo però che fosse fatto un ulteriore passo in avanti e che si prevedano detrazioni per l’acquisto di dispositivi di sicurezza dei bambini, in primis proprio dei seggiolini. Mediamente per un seggiolino si spendono circa 300 euro e considerando che spesso il bambino si trova a dover essere trasportato in più macchine, almeno due considerando quella di un nonno o dell’altro genitore, la spesa può crescere e superare anche i 600-700 euro. E’ sicuramente una spesa impegnativa, non a portata della maggioranza delle famiglie e che rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla diffusione e all’utilizzo. Per questo crediamo che la spesa per l’acquisto di un seggiolino auto debba poter essere portata in detrazione, al fine di agevolarne la diffusione e l’acquisto, incrementando la sicurezza dei nostri figli.”

Il 20% delle famiglie non usa i seggiolini, ma servono detrazioni per l’acquisto

Secondo una stima dell’Adoc il 20% delle famiglie non usa il seggiolino auto per i propri figli, o non lo usa costantemente o non correttamente. Di questi, il 65% ammette di non usarlo in modo continuativo, il 27% lo utilizza in modo non corretto, l’8% non lo utilizza proprio. Nonostante i dati sull’incidentalità facciano rabbrividire e nonostante le oltre 157mila sanzioni elevate per l’inosservanza sui dispositivi di sicurezza e di ritenuta dei bambini nel 2015, con importo minimo di 81 euro e la decurtazione di 5 punti patente, c’è ancora una certa resistenza sia all’utilizzo tout court, sia all’uso in modo corretto, del seggiolino auto. L’Adoc ha raccolto un campionario di “scuse” o giustificazioni per il non utilizzo, dal “Sono solo pochi metri” al “In macchina piange, preferisco tenerlo in braccio”, dal “Basta legarlo con la cintura di sicurezza” al “Il seggiolino è solo sulla mia auto, con i nonni uso la cintura”. I seggiolini devono essere installati su tutte le principali auto in cui viaggia il bambino, e devono essere utilizzati in modo corretto, utilizzando il seggiolino giusto per l’età, il peso e l’altezza e posizionandolo in modo corretto.

>>>GUIDA SUL CORRETTO UTILIZZO DEI SEGGIOLINI<<<

I 10 CONSIGLI PER IL VIAGGIO IN AUTO CON I BAMBINI

  1. IL SEGGIOLINO E’ OBBLIGATORIO PER LEGGE: fino ai 36 kg di peso (o 150 cm di altezza) i bambini devono viaggiare in auto con un seggiolino o un adattatore omologato al loro peso e alla loro statura. Il mancato rispetto di questa regola porta a una multa (da 81 a 323 euro) e alla detrazione di 5 punti dalla patente.
  2. IL SEGGIOLINO NON E’ UGUALE PER TUTTI: esistono i seggiolini (adatti fino ai 18 kg di peso) e gli adattatori (dai 18 ai 36 kg), divisi in base al peso in 5 gruppi.
  3. METTERE IL BAMBINO SUL SEGGIOLINO: fino ai 9 kg di peso deve essere messo in un ovetto o nella navicella, sui sedili posteriori, esclusivamente in senso opposto a quello di marcia. Dai 9 ai 18 kg, i bambini possono essere messi nel seggiolino girati nel senso di marcia, assicurandosi che sia ben legato dalle cinture di sicurezza. Superati i 36 chili o il metro e mezzo d’altezza il bambino può viaggiare, sempre seduto nel sedile posteriore, solo con la cintura allacciata.
  4. SEMPRE PROTETTI: non tralasciare mai di legare il bambino, anche se per pochi metri o con la macchina ferma. Anche un piccolo urto può provocare un grave danno a un bambino piccolo non correttamente legato.
  5. ATTENZIONE AGLI AIRBAG: se la vostra macchina è dotata di airbag anteriore non mettete mai il seggiolino del neonato davanti, l’impatto sarebbe devastante sul corpo di un bambino.
  6. MAI DISTRARSI CON MINORI A BORDO: un incidente su sei è causato da disattenzioni soprattutto legate all’utilizzo del telefono. Mani sul volante e occhi alla strada, dunque, specie se si hanno minori a bordo: una sterzata all’ultimo momento o un tamponamento in città potrebbero avere conseguenze anche gravi su bambini piccoli.
  7. SE PIANGE, LASCIALO LEGATO: se il neonato piange e siete soli in macchina, accostate appena potete e verificate che non abbia bisogno di essere cambiato, nutrito o altro. I bimbi tra i 2 e i 4 anni, invece, si rilassano e si addormentano in macchina, ma non prestate troppa attenzione alle loro proteste se siete alla guida da soli. Mai lasciare le mani sul volante o voltarsi se i bambini chiedono qualcosa, piuttosto sfruttare invece lo specchietto retrovisore per guardarli.
  8. MUSICA E GIOCHI PER CALMARLI: è bene avere in macchina un cd con le canzoncine preferite dei bambini. Se dovete affrontare un viaggio lungo senza nessun altro adulto oltre a voi alla guida, meglio dare ai bimbi anche dei giochini: pelouche, libretto o altro. Fatelo prima di partire, posizionando i giochi vicino al loro sedile, di modo da non dover subire le loro continue richieste durante il viaggio.
  9. ATTENZIONE AL CIBO: far mangiare i bambini in macchina può essere pericoloso, soprattutto in caso di incidenti o semplici frenate brusche. C’è il rischio di soffocamento. E’ preferibile farli mangiare, e bere, a macchina ferma, ma sempre legati.
  10. CHIUDERE LE PORTE: sembra scontato, ma è fondamentale chiudere tutte le portiere con la chiusura centralizzata, evitando che accidentalmente il bambino possa aprirle in corsa.

Indennità di maternità e congedo Legge 104

da studiocataldi.it

Ti trovi in congedo straordinario per assistere il coniuge o un figlio disabile e sei in maternità? Se credi di non aver diritto all’indennità di maternità perché tra l’inizio del congedo e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità sono trascorsi più di 60 giorni, sappi che ti sbagli: la corte Costituzionale [1], difatti, ha recentemente riconosciuto il diritto di ricevere comunque l’indennità di maternità, se il congedo straordinario è finalizzato all’assistenza del coniuge o di un figlio con handicap grave. La Corte ha infatti stabilito che l’attuale normativa non rispetta la speciale protezione accordata dalla Costituzione, nel negare l’indennità di maternità alla madre che, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, fruisce da più di 60 giorni di un congedo straordinario per l’assistenza al coniuge o al figlio disabile. Il testo unico Maternità Paternità [2], difatti, non comprende il congedo straordinario Legge 104, tra i periodi di cui non tener conto ai fini dei 60 giorni tra l’inizio dell’assenza e l’inizio del periodo di congedo di maternità, superati i quali non spetta l’indennità di maternità. Il testo unico tiene conto unicamente, invece, della malattia, dell’infortunio sul lavoro, del congedo parentale o per la malattia del figlio, delle assenze per accudire minori in affidamento e del periodo di mancata prestazione lavorativa per part time verticale; in tutti gli altri casi, se passano più di 60 giorni tra l’ultima giornata lavorata e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria, l’indennità di maternità non spetta più. Il testo unico Maternità Paternità è dunque illegittimo, nella parte in cui non include tra le esigenze di tutela l’assistenza del coniuge o del figlio disabili, in forza di un congedo straordinario: questa omissione è incostituzionale, perché impone una scelta tra l’assistenza al disabile e la ripresa dell’attività lavorativa, pregiudicando la madre che si faccia carico dell’assistenza. Facciamo allora il punto della situazione sull’indennità di maternità e congedo Legge 104: quali tutele spettano.

continua a leggere

In Francia approvata una legge che vieta l’uso degli smartphone nelle scuole

da ninjamarketing.it

Il parlamento francese ha appena votato la proposta di legge che mette al bando delle scuole l’uso degli smartphone.

Già a partire dal rientro a scuola, il prossimo settembre, gli studenti francesi non potranno più utilizzare i dispositivi mobili mentre sono a scuola. La legge, infatti, è stata approvata lunedì e si applicherà agli alunni tra i 3 e i 15 anni, ma a discrezione delle istituzioni potrà essere applicata anche nelle scuole superiori e nelle università.

L’approvazione della legge, voluta come “segnale forte” da Macron, ha suscitato grandi polemiche in Francia, con un tam tam di critiche sui social network.

Le uniche eccezioni saranno quelle applicate agli “scopi educativi” o per bambini con disabilità.

continua a leggere

 

Tettoia realizzata senza permesso, il condominio può farla abbattere?

da repubblica.it

Senza nessuna informativa per l’amministratore e quindi per il condominio, senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, è stata realizzata una tettoia in legno con copertura in massetto e tegole che appoggia su muri condominiali ma con il tetto che tocca il solaio del balcone aggettante del proprietario del piano superiore. Non dovrebbe esserci una distanza per legge dal balcone anche ai fini della sicurezza visto che con un salto si arriva sulla tettoia e quindi nel balcone del piano superiore? Ci potete fornire qualche chiarimento e se esistono normative in materia o cosa fare, se non lecito per farla abbattere?

La realizzazione di una tettoia a copertura di un terrazzo o di un altro bene privato è perfettamente lecita, si tratta di un intervento che non richiede autorizzazione da parte del condominio e che il condominio non può in alcun modo contestare. Lo ha chiarito in una recente sentenza la Corte di Cassazione, che ha confermato il diritto alla privacy e la possibilità di costruire strutture a tutela dei propri beni anche nel caso in cui non siano rispettate le distanze per le costruzioni imposte dal codice civile, a patto che l’opera non crei un pericolo per l’edificio e non leda il decoro architettonico. Con la sentenza 12190/2017, la Corte, che ha affrontato un caso identico a quello da lei segnalato,  ha infatti sottolineato che la realizzazione di una tettoia non richiede il permesso del condominio, e il proprietario è tenuto soltanto a dare comunicazione dell’avvio dei lavori all’amministratore, senza però dover attendere il consenso di questi o dell’assemblea, dal momento che gli altri condomini non possono porre porre limiti o vincoli agli interventi sulla proprietà esclusiva. Anche per quel che riguarda le mura, com’è noto in base all’art. 1102 del codice il singolo condomino ha il diritto ad un uso più intenso del bene comune, anche se si tratta di appoggiare al muro propri manufatti. L’eventuale mancata autorizzazione comunale ai lavori, poi, è questione che riguarda sempre e solo il proprietario e non il condominio, dal momento che si tratta di proprietà privata. Quindi in linea di principio il condominio non può in alcun modo opporsi ad interventi di questo tipo. E’ ovviamente sempre possibile, però, per chi si ritiene danneggiato dall’opera realizzata rivolgersi ad un avvocato e avviare il tentativo di mediazione obbligatoria. Anche per quel che riguarda il decoro architettonico è necessaria la mediazione, dato che spetta al giudice stabilire se c’è stata o meno lesione del decoro, e per legge non è possibile rivolgersi al tribunale se prima non è stato effettuato il tentativo di mediazione obbligatorio in materia di cause condominiali.

Ecobonus e sismabonus condomini, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo

da casaeclima.com

La possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus) è disciplinata rispettivamente dagli articoli 14, commi 2-ter e 2-sexies e 16, comma 1-quinquies del decreto legge 63/2013.

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione delle ricordate disposizioni, rispettivamente per il Sismabonus e per l’Ecobonus.

continua a leggere

Multe fino a 425 euro per chi getta rifiuti dal finestrino

da studiocataldi.it

L’arrivo dell’estate non porta solo il caldo, ma anche gesti di una maleducazione insopportabile. Non è infrequente infatti assistere a lanci di rifiuti più o meno grandi dai finestrini aperti della auto in corsa o in sosta. Che si tratti di fazzolettini, chewing gum, cartacce varie o mozziconi di sigaretta, chi li compie non commette solo un gesto estremamente selvaggio, ma un vero e proprio illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 15 del Codice della Strada con multe fino a 425 euro. La cattiva abitudine di gettare piccoli rifiuti non riguarda però solo i conducenti delle auto o dei mezzi in circolazione in generale. La legge n. 221/2015 in materia ambientale prevede infatti che chi getta a terra piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) è sanzionabile con una multa che va dai 30 ai 150 euro, che è raddoppiata se il rifiuto è un prodotto da fumo. Come evitarlo? Semplice, basta tenere in auto un sacchetto da destinare ai piccoli rifiuti, anziché gettarli per strada.

Vietato gettare rifiuti dai veicoli in sosta o movimento

Gettare rifiuti dal finestrino non è solo un comportamento cafone, ma un vero e proprio illecito amministrativo sanzionato dal Codice della Strada. L’art. 15 del Dlgs. n. 285/1992 infatti, al comma 1 lettera f bis) prevede il divieto di “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”.

La condotta è sanzionata dal successivo comma 3-bis secondo il quale: “Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425”, importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16/12/2014, a partire dal primo gennaio 2015.

Multa salata insomma per tutti quei conducenti e passeggeri che hanno la cattivissima abitudine di svuotare i posacenere delle auto sulle strade o sui marciapiedi, o di gettare carte alimentari, fazzolettini, salviette e chi più ne ha più ne metta.

Fino a 300 euro di multa per chi getta rifiuti

Il divieto di sporcare le strade sancito dall’art. 15 del Codice della Strada è stato rafforzato dall’entrata in vigore della legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

I commi 2 e 3 dell’art. 40 di detta legge, che al comma 1 prevede modifiche al dlgs. n. 152 del 3/04/2006, dispongono infatti che: “E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”.

La legge introduce anche il divieto (ex art. 232-ter) di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

All’articolo 255, dopo il comma 1, infine, e’ inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio”.

Lavoro notturno, è possibile evitarlo con la legge 104?

da investireoggi.it

Lavoro notturno con legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, volevo chiedere una cosa. Io ho appena ricevuto dall’INPS la lettera che attesta un invalidità 80% per mio padre di 81anni.sia lui che mia madre che vivono con me non hanno la patente. Mi hanno scritto che la commissione medica giudica mio padre con un handicap in base all’art 1 comma 3 della legge 104, volevo sapere, io posso evitare di fare il lavoro notturno?

Il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009 ha fornito importanti precisazioni: “solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno”.

Va ricordato che i requisiti di “continuità” ed “esclusività” dell’assistenza, un tempo essenziali per accedere al beneficio dei permessi 104 per prestare assistenza al familiare con grave disabilità e, successivamente variati nei termini di “sistematicità” e di “adeguatezza” dell’assistenza, sono stati eliminati dalla Legge 183/2010.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 53, comma 2, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un familiare disabile, ai sensi della legge n. 104/1992.

Si può aprire una nuova finestra in condominio?

da laleggepertutti.it

La tua casa è buia. A differenza delle altre dello stesso edificio ha un solo balcone e le finestre sono piuttosto piccole. Hai parlato con un ingegnere il quale ti ha suggerito di aprire una nuova finestra. Si tratterebbe cioè di rompere una parte della facciata dell’edificio e di creare una ulteriore apertura che affacci sul cortile comune. Non c’è altra via per dare aria e luce all’immobile. «Rompere i muri del palazzo?» hai reagito incredulo. L’opera ti sembra infatti impossibile, sia per via dei pregiudizi che potrebbe arrecare allo stabile (pregiudizi non solo di tipo estetico, ma anche per il rischio di possibili crolli), sia per le contestazioni che gli altri condomini solleverebbero immediatamente. Verresti accusato di aver rovinato l’estetica del palazzo e, probabilmente, condannato a risarcire i danni e a ripristinare il muro per come era prima, spesa che certo non puoi permetterti. L’ingegnere, invece, sembra convinto del fatto suo e sostiene che l’intervento sia del tutto lecito, consentito dal codice civile e dalle aule dei tribunali. È davvero così? Si può aprire una nuova finestra in condominio? Guarda caso, la stessa situazione è stata di recente decisa dalla Cassazione [1]. Ecco cosa hanno detto, in proposito, i giudici supremi.

continua a leggere